CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08316/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso con requisitoria scritta per l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Salerno rigettava la richiesta di revoca della confisca di prevenzione relativa (a) al terreno accatastata al fgl. n. 44, p.lla n. 105, c.a. 179 intestata a [OSCURATO:PERSONA] e sita in località [OSCURATO:PERSONA], via generale Clarck, (b) al terreno sito nel comune di Cava dei Tirreni, riportato in catasto al fgl. 3, p.lla 1388 atto di compravendita n. 37 del 3 febbraio 1986. 2. Contro tale provvedimento ricorreva il procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi del proposto [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 2.1. v iolazione di legge (art. 28 d.lgs 159 del 2011) : la particella sita in Cava dei Tirreni sarebbe entrata nella disponibilità del proposto in virtù di un “atto di divisione”del 1975 e non di un atto di “compravendita” del 1986, mentre la particella sitain via Generale Clarck avrebbe fatto capo alla ditta di [OSCURATO:PERSONA] fin dal 1971; 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione: sarebbe stata omessa la valutazione delle relazioni tecniche del geom.Cesaro; 2.3. violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbe stata valutata la nuova documentazione prodotta; 2.4. violazione del principio di proporzionalità e di autonomia patrimoniale. 3. Il ricorso è inammissibile. In via preliminare il Collegio rileva che in tema di confisca di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso la decisione di rigetto della richiesta di revocazione non soggiace a limitazioni in ordine ai motivi deducibili, essendo detto ricorso regolato, in forza del rinvio dell'art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 alle forme degli artt. 630 e ss. cod. proc. pen., dall'art. 640 cod. proc. pen., che non prevede alcuna limitazione al riguardo (tra le altre: Sez. 1, n. 39601 del 19/06/2019, Castaldo, Rv. 276874 -02) Tanto premesso il Collegio osserva che le doglianze proposte si risolvono in una richiesta di rivalutazione integrale del compendio probatorio posto a fondamento del rigetto dell’istanza e per una diversa valutazione delle prove raccolte I ricorrentidescrivono circostanze di fatt o contrarie a quelle accertate dal Tribunale,e, segnatamente, allegava (a) che la particella sita in Cav a dei Tirreni era stata acquisita con un atto di divisione e non di compravendita, come ritenuto dal Tribunale, (b) che la particella in via generale Clarck era stata acquisita nel 1976 e non nel 1991,come accertato dal Tribunale. Dunque, il ricorso si risolve nella allegazione di travisamenti della prova diretti e per omissione (come quando si deduce la mancata valutazione della consulenza tecnica e della documentazione allegate) senza allegare – o quanto meno indicare la collocazione - delle prove in ipotesi travisate (in materia di autossufficienza del ricorso, tra le altre, Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, dep. 2019, Talamanca, Rv. 276432). A ciò si aggiunge che il Tribunale, con motivazione che non si presta ad alcuna censura rilevava (a) che la fusione della particella n. 205 sita in via Generale Clarck con altra era irrilevante tenuto conto che era emerso che il proposto la aveva acquistata con atto di compravendita del 5 marzo 1991, all’interno del perimetro temporale nel quale era stata accertata la pericolosità sociale; (b) che la particella n. 1388 del f.gl n. 3 sita in Cava de Tirreni era entrata a far parte del patrimonio del proposto con compravendita del 21 maggio del 1986. Il ricorso non si confronta con tali decisivi accertamenti limitandosi a proporre una lettura integralmente alternativa delle fonti di prova e, con il secondo il terzo ed il quarto motivo, a contestare in modo generico la legittimità del provvedimento impugnato. 4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibilii ricorsi e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 11 febbraio2026. Il Consigliere e