CassazionedecretoSezione 6Decisione del 30 settembre 2022
Cassazione n. 32477/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 727-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E FINANZE 80415740580, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa da se medesima; -controricorrente- avverso il decreto n. cronologico 2806/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositato il 17/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. ritenuto che il Consigliere delegato della Corte d’appello di Salerno riconobbe per la non ragionevole durata di un processo tributario; che, il Collegio d’appello rigettò l’opposizione avanzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, assumendo che trattandosi del riconosciuto diritto al rimborso tributario per IRAP versata dall’opposta avv. [OSCURATO:PERSONA] non trovava applicazione l’esclusione di legge; che avverso quest’ultima statuizione il Ministero propone ricorso sulla base d’unitaria censura e che l’intimata resiste con controricorso; che con il motivo si addebita alla decisione di avere erroneamente ammesso l’equa riparazione per il processo tributario, escluso per legge; osserva il ricorso è manifestamente fondato, -questa Corte ha più volte chiarito che con riguardo all'area di applicazione della disciplina del diritto all'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, devono essere escluse le controversie tra il cittadino e il fisco aventi ad oggetto provvedimenti impositivi, dal momento che la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto meritevoli di tutela i diritti e i doveri di carattere "civile", ovvero di natura privatistica, e non le obbligazioni di natura pubblicistica (nella specie, avviso di accertamento per rettifica del valore immobiliare assoggettato ad INVIM), attesa l'estraneità di tali vertenze rispetto alla categoria delle liti in materia civile (Sez. 6, n. 16212, 24/09/2012, Rv. 623730; ma cfr. anche, ex multis, Cass. nn. 20675/2005, 5275/2007, 13657/2007); -pur possibile, quindi, che in materie estranee al potere pubblico tributario e afferenti al diritto civile debba riconoscersi la tutela derivante dalla c.d. legge Pinto, pur in presenza di controversia trattata davanti al giudice tributario, una tale eccezione qui non ricorre vertendosi puntualmente nella materia impositiva tributaria (IRAP); - peraltro, questa Corte ha giudicato manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, che, conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, esclude dalla disciplina dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo le controversie in materia tributaria nelle quali l'esistenza del diritto al rimborso di un tributo già corrisposto dipenda dall'accertamento della fondatezza o meno della correlata pretesa impositiva, ovvero riguardi un rapporto obbligatorio interamente regolato da norme di diritto pubblico, che sottraggono la causa alla materia civile di cui all'all'art. 6, paragrafo 1, CEDU (Sez. 6, n. 22872, 28/10/2014, Rv. 633666); considerato che cassata la decisione impugnata sussistono le condizioni per decidere la causa nel merito rigettando la domanda; che sussistono eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese dei gradi di merito e del giudizio di cassazione, tenuto conto della non agevole distinzione tra materia tributaria e materia civile assegnata al giudice tributario. P.Q.M. accoglie il ricorso, e, decidendo nel merito, cassa senza rinvio il decreto collegiale impugnato, che ha confermato quello monocratico, rigetta la domanda e compensa per intero le spese legali dei due gradi di merito e del giudizio d