CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 13116/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 31583 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dall'Avv.to Giuseppe de Falco elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Roma, Via XX Settembre n.1; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5461/20/18, depositata in data 7 giugno 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 marzo 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -con avviso di liquidazione n. 1998/001/D1/000000278/0/001 notificato a [OSCURATO:PERSONA], l'Agenzia delle entrate tassava il decreto ingiuntivo n. 278/98 emesso dal Tribunale di Napoli (divenuto esecutivo il 23.1.2013), per la somma complessiva di euro 13.027,50, di cui euro 168,00 quale imposta di registro in misura fissa sulla sorta capitale ed euro 12.842,00, quale imposta proporzionale nella misura del 3% sugli interessi legali liquidati nel decreto; - avverso il suddetto atto impositivo, il contribuente proponeva ricorso alla CTP di Napoli che, con sentenza n. 9824/28/2017, lo accoglieva in quanto la tassazione del decreto ingiuntivo era possibile ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131/86 dalla data della esecutività del provvedimento giudiziario e non già come nella specie dalla sua emissione; -avverso la suddetta pronuncia proponeva appello l'Agenzia delle entrate dinanzi alla CTR della Campania che, con la sentenza n. 5461/20/2018, depositata il 7 giugno 2018, confermava la sentenza di primo grado precisando che anche gli interessi liquidati nel decreto ingiuntivo, in quanto accessori della sorta capitale, fossero assoggettabili a tassazione "a far tempo dalla esecutività" del provvedimento giudiziale; - avverso la suddetta pronuncia, l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; - il contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] - col primo motivo si denuncia in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 22 ultimo comma, 37, 40 ed 8 DPR. n. 131/1986, nonché 10 e 15 DPR n. 633/1972, per avere la CTR ritenuto che gli interessi legali liquidati nel decreto ingiuntivo potessero essere tassati solo dalla data di esecutività del provvedimento giudiziale e che, trattandosi di somme assoggettate ad Iva, si dovesse applicare l'imposta di registro in misura fissa, ancorché, ad avviso dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633772 le somme dovute a titolo di interessi moratori non concorrano alla formazione della base imponibile Iva, con conseguente applicabilità sugli stessi dell'aliquota proporzionale del 3% ai sensi dell'art. 8 della Tariffa I parte, allegata al TU Registro; - il primo motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi; - al riguardo, la CTR, lungi dall' avere annullato l'avviso di liquidazione in questione per erronea applicazione sugli interessi liquidati nel decreto ingiuntivo dell'imposta di registro in misura proporzionale anziché in misura fissa, ha fondato la decisione di conferma dell'annullamento dell'atto impositivo sul motivo assorbente dell'erroneo calcolo dell'imposta di registro sia in misura fissa (sulla sorta capitale) che in misura proporzionale (nell'aliquota del 3% sugli interessi) a decorrere dalla data della emissione del decreto ingiuntivo n. 278/98 e non dalla data della sua esecutività (23.1.2013) come, invece, previsto dall'art. 37 del d.P.R. n. 131/1986 ("Gli atti dell'a utorita' giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato"); invero, la affermazione, secondo cui "nella motivazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta impugnato, si legge che trattasi di imposta di registro per l'omesso pagamento di imposte ed oneri accessori dovuti su decreto ingiuntivo e si riconosce che trattasi di somme assoggettate ad Iva per le quali si applica l'imposta di registro in misura fissa", non scalfisce la ragione dell'annullamento dell'avviso ravvisata dal giudice di appello - come dal giudice di prime cure - esclusivamente nella erroneità della liquidazione delle imposte di registro a decorrere dalla data di emissione del provvedimento giurisdizionale anziché da quella della sua esecutività; - con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 68 D. Lgs. n. 546/1992, per avere il giudice di appello ritenuto rilevante il provvedimento di sgravio, laddove invece esso sarebbe un atto dovuto;- il motivo si profila ugualmente inammissibile in quanto, nel costrutto argomentativo della CTR che fonda la decisione di rigetto dell'appello dell'Agenzia sul motivo assorbente dell'erronea liquidazione dell'imposta di registro (in misura fissa sulla sorta capitale e in misura proporzionale sugli interessi moratori) a decorrere dalla data di emissione del decreto ingiuntivo anziché da quella della sua esecutività, il riferimento al successivo provvedimento di sgravio è ultroneo; invero, è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", e pertanto non costituente una "ratio decidendi" della medesima. Infatti, un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (ex plurimis, Cass. Sez. 1, n. 8755 del 10/04/2018; Cass.n. 26158 del 2019); - in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; non si ravvisano, invece, i presupposti per la condanna al risarcimento danni da lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c. richiesto dal controricorrente, discendendo l'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., "esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o„ per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale" (Sez. U, Ordinanza n. 25041 del 16/09/2021); -rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00, oltre euro 200,00 per esborsi, 15% per spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma in data 8 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] sidente i )