CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 11788/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 25766/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:EMAIL] ); - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 5536/15/19 depositata in data 30/12/2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che: - il contribuente, notaio rogante un atto di compravendita avente per oggetto un immobile pervenuto a parte venditrice in forza di successione, provvedeva alla registrazione dell'atto inclusa la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità ad opera di parte venditrice; - il Conservatore del servizio di pubblicità immobiliare notificava avviso di liquidazione, qui impugnato, per il recupero della differenza dell'imposta ipotecaria e dei tributi connessi; - ricorreva il notaio Magnani alla CTP sostenendo che l'accettazione dell'eredità, in quanto formalità direttamente conseguente all'atto traslativo, beneficiava dell'esenzione applicandosi unicamente il tributo ipotecario e catastale in misura fissa; - la CTP rigettava il ricorso; - appellava tal pronuncia il notaio Magnani; - con la sentenza impugnata la CTR meneghina accoglieva l'appello; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; il contribuente resiste con controricorso che illustra con memoria; la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; Considerato che: - il solo motivo di ricorso censura la pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione dell'art. 10 c. 3 del d. L. n. 23 del 2011 nonché degli artt. 476, 2648, 2658 c.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto che la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità costituisca fattispecie "direttamente conseguente" all'atto traslativo del bene compravenduto e come tale sia assoggettabile al regime di favore di cui all'art. 10 c. 3 succitato; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - il motivo è fondato; - recentemente la questione di diritto posta è stata risolta da questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 36767 del 26/11/2021) nel senso che in tema di imposta di bollo, ipotecaria e catastale, il regime di c.d. assorbimento della rilevanza fiscale di cui all'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 23 del 2011, come modificato dall'art. 26 d. L. n. 104 del 2013 (conv., con modif. in L. n. 128 del 2013) è circoscritto agli atti e formalità direttamente consequenziali agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, tra i quali non rientra l'accettazione tacita di eredità, costituendo questa un'evenienza del tutto occasionale e, potendo configurarsi non solo in presenza di atti di disposizione, ma anche di comportamenti concludenti, desumibili da eventi fattuali anche risalenti nel tempo, sicché il successivo atto notarile di disposizione integra unicamente il requisito formale necessario per rendere pubblico, nei registri immobiliari, l'intervenuto acquisto della qualità di erede; - in accoglimento del ricorso, quindi, la sentenza è cassata; - poiché non sono necessari accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa con il rigetto dell'originario ricorso del contribuente; - le spese del giudizio sono compensate, stante la risoluzione della questione di diritto posta in epoca successiva alla proposizione del ricorso stesso anche alla luce delle pronunce di questa Suprema Corte n. 36767/21 in data 19.10/26.11.2021; n. 40689/21 in data 19.10/20.12.2021; n. 36770/21 in data 19.10/26.11.2021, tutte correttamente evidenziate in memoria da parte contribuente; p.q.m. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'originario ricorso del contribuente; compensa le spese dell'intero giudiz