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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 13598/2024

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 24/11/2023 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorrente impugna la sentenza in epigrafe per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen.

L'imputato è stato giudicato in assenza nel primo grado di giudizio ed il secondo grado si è svolto con il rito cartolare.

In forza di ciò, il difensore avrebbe dovuto munirsi di mandato speciale ad impugnare, come previsto dall'art. 581, comma 1 -quater cod. proc. pen. in assenza del quale il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 13.03.2024.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nna Petrifnellis [OSCURATO:PERSONA] IL T" APR, [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 24/11/2023 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorrente impugna la sentenza in epigrafe per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. L'imputato è stato giudicato in assenza nel primo grado di giudizio ed il secondo grado si è svolto con il rito cartolare. In forza di ciò, il difensore avrebbe dovuto munirsi di mandato speciale ad impugnare, come previsto dall'art. 581, comma 1 -quater cod. proc. pen. in assenza del quale il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 13.03.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nna Petrifnellis [OSCURATO:PERSONA] IL T" APR, [OSCURATO:PERSONA]