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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45794/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari, nel riformare la pronuncia di primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di cui agli artt.56, 624 e 625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori; - che l'unico motivo del ricorso del Martino, con il quale viene contestata la presunta mancanza di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, sul punto, ha adeguatamente motivato (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza); - che il ricorso del [OSCURATO:PERSONA], in tutti e tre i motivi nei quali si articola, è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che, con il primo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] contesta l'applicazione della recidiva, facendo riferimento ai precedenti penali di tale Caposeno e chiede di sollevare questione di costituzionalità dell'art. 69 cod. pen., nella parte in cui non consente di ritenere le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva reiterata, quando a lui è contestata la recidiva solo infraquinquennale; - che, con il secondo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] contesta il giudizio di responsabilità (in ordine al quale, peraltro, aveva rinunciato ai motivi di gravarne), facendo riferimento ad un reato di rapina; - che, con il terzo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (facendo, peraltro, riferimento a tale Caposeno), che, in realtà, la Corte di appello gli ha riconosciuto; - che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari, nel riformare la pronuncia di primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di cui agli artt.56, 624 e 625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori; - che l'unico motivo del ricorso del Martino, con il quale viene contestata la presunta mancanza di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, sul punto, ha adeguatamente motivato (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza); - che il ricorso del [OSCURATO:PERSONA], in tutti e tre i motivi nei quali si articola, è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che, con il primo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] contesta l'applicazione della recidiva, facendo riferimento ai precedenti penali di tale Caposeno e chiede di sollevare questione di costituzionalità dell'art. 69 cod. pen., nella parte in cui non consente di ritenere le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva reiterata, quando a lui è contestata la recidiva solo infraquinquennale; - che, con il secondo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] contesta il giudizio di responsabilità (in ordine al quale, peraltro, aveva rinunciato ai motivi di gravarne), facendo riferimento ad un reato di rapina; - che, con il terzo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (facendo, peraltro, riferimento a tale Caposeno), che, in realtà, la Corte di appello gli ha riconosciuto; - che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così
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