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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 20143/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 BESNIK nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Delia [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Brescia, riqualificata l'istanza di restituzione nel termine, formulata ai sensi dell'art. 175, cod. proc. pen., nell'interesse del condannato HIMAJ Besnik, quale richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 bis, cod. proc. pen., ha rigettato la stessa.

Nella specie, secondo quanto analiticamente ricostruito nel provvedimento impugnato, l'imputato era stato sottoposto a misura cautelare per i fatti di cui alla sentenza, della cui rescissione si tratta; aveva partecipato all'udienza di convalida, rendendo ampio interrogatorio e ammettendo gli addebiti; aveva nominato difensore di fiducia che aveva formulato richiesta di revoca/sostituzione della misura, rigettata dal GIP con provvedimento del 25/6/2014; lo stesso imputato aveva formulato analoga istanza in data 10/7/2014, anch'essa respinta con provvedimento del 11/7/2014; il provvedimento cautelare conteneva gli addebiti plurimi, la data dei commessi reati e i riferimenti al procedimento; il difensore di fiducia aveva poi rinunciato al mandato difensivo nel settembre del 2014, ma il decreto di citazione era anteriore di circa tre mesi (3/6/2014) ed era stato regolarmente notificato all'imputato; in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], infine, veniva nominato difensore d'ufficio e il decreto era stato notificato all'imputato, in allora ancora detenuto in Italia; il relativo dibattimento era stato sospeso per assenza dell'imputato, successivamente consegnato all'Austria e da qui estradato verso il Montenegro per scontare una pena in quel Paese; nel febbraio del 2016, lo stesso transitava, libero, con passaporto del Kosovo, dal Montenegro all'Albania; egli non era stato più reperito neanche in Kosovo, paese di provenienza, ove egli non risultava vivere già da lungo tempo; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice ne aveva dichiarato l'assenza.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore del HIMAJ, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione, per avere il condannato avuto conoscenza del procedimento a suo carico solo nel momento in cui gli era stato notificato ordine di esecuzione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo.La difesa afferma che la valutazione condotta dal giudice del merito non può essere condivisa alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità e della progressiva riduzione dell'area di operatività del sistema di presunzione legale in favore dei criteri di conoscenza effettiva del processo.

Il provvedimento impugnato, secondo il deducente, non farebbe buon governo di tali principi, essendosi i giudici territoriali limitati a esaltare una serie di indici attinenti esclusivamente alla fase delle indagini preliminari e al contenuto dell'accusa, senza indicare altri elementi e senza acquisire prova che permetta di riscontrare che l'atto formale di citazione a giudizio fosse stato comunicato all'imputato regolarmente.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Delia [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte territoriale, richiamato il contenuto dell'istanza, a mezzo della quale si era rappresentata la mancata conoscenza incolpevole del procedimento conclusosi con la condanna definitiva, ha preliminarmente rilevato che la difesa aveva tralasciato di considerare l'esistenza di plurimi dati processuali dai quali era possibile inferire, viceversa, la approfondita conoscenza del condannato in ordine al procedimento, dal quale egli si era sottratto volontariamente.

Oltre alle scansioni procedimentali sopra richiamate in sintesi, la Corte territoriale ha richiamato l'art. 420 bis, cod. proc. pen., per sottolineare come, nella specie, l'interessato fosse stato tratto in arresto per i fatti per i quali era intervenuta condanna, ammettendo gli addebiti e nominando un difensore di fiducia che lo aveva rappresentato nella fase dell'incidente cautelare, specificando, per quanto qui di maggiore interesse, che la vocatio in ius era stata anteriore alla rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, avvenuta solo nel settembre del 2014.

Ai fini della verifica della sussistenza di un effettivo rapporto fiduciario, poi, ha sottolineato il fatto che quel difensore aveva pure presentato istanza ai sensi dell'art. 299, cod. proc. pen., rigettata dal giudice e cheOla nomina del difensore di ufficio era avvenuta solo in data 11 settembre 2014, con notifica del relativo decreto al condannato, in allora ancora detenuto in Italia.Sotto altro profilo, quel giudice ha ritenuto che l'ignoranza incolpevole non può essere valutata in relazione ai singoli atti della progressione processuale, posto che la conoscenza del procedimento in relazione a una fase avanzata del procedimento, ritenuta nella specie ampiamente dimostrata, genera comunque un onere di diligenza che si esprime anche nel dovere di mantenere i contatti con la difesa, sia essa fiduciaria o officiosa.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

Il tema introdotto con il ricorso richiede uno sforzo di inquadramento preliminare che pare utile anche al fine di individuare la regola di giudizio per il caso concreto esaminato.

A tal fine, non può mancarsi di operare un richiamo al diritto vivente, i cui principi costituiscono, a ben vedere, il precipitato di una complessa evoluzione del sistema processuale italiano, passato da un processo in contumacia a un processo in assenza, attraverso un percorso graduale, inteso a un progressivo ampliamento delle garanzie del condannato che non abbia partecipato al processo.

Un incedere per tappe che è stato analiticamente delineato dal [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte di legittimità in una recente pronuncia (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, in motivazione, con la quale è stato composto un contrasto in ordine al rimedio, tra incidente di esecuzione o rescissione del giudicato, esperibile dal condannato che intenda far valere nullità assolute e insanabili derivanti dall'omessa citazione in giudizio).

Quel giudice ha preso le mosse dalla novella di cui al d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, modificativa del secondo comma dell'art. 175, cod. proc. pen., con la quale il legislatore italiano si è adeguato alle pronunce del giudice sovranazionale che avevano riscontrato il contrasto tra la disciplina della contumacia ed il diritto dell'imputato di partecipare al proprio processo e di esercitarvi le facoltà difensive (per tutte, Somogy c.

Italia, 18/5/2004 e Sejdovic c.

Italia, 10/11/2004).

La seconda fase del processo evolutivo prende le mosse, invece, dalle rilevate criticità che il sistema normativo di nuovo conio denunciava sul piano della effettività dei rimedi per l'imputato "assente" inconsapevole dal processo.

L'intervento legislativo richiamato, infatti, inteso anche ad armonizzare l'ordinamento interno ai contenuti della [OSCURATO:PERSONA] n. 2002/584/GAI in tema dì mandato di arresto europeo, lasciava una eccessiva discrezionalità all'Autorità giudiziaria nella valutazione dell'effettività della conoscenza e all'individuazione del soggetto (imputato o Autorità giudiziaria precedente) sul quale gravava l'onere probatorio con evidenti ricadute sul diritto ad un giusto processo e affidava allo strumento disciplinato dall'art. 175, cod. proc. pen., la tutela pressoché esclusiva dell'imputato "assente involontario" (senza garantire cioè con pienezza, in caso di accoglimento della domanda di restituzione nel termine, il diritto ad un nuovo processo che consentisse l'esercizio del diritto alla prova e un nuovo giudizio sul merito dell'accusa).

Proprio tali criticità e le riserve espresse dalla Corte di Strasburgo sulla tenuta convenzionale del nuovo rito contumaciale (tra tutte, Corte EDU, Kollcaku c.

Italia, 8/2/2007; [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia, [OSCURATO:DATA_NASCITA]) sono all'origine del successivo passaggio evolutivo del sistema: con la legge 28 aprile 2014, n. 67, infatti, si è realizzata la definitiva abrogazione del giudizio contumaciale, operandosi una completa rinnodulazione del processo in assenza, con l'abbandono del meccanismo di conoscenza presuntiva, legato alla regolarità formale delle notificazioni.

La più recente novella ha configurato un modello di processo per il quale l'imputato deve essere portato direttamente e personalmente a conoscenza della vocatio in ius, conservando la facoltà di non partecipare al processo, nel qual caso lo stesso si svolge in sua assenza ed egli viene rappresentato dal suo difensore.

Principio cardine della riforma, per come emerge dalla rinnovata formulazione degli artt. 420 bis e ss., c.p.p., è dunque quello per cui il giudice può procedere solo qualora abbia acquisito la certezza della conoscenza originaria del processo da parte dell'imputato, dovendo altrimenti sospenderlo (cfr., in motivazione, sez. 5, n. 31201, del 15/9/2020, Ramadze, in cui la Corte ha ritenuto la manifesta infondatezza dell'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 629 bis, cod. proc. pen., sollevata in relazione agli artt. 24 comma 2, 111 e 117 Cost., quest'ultimo con riferimento al parametro interposto di cui all'art. 6 c. 3 CEDU, nella parte in cui esclude la rescindibilità del giudicato nei confronti del condannato la cui assenza sia dipesa da colpevole ignoranza della sua celebrazione e nella parte in cui impone al medesimo di provare la sussistenza dei presupposti per l'accesso al rimedio restitutorio).

Così facendo, il legislatore ha subordinato la possibilità di celebrare il processo "in assenza" all'effettiva informazione sul contenuto dell'accusa, sulla pendenza del procedimento e sui tempi e luoghi della sua celebrazione.

Infine, l'introduzione della rescissione del giudicato, dapprima disciplinato dall'art. 625 ter, cod. proc. pen., poi sostituito dall'art. 629 bis, cod. proc. pen., costituisce il punto di arrivo del percorso evolutivo sin qui descritto e ne riflette i principi ispiratori: tale mezzo di impugnazione straordinario (Sez.

U, n. 36848 del 17/7/2014, Burba, in motivazione) costituisce, infatti, uno strumento di chiusura del sistema, in quanto istituto che non si limita, come già previsto dall'art. 175, cod. proc. pen., a restituire nel termine per impugnare la sentenza emessa nel processo in cui l'imputato sia rimasto assente, ma garantisce l'instaurazione del processo ab initio, allorquando la mancata partecipazione non sia stata volontaria e sia stata accertata la violazione dei diritti partecipativi dell'imputato.

Proprio in tale arresto giurisprudenziale si è tracciato il legame esistente tra l'art. 629 bis e l'art. 420 bis c.p.p., affermandosi che la rescissione del giudicato pare avere una sua plausibilità proprio in ragione degli specifici accertamenti ora demandati al giudice ai fini della dichiarazione di assenza (in motivazione Sez.

U, Burba, cit.; ma anche sez.

U, Lovric, cit.).

Ciò conferma, dunque, che tra le regole portanti del nuovo sistema vi è, innanzitutto, l'art. 420 bis, cod. proc. pen.: al primo comma, la norma prevede che si procede in assenza se vi è stata espressa rinuncia da parte dell'imputato; al secondo comma, individua i casi in cui si procede in assenza pur se non vi è stata alcuna manifestazione espressa da parte dell'imputato («il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo»).

La disposizione va poi ricollegata all'art. 420 quater, cod. proc. pen., secondo il quale, se non ricorrono le condizioni dell'art. 420 bis, cod. proc. pen., «....il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ...».

Infine, vi è la regola "ripristinatoria" per il caso in cui si sia proceduto in assenza sino alla condanna definitiva, ovvero la rescissione del giudicato di cui sopra si è detto, lo strumento approntato dal legislatore per assicurare ex post, dopo la formazione del giudicato, il diritto dell'imputato di partecipare al processo a suo carico e di consentire una rinnovata valutazione in fatto ed in diritto dell'accusa con la piena attivazione delle facoltà difensive, comprensive anche dell'accesso ai procedimenti deflattivi del dibattimento (Sez.

U, Lovríc, cit., in motivazione).

Sul punto, si è peraltro precisato che la colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo non richiede che l'imputato si sia deliberatamente sottratto alla vocatio in iudicium con comportamenti a ciò finalizzati, essendo sufficiente che si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, indipendentemente dai motivi di tale comportamento (sez. 5, n. 31201, del 15/9/2020, Ramadze, Rv. 280137; sez. 3, n. 35426 del 13/5/2021, Sejdini, Rv. 281851).

Spetta poi al giudice della rescissione «il compito di valutare la sintomaticità dei comportamenti tenuti dall'imputato rimasto assente nel corso dell'intero processo, specie nel caso in cui abbia avuto cognizione della pendenza del procedimento, senza instaurare alcun automatismo in riferimento alle condizioni che, ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen. autorizzano il giudice della cognizione a procedere in sua assenza» (sez. 5, n. 31201 del 15/9/2020, Ramadze, cit., in motivazione).

In altri termini, l'art. 629 bis è esperibile a prescindere dalla correttezza degli accertamenti condotti in fase di cognizione per procedere in assenza, con la conseguenza che, al di fuori di ogni presunzione, anche l'imputato dichiarato assente nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 420 bis, cod. proc. pen., è legittimato ad allegare l'ignoranza del processo a lui non imputabile.

In questa prospettiva ermeneutica, non soltanto si conferma la coerenza dell'istituto con i principi costituzionali e convenzionali, ma gli si riconosce utilità pratica ed uno spazio di applicabilità (Sez.

U, Lovric, cit., in motivazione, che espressamente ha richiamato e condiviso la sentenza sez. 5 del 2020, Ramadze, cit.).

4. Le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, pur intervenendo su aspetti più circoscritti rispetto al tema in esame, hanno recentemente affrontato l'ulteriore tema dell'interpretazione delle condizioni, indicate nell'art. 420 bis, comma 2, cod. proc. pen., di cui sopra si è detto (vale a dire la dichiarazione o la elezione di domicilio, la previa applicazione di misura cautelare o pre-cautelare, la nomina di difensore di fiducia), che consentono cioè il processo in absentia, anche nell'ipotesi in cui l'imputato non abbia ricevuto personalmente la citazione per l'udienza.

In particolare, si è affermato che la conoscenza deve intanto riguardare il "processo" e non il solo contenuto dell'accusa e che, avuto riguardo alla disciplina di cui alla legge n. 67 del 2014, affinché possa legittimamente procedersi in absentia, deve sussistere in atti la "prova positiva", alternativamente, della conoscenza da parte dell'imputato "della fissazione del processo" o della sua volontaria sottrazione "alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo"; oppure, in difetto della suddetta "prova positiva", deve ricorrere una delle tre ipotesi tipizzate di cui sopra, in costanza delle quali, pur nell'ottica di un superamento del criterio della colpa nella mancata acquisizione della notizia del processo, grava sull'imputato un preciso "onere di 'tenersi informato-.

Le ipotesi tipizzate di cui all'art. 420 bis, cit., proprio perché appaiono prima facie indicare un livello di conoscenza del procedimento anche nella fase iniziale, da cui deriva una sorta di onere a carico della parte di "tenersi informato", integrano sicuramente "un livello di conoscenza ritenuto adeguato alla partecipazione al processo".

Quindi, se le tre ipotesi tipizzate hanno certamente la funzione di indicare un sufficiente livello di conoscenza del procedimento e, in prospettiva, del processo, esse concorrono, in uno con la "prova positiva" della conoscenza di esso da parte dell'imputato, a fare ritenere che "il processo in assenza non prevede alcuna forma di 'conoscenza presunta' [...1 ma solo, a determinate condizioni, la 'volontaria sottrazione' alla conoscenza", a sua volta "oggetto di una presunzione relativa in caso di inottemperanza all'onere di informazione che deriva dalle situazioni tipizzate dall'art. 420-bis c.p.p., con possibilità per l'assente di fornire prova contraria" (Sez.

Un., n. 28912 del 28/2/2019, Innaro, in motivazione).

Tali principi sono stati ripresi in un arresto di poco successivo: anche in quella sede, infatti, superati ancora una volta i più ristretti confini della questione devoluta, il [OSCURATO:PERSONA] ha affrontato il tema dall'angolo visuale dell'effettività del domicilio eletto, in relazione alla "peculiare elezione di domicilio presso il difensore di ufficio", peraltro in un caso precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103 (che ha, evidentemente, ridotto al minimo i casi di elezioni di domicilio "disattente").

Ha, dunque, rinviato al giudice delle leggi (Corte cost. n. 31 del 2017), per affermare che l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio può ritenersi efficace, al fine non solo della regolarità formale della notifica ma che, per poter avere la certezza che l'atto così notificato giunga a conoscenza del destinatario, deve esserci un "effettivo collegamento tra la persona ed il luogo eletto", evidenziando la funzione di "comprensibile 'facilitazione' del compito del giudice attribuita alle tre ipotesi tipizzate di conoscenza di cui all'art. 420 bis cit., trattandosi "di casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notificato secondo le date modalità", aggiungendo che "alcun effetto, invece, conseguirà ad una impossibilità di regolare notifica: risultare sloggiato al domicilio eletto non consentirà di procedere in assenza sulla scorta della notifica quale soggetto irreperibile o presso la casa comunale; risultare irreperibile non consentirà che la pur valida notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. prevalga sul dato sostanziale della non conoscenza; aver nominato un difensore di fiducia che ha poi rinunciato al mandato o che sia stato revocato parimenti non consentirà di procedere senza certezza della conoscenza (Sez.

U, 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, in motivazione).

5. Nel solco del diritto vivente così delineatosi, si inserisce poi l'opera nomofilattica svolta dalle sezioni semplici di questa Corte che, nel fare applicazione dei richiamati principi, li hanno calibrati di volta in volta attraverso il filtro dei casi esaminati e delle questioni prospettate, procedendo a un progressivo affinamento, nel tentativo costante di individuare un punto di equilibrio tra l'esigenza di assicurare le garanzie difensive nei casi di effettiva mancata e incolpevole conoscenza del processo e quella di arginare eventuali abusi del processo da parte di chi si sia volontariamente sottratto a esso.

Si è, così, ritenuto - in linea generale - che l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale, quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305); e, di contro, precisato che anche la difesa fiduciaria non soccorre allorquando la nomina intervenga nelle prime fasi del procedimento (come nell'immediatezza dell'arresto), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore, cui abbia fatto seguito però l'immediata espulsione del condannato dal territorio dello Stato, in assenza di elementi di fatto che consentano di ritenere effettivamente instaurato e stabilizzato il rapporto professionale (sez. 1, n. 27629 del 24/6/2021, Ndreca, Rv. 281637).

In un'altra pronuncia, poi, si è affermato che l'effettiva conoscenza del processo, che legittima il giudizio in assenza, deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium e non può essere desunta dalla nomina, in fase di indagini preliminari, di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, ove questi si sia successivamente cancellato dall'albo e non vi sia prova che tale circostanza sia stata comunicata all'interessato o che questi ne sia venuto comunque a conoscenza (sez. 5, n. 19949 del 6/4/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281256; in senso analogo, anche sez. 6, n. 21997 del 18/6/2020, Cappelli, Rv. 279680).

In un altro caso, ancora, si è affermato che l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che legittima il rimedio restitutorio di che trattasi può desumersi dal mutamento di domicilio dell'imputato con sua constatata irreperibilità per avvenuto cambio di residenza (e non per mero e temporaneo allontanamento) e dalla concorrente rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, laddove la notifica della citazione a giudizio contenente l'indicazione definitiva dell'accusa a suo carico e del giorno e del luogo in cui si sarebbe celebrato il processo sia avvenuta presso il difensore di ufficio, la cui nomina non sia stata parimenti mai notificata all'imputato, di talché la concomitanza di tali circostanze consente di escludere la sussistenza di un'ipotesi di "finta inconsapevolezza" del processo, stante la carenza di prova della deliberata intenzione di sottrarsi ad esso (sez. 6, n. 3929 del 13/12/2021, dep. 2022, Bel/orno); in altro, invece, si è statuito che dall'elezione del domicilio effettuata dall'indagato - anteriormente all'introduzione del comma 4-bis dell'art.162 cod. proc. pen. da parte dell'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103 - presso il difensore d'ufficio nella fase delle indagini preliminari non discende una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo stesso, automaticamente preclusiva della rescissione del giudicato, dovendo il giudice verificare, attraverso ulteriori indici, l'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del processo ovvero si sia volontariamente sottratto ad esso (sez. 3, n. 11813 del 24/1172020, dep. 2021, Zagar, Rv. 281483).

La incolpevole mancata conoscenza del processo, poi, è stata esclusa nel caso in cui l'imputato, eletto domicilio presso il proprio luogo di lavoro ove abbia ricevuto la notifica a mani proprie di atti del procedimento sino all'avviso ai sensi dell'art. 415 bis, cod. proc. pen., si sia trasferito altrove senza comunicare all'autorità procedente il mutamento di domicilio o incaricare alcuno a ritirare e comunicargli le notifiche a lui dirette, in quanto, essendosi posto nelle condizioni di non ricevere notizia del processo, ha implicitamente dimostrato di non volervi partecipare (sez. 2, n. 14375 del 31/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv, 281101).

6. All'esito di ricognizione dei principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, può dunque concludersi nel senso che, nella specie, vi sia perfetta coerenza del provvedimento impugnato con i principi sopra richiamati.

L'effettiva conoscenza del procedimento non è stata inferita dalla mera regolarità delle notificazioni effettuate, sebbene la Corte territoriale abbia rimarcato che anche tale dato fattuale possa entrare nel novero di quella pluralità di convergenti elementi, dimostrativi di una effettiva conoscenza del processo in capo all'istante o, comunque, di un suo colpevole disinteresse verso il processo.

La decisione, infatti, ha valorizzato elementi di sicuro rilievo, quale, in primo luogo, l'arresto del predetto e la sua partecipazione all'udienza di convalida, ove egli, rispondendo all'interrogatorio, aveva ammesso gli addebiti contestatigli.

In quella fase, peraltro, lo stesso era munito di difesa fiduciaria, avendo anche instaurato un effettivo rapporto con il difensore, come dimostrato dall'inoltro, da parte del professionista, di istanza ai sensi dell'art. 299, cod. proc. pen., come puntualmente evidenziato nel documento censurato.

Ma, soprattutto, va sottolineato il fatto - assolutamente dirimente ai nostri fini - che il decreto di citazione, nel quale erano stati cristallizzati i quattro distinti addebiti, contenuti nell'imputazione provvisoria notificata nel corso della fase cautelare e oggetto di confessione, era stato notificato circa tre mesi prima che il difensore fiduciario depositasse rinuncia al mandato anche all'imputato, al quale era stato pure notificato il successivo decreto di nomina di difensore d'ufficio.

Nessuno di tali elementi, puntualmente valorizzati dal giudice del merito, è stato contestato dal ricorrente che si è limitato ad asserirne apoditticamente la irrilevanza, in uno con la mancata indicazione di circostanze di segno contrario, neppure indicate.

Il che denuncia peraltro anche la aspecificità del ricorso, non avendo la difesa allegato elementi atti a superare i dati fattuali valorizzati dal giudice di merito.

7. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero in ordine alla determinazione della causa di inammissibilit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 BESNIK nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Delia [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Brescia, riqualificata l'istanza di restituzione nel termine, formulata ai sensi dell'art. 175, cod. proc. pen., nell'interesse del condannato HIMAJ Besnik, quale richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 bis, cod. proc. pen., ha rigettato la stessa. Nella specie, secondo quanto analiticamente ricostruito nel provvedimento impugnato, l'imputato era stato sottoposto a misura cautelare per i fatti di cui alla sentenza, della cui rescissione si tratta; aveva partecipato all'udienza di convalida, rendendo ampio interrogatorio e ammettendo gli addebiti; aveva nominato difensore di fiducia che aveva formulato richiesta di revoca/sostituzione della misura, rigettata dal GIP con provvedimento del 25/6/2014; lo stesso imputato aveva formulato analoga istanza in data 10/7/2014, anch'essa respinta con provvedimento del 11/7/2014; il provvedimento cautelare conteneva gli addebiti plurimi, la data dei commessi reati e i riferimenti al procedimento; il difensore di fiducia aveva poi rinunciato al mandato difensivo nel settembre del 2014, ma il decreto di citazione era anteriore di circa tre mesi (3/6/2014) ed era stato regolarmente notificato all'imputato; in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], infine, veniva nominato difensore d'ufficio e il decreto era stato notificato all'imputato, in allora ancora detenuto in Italia; il relativo dibattimento era stato sospeso per assenza dell'imputato, successivamente consegnato all'Austria e da qui estradato verso il Montenegro per scontare una pena in quel Paese; nel febbraio del 2016, lo stesso transitava, libero, con passaporto del Kosovo, dal Montenegro all'Albania; egli non era stato più reperito neanche in Kosovo, paese di provenienza, ove egli non risultava vivere già da lungo tempo; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice ne aveva dichiarato l'assenza. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore del HIMAJ, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione, per avere il condannato avuto conoscenza del procedimento a suo carico solo nel momento in cui gli era stato notificato ordine di esecuzione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo.La difesa afferma che la valutazione condotta dal giudice del merito non può essere condivisa alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità e della progressiva riduzione dell'area di operatività del sistema di presunzione legale in favore dei criteri di conoscenza effettiva del processo. Il provvedimento impugnato, secondo il deducente, non farebbe buon governo di tali principi, essendosi i giudici territoriali limitati a esaltare una serie di indici attinenti esclusivamente alla fase delle indagini preliminari e al contenuto dell'accusa, senza indicare altri elementi e senza acquisire prova che permetta di riscontrare che l'atto formale di citazione a giudizio fosse stato comunicato all'imputato regolarmente. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Delia [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte territoriale, richiamato il contenuto dell'istanza, a mezzo della quale si era rappresentata la mancata conoscenza incolpevole del procedimento conclusosi con la condanna definitiva, ha preliminarmente rilevato che la difesa aveva tralasciato di considerare l'esistenza di plurimi dati processuali dai quali era possibile inferire, viceversa, la approfondita conoscenza del condannato in ordine al procedimento, dal quale egli si era sottratto volontariamente. Oltre alle scansioni procedimentali sopra richiamate in sintesi, la Corte territoriale ha richiamato l'art. 420 bis, cod. proc. pen., per sottolineare come, nella specie, l'interessato fosse stato tratto in arresto per i fatti per i quali era intervenuta condanna, ammettendo gli addebiti e nominando un difensore di fiducia che lo aveva rappresentato nella fase dell'incidente cautelare, specificando, per quanto qui di maggiore interesse, che la vocatio in ius era stata anteriore alla rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, avvenuta solo nel settembre del 2014. Ai fini della verifica della sussistenza di un effettivo rapporto fiduciario, poi, ha sottolineato il fatto che quel difensore aveva pure presentato istanza ai sensi dell'art. 299, cod. proc. pen., rigettata dal giudice e cheOla nomina del difensore di ufficio era avvenuta solo in data 11 settembre 2014, con notifica del relativo decreto al condannato, in allora ancora detenuto in Italia.Sotto altro profilo, quel giudice ha ritenuto che l'ignoranza incolpevole non può essere valutata in relazione ai singoli atti della progressione processuale, posto che la conoscenza del procedimento in relazione a una fase avanzata del procedimento, ritenuta nella specie ampiamente dimostrata, genera comunque un onere di diligenza che si esprime anche nel dovere di mantenere i contatti con la difesa, sia essa fiduciaria o officiosa. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Il tema introdotto con il ricorso richiede uno sforzo di inquadramento preliminare che pare utile anche al fine di individuare la regola di giudizio per il caso concreto esaminato. A tal fine, non può mancarsi di operare un richiamo al diritto vivente, i cui principi costituiscono, a ben vedere, il precipitato di una complessa evoluzione del sistema processuale italiano, passato da un processo in contumacia a un processo in assenza, attraverso un percorso graduale, inteso a un progressivo ampliamento delle garanzie del condannato che non abbia partecipato al processo. Un incedere per tappe che è stato analiticamente delineato dal [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte di legittimità in una recente pronuncia (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, in motivazione, con la quale è stato composto un contrasto in ordine al rimedio, tra incidente di esecuzione o rescissione del giudicato, esperibile dal condannato che intenda far valere nullità assolute e insanabili derivanti dall'omessa citazione in giudizio). Quel giudice ha preso le mosse dalla novella di cui al d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, modificativa del secondo comma dell'art. 175, cod. proc. pen., con la quale il legislatore italiano si è adeguato alle pronunce del giudice sovranazionale che avevano riscontrato il contrasto tra la disciplina della contumacia ed il diritto dell'imputato di partecipare al proprio processo e di esercitarvi le facoltà difensive (per tutte, Somogy c. Italia, 18/5/2004 e Sejdovic c. Italia, 10/11/2004). La seconda fase del processo evolutivo prende le mosse, invece, dalle rilevate criticità che il sistema normativo di nuovo conio denunciava sul piano della effettività dei rimedi per l'imputato "assente" inconsapevole dal processo. L'intervento legislativo richiamato, infatti, inteso anche ad armonizzare l'ordinamento interno ai contenuti della [OSCURATO:PERSONA] n. 2002/584/GAI in tema dì mandato di arresto europeo, lasciava una eccessiva discrezionalità all'Autorità giudiziaria nella valutazione dell'effettività della conoscenza e all'individuazione del soggetto (imputato o Autorità giudiziaria precedente) sul quale gravava l'onere probatorio con evidenti ricadute sul diritto ad un giusto processo e affidava allo strumento disciplinato dall'art. 175, cod. proc. pen., la tutela pressoché esclusiva dell'imputato "assente involontario" (senza garantire cioè con pienezza, in caso di accoglimento della domanda di restituzione nel termine, il diritto ad un nuovo processo che consentisse l'esercizio del diritto alla prova e un nuovo giudizio sul merito dell'accusa). Proprio tali criticità e le riserve espresse dalla Corte di Strasburgo sulla tenuta convenzionale del nuovo rito contumaciale (tra tutte, Corte EDU, Kollcaku c. Italia, 8/2/2007; [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, [OSCURATO:DATA_NASCITA]) sono all'origine del successivo passaggio evolutivo del sistema: con la legge 28 aprile 2014, n. 67, infatti, si è realizzata la definitiva abrogazione del giudizio contumaciale, operandosi una completa rinnodulazione del processo in assenza, con l'abbandono del meccanismo di conoscenza presuntiva, legato alla regolarità formale delle notificazioni. La più recente novella ha configurato un modello di processo per il quale l'imputato deve essere portato direttamente e personalmente a conoscenza della vocatio in ius, conservando la facoltà di non partecipare al processo, nel qual caso lo stesso si svolge in sua assenza ed egli viene rappresentato dal suo difensore. Principio cardine della riforma, per come emerge dalla rinnovata formulazione degli artt. 420 bis e ss., c.p.p., è dunque quello per cui il giudice può procedere solo qualora abbia acquisito la certezza della conoscenza originaria del processo da parte dell'imputato, dovendo altrimenti sospenderlo (cfr., in motivazione, sez. 5, n. 31201, del 15/9/2020, Ramadze, in cui la Corte ha ritenuto la manifesta infondatezza dell'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 629 bis, cod. proc. pen., sollevata in relazione agli artt. 24 comma 2, 111 e 117 Cost., quest'ultimo con riferimento al parametro interposto di cui all'art. 6 c. 3 CEDU, nella parte in cui esclude la rescindibilità del giudicato nei confronti del condannato la cui assenza sia dipesa da colpevole ignoranza della sua celebrazione e nella parte in cui impone al medesimo di provare la sussistenza dei presupposti per l'accesso al rimedio restitutorio). Così facendo, il legislatore ha subordinato la possibilità di celebrare il processo "in assenza" all'effettiva informazione sul contenuto dell'accusa, sulla pendenza del procedimento e sui tempi e luoghi della sua celebrazione. Infine, l'introduzione della rescissione del giudicato, dapprima disciplinato dall'art. 625 ter, cod. proc. pen., poi sostituito dall'art. 629 bis, cod. proc. pen., costituisce il punto di arrivo del percorso evolutivo sin qui descritto e ne riflette i principi ispiratori: tale mezzo di impugnazione straordinario (Sez. U, n. 36848 del 17/7/2014, Burba, in motivazione) costituisce, infatti, uno strumento di chiusura del sistema, in quanto istituto che non si limita, come già previsto dall'art. 175, cod. proc. pen., a restituire nel termine per impugnare la sentenza emessa nel processo in cui l'imputato sia rimasto assente, ma garantisce l'instaurazione del processo ab initio, allorquando la mancata partecipazione non sia stata volontaria e sia stata accertata la violazione dei diritti partecipativi dell'imputato. Proprio in tale arresto giurisprudenziale si è tracciato il legame esistente tra l'art. 629 bis e l'art. 420 bis c.p.p., affermandosi che la rescissione del giudicato pare avere una sua plausibilità proprio in ragione degli specifici accertamenti ora demandati al giudice ai fini della dichiarazione di assenza (in motivazione Sez. U, Burba, cit.; ma anche sez. U, Lovric, cit.). Ciò conferma, dunque, che tra le regole portanti del nuovo sistema vi è, innanzitutto, l'art. 420 bis, cod. proc. pen.: al primo comma, la norma prevede che si procede in assenza se vi è stata espressa rinuncia da parte dell'imputato; al secondo comma, individua i casi in cui si procede in assenza pur se non vi è stata alcuna manifestazione espressa da parte dell'imputato («il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo»). La disposizione va poi ricollegata all'art. 420 quater, cod. proc. pen., secondo il quale, se non ricorrono le condizioni dell'art. 420 bis, cod. proc. pen., «....il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ...». Infine, vi è la regola "ripristinatoria" per il caso in cui si sia proceduto in assenza sino alla condanna definitiva, ovvero la rescissione del giudicato di cui sopra si è detto, lo strumento approntato dal legislatore per assicurare ex post, dopo la formazione del giudicato, il diritto dell'imputato di partecipare al processo a suo carico e di consentire una rinnovata valutazione in fatto ed in diritto dell'accusa con la piena attivazione delle facoltà difensive, comprensive anche dell'accesso ai procedimenti deflattivi del dibattimento (Sez. U, Lovríc, cit., in motivazione). Sul punto, si è peraltro precisato che la colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo non richiede che l'imputato si sia deliberatamente sottratto alla vocatio in iudicium con comportamenti a ciò finalizzati, essendo sufficiente che si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, indipendentemente dai motivi di tale comportamento (sez. 5, n. 31201, del 15/9/2020, Ramadze, Rv. 280137; sez. 3, n. 35426 del 13/5/2021, Sejdini, Rv. 281851). Spetta poi al giudice della rescissione «il compito di valutare la sintomaticità dei comportamenti tenuti dall'imputato rimasto assente nel corso dell'intero processo, specie nel caso in cui abbia avuto cognizione della pendenza del procedimento, senza instaurare alcun automatismo in riferimento alle condizioni che, ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen. autorizzano il giudice della cognizione a procedere in sua assenza» (sez. 5, n. 31201 del 15/9/2020, Ramadze, cit., in motivazione). In altri termini, l'art. 629 bis è esperibile a prescindere dalla correttezza degli accertamenti condotti in fase di cognizione per procedere in assenza, con la conseguenza che, al di fuori di ogni presunzione, anche l'imputato dichiarato assente nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 420 bis, cod. proc. pen., è legittimato ad allegare l'ignoranza del processo a lui non imputabile. In questa prospettiva ermeneutica, non soltanto si conferma la coerenza dell'istituto con i principi costituzionali e convenzionali, ma gli si riconosce utilità pratica ed uno spazio di applicabilità (Sez. U, Lovric, cit., in motivazione, che espressamente ha richiamato e condiviso la sentenza sez. 5 del 2020, Ramadze, cit.). 4. Le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, pur intervenendo su aspetti più circoscritti rispetto al tema in esame, hanno recentemente affrontato l'ulteriore tema dell'interpretazione delle condizioni, indicate nell'art. 420 bis, comma 2, cod. proc. pen., di cui sopra si è detto (vale a dire la dichiarazione o la elezione di domicilio, la previa applicazione di misura cautelare o pre-cautelare, la nomina di difensore di fiducia), che consentono cioè il processo in absentia, anche nell'ipotesi in cui l'imputato non abbia ricevuto personalmente la citazione per l'udienza. In particolare, si è affermato che la conoscenza deve intanto riguardare il "processo" e non il solo contenuto dell'accusa e che, avuto riguardo alla disciplina di cui alla legge n. 67 del 2014, affinché possa legittimamente procedersi in absentia, deve sussistere in atti la "prova positiva", alternativamente, della conoscenza da parte dell'imputato "della fissazione del processo" o della sua volontaria sottrazione "alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo"; oppure, in difetto della suddetta "prova positiva", deve ricorrere una delle tre ipotesi tipizzate di cui sopra, in costanza delle quali, pur nell'ottica di un superamento del criterio della colpa nella mancata acquisizione della notizia del processo, grava sull'imputato un preciso "onere di 'tenersi informato-. Le ipotesi tipizzate di cui all'art. 420 bis, cit., proprio perché appaiono prima facie indicare un livello di conoscenza del procedimento anche nella fase iniziale, da cui deriva una sorta di onere a carico della parte di "tenersi informato", integrano sicuramente "un livello di conoscenza ritenuto adeguato alla partecipazione al processo". Quindi, se le tre ipotesi tipizzate hanno certamente la funzione di indicare un sufficiente livello di conoscenza del procedimento e, in prospettiva, del processo, esse concorrono, in uno con la "prova positiva" della conoscenza di esso da parte dell'imputato, a fare ritenere che "il processo in assenza non prevede alcuna forma di 'conoscenza presunta' [...1 ma solo, a determinate condizioni, la 'volontaria sottrazione' alla conoscenza", a sua volta "oggetto di una presunzione relativa in caso di inottemperanza all'onere di informazione che deriva dalle situazioni tipizzate dall'art. 420-bis c.p.p., con possibilità per l'assente di fornire prova contraria" (Sez. Un., n. 28912 del 28/2/2019, Innaro, in motivazione). Tali principi sono stati ripresi in un arresto di poco successivo: anche in quella sede, infatti, superati ancora una volta i più ristretti confini della questione devoluta, il [OSCURATO:PERSONA] ha affrontato il tema dall'angolo visuale dell'effettività del domicilio eletto, in relazione alla "peculiare elezione di domicilio presso il difensore di ufficio", peraltro in un caso precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103 (che ha, evidentemente, ridotto al minimo i casi di elezioni di domicilio "disattente"). Ha, dunque, rinviato al giudice delle leggi (Corte cost. n. 31 del 2017), per affermare che l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio può ritenersi efficace, al fine non solo della regolarità formale della notifica ma che, per poter avere la certezza che l'atto così notificato giunga a conoscenza del destinatario, deve esserci un "effettivo collegamento tra la persona ed il luogo eletto", evidenziando la funzione di "comprensibile 'facilitazione' del compito del giudice attribuita alle tre ipotesi tipizzate di conoscenza di cui all'art. 420 bis cit., trattandosi "di casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notificato secondo le date modalità", aggiungendo che "alcun effetto, invece, conseguirà ad una impossibilità di regolare notifica: risultare sloggiato al domicilio eletto non consentirà di procedere in assenza sulla scorta della notifica quale soggetto irreperibile o presso la casa comunale; risultare irreperibile non consentirà che la pur valida notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. prevalga sul dato sostanziale della non conoscenza; aver nominato un difensore di fiducia che ha poi rinunciato al mandato o che sia stato revocato parimenti non consentirà di procedere senza certezza della conoscenza (Sez. U, 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, in motivazione). 5. Nel solco del diritto vivente così delineatosi, si inserisce poi l'opera nomofilattica svolta dalle sezioni semplici di questa Corte che, nel fare applicazione dei richiamati principi, li hanno calibrati di volta in volta attraverso il filtro dei casi esaminati e delle questioni prospettate, procedendo a un progressivo affinamento, nel tentativo costante di individuare un punto di equilibrio tra l'esigenza di assicurare le garanzie difensive nei casi di effettiva mancata e incolpevole conoscenza del processo e quella di arginare eventuali abusi del processo da parte di chi si sia volontariamente sottratto a esso. Si è, così, ritenuto - in linea generale - che l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale, quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305); e, di contro, precisato che anche la difesa fiduciaria non soccorre allorquando la nomina intervenga nelle prime fasi del procedimento (come nell'immediatezza dell'arresto), con elezione di domicilio presso lo studio del difensore, cui abbia fatto seguito però l'immediata espulsione del condannato dal territorio dello Stato, in assenza di elementi di fatto che consentano di ritenere effettivamente instaurato e stabilizzato il rapporto professionale (sez. 1, n. 27629 del 24/6/2021, Ndreca, Rv. 281637). In un'altra pronuncia, poi, si è affermato che l'effettiva conoscenza del processo, che legittima il giudizio in assenza, deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium e non può essere desunta dalla nomina, in fase di indagini preliminari, di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, ove questi si sia successivamente cancellato dall'albo e non vi sia prova che tale circostanza sia stata comunicata all'interessato o che questi ne sia venuto comunque a conoscenza (sez. 5, n. 19949 del 6/4/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281256; in senso analogo, anche sez. 6, n. 21997 del 18/6/2020, Cappelli, Rv. 279680). In un altro caso, ancora, si è affermato che l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che legittima il rimedio restitutorio di che trattasi può desumersi dal mutamento di domicilio dell'imputato con sua constatata irreperibilità per avvenuto cambio di residenza (e non per mero e temporaneo allontanamento) e dalla concorrente rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, laddove la notifica della citazione a giudizio contenente l'indicazione definitiva dell'accusa a suo carico e del giorno e del luogo in cui si sarebbe celebrato il processo sia avvenuta presso il difensore di ufficio, la cui nomina non sia stata parimenti mai notificata all'imputato, di talché la concomitanza di tali circostanze consente di escludere la sussistenza di un'ipotesi di "finta inconsapevolezza" del processo, stante la carenza di prova della deliberata intenzione di sottrarsi ad esso (sez. 6, n. 3929 del 13/12/2021, dep. 2022, Bel/orno); in altro, invece, si è statuito che dall'elezione del domicilio effettuata dall'indagato - anteriormente all'introduzione del comma 4-bis dell'art.162 cod. proc. pen. da parte dell'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103 - presso il difensore d'ufficio nella fase delle indagini preliminari non discende una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo stesso, automaticamente preclusiva della rescissione del giudicato, dovendo il giudice verificare, attraverso ulteriori indici, l'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del processo ovvero si sia volontariamente sottratto ad esso (sez. 3, n. 11813 del 24/1172020, dep. 2021, Zagar, Rv. 281483). La incolpevole mancata conoscenza del processo, poi, è stata esclusa nel caso in cui l'imputato, eletto domicilio presso il proprio luogo di lavoro ove abbia ricevuto la notifica a mani proprie di atti del procedimento sino all'avviso ai sensi dell'art. 415 bis, cod. proc. pen., si sia trasferito altrove senza comunicare all'autorità procedente il mutamento di domicilio o incaricare alcuno a ritirare e comunicargli le notifiche a lui dirette, in quanto, essendosi posto nelle condizioni di non ricevere notizia del processo, ha implicitamente dimostrato di non volervi partecipare (sez. 2, n. 14375 del 31/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv, 281101). 6. All'esito di ricognizione dei principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, può dunque concludersi nel senso che, nella specie, vi sia perfetta coerenza del provvedimento impugnato con i principi sopra richiamati. L'effettiva conoscenza del procedimento non è stata inferita dalla mera regolarità delle notificazioni effettuate, sebbene la Corte territoriale abbia rimarcato che anche tale dato fattuale possa entrare nel novero di quella pluralità di convergenti elementi, dimostrativi di una effettiva conoscenza del processo in capo all'istante o, comunque, di un suo colpevole disinteresse verso il processo. La decisione, infatti, ha valorizzato elementi di sicuro rilievo, quale, in primo luogo, l'arresto del predetto e la sua partecipazione all'udienza di convalida, ove egli, rispondendo all'interrogatorio, aveva ammesso gli addebiti contestatigli. In quella fase, peraltro, lo stesso era munito di difesa fiduciaria, avendo anche instaurato un effettivo rapporto con il difensore, come dimostrato dall'inoltro, da parte del professionista, di istanza ai sensi dell'art. 299, cod. proc. pen., come puntualmente evidenziato nel documento censurato. Ma, soprattutto, va sottolineato il fatto - assolutamente dirimente ai nostri fini - che il decreto di citazione, nel quale erano stati cristallizzati i quattro distinti addebiti, contenuti nell'imputazione provvisoria notificata nel corso della fase cautelare e oggetto di confessione, era stato notificato circa tre mesi prima che il difensore fiduciario depositasse rinuncia al mandato anche all'imputato, al quale era stato pure notificato il successivo decreto di nomina di difensore d'ufficio. Nessuno di tali elementi, puntualmente valorizzati dal giudice del merito, è stato contestato dal ricorrente che si è limitato ad asserirne apoditticamente la irrilevanza, in uno con la mancata indicazione di circostanze di segno contrario, neppure indicate. Il che denuncia peraltro anche la aspecificità del ricorso, non avendo la difesa allegato elementi atti a superare i dati fattuali valorizzati dal giudice di merito. 7. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero in ordine alla determinazione della causa di inammissibilit
Decreto Cassazione n. 20143/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris