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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 novembre 2022

Cassazione n. 32977/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli ha confermato il decreto emesso in data 23/11/2022 con il quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva disposto - per quanto qui rileva - il sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle somme nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e - in caso di accertata insufficienza di disponibilità liquide della predetta società - alla confisca per equivalente dei beni nella disponibilità di FRANCO Carmine (quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]), fino alla concorrenza di Euro 82.695,47, costituenti il profitto del reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto al FRANCO in concorso al capo 109); nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle somme nella disponibilità della "[OSCURATO:PERSONA] FRANCO," fino alla concorrenza di Euro 54.147,53, costituenti il profitto del reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto al FRANCO in concorso al capo 122) della rubrica.

2. Ricorre per cassazione il FRANCO, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge con riferimento alla omessa motivazione, da parte del Tribunale, in ordine alla eccezione di nullità del decreto di sequestro.

Si deduce che la sussistenza del fumus commissi delicti era stata ritenuta sulla scorta di due annotazioni della Guardia di Finanza (nucleo P.E.F.

Napoli 17/06/2019 e Nucleo P.E.F.

Varese 23/02/2021), relative a messaggistica Whatsapp intercorsa tra il ricorrente e BARBARINO Francesco: annotazioni menzionate nel decreto di sequestro ma non presenti nel fascicolo trasmesso al G.i.p. (la difesa aveva, al riguardo, presentato una specifica richiesta di attestazione), e prodotte dal P.M. solo all'udienza camerale di riesame, in allegato ad una nuova informativa.

Era stata pertanto eccepita la nullità del decreto, perché il G.i.p. aveva valorizzato quelle comunicazioni facendo affidamento sulla sola richiesta di applicazione di misura cautelare sottoscritta dal P.M.: su tale questione, il Tribunale non si era pronunciato, a causa di una "distorta percezione" dell'eccezione in relazione alla quale, peraltro, vi era stata una "verbalizzazione poco chiara".

In realtà, l'eccezione di nullità del decreto di sequestro non riguardava la mancata trasmissione al tribunale del riesame delle predette annotazioni, ma il fatto che queste ultime, e la relativa messaggistica, non erano presenti nel fascicolo del G.i.p. emittente la misura (nessun rilievo avrebbe avuto, nella prospettiva fatta propria dal Tribunale, una richiesta di attestazione come quella presentata dalla difesa all'Ufficio G.i.p.; si sostiene inoltre che nessuna sanzione di inefficacia conseguirebbe alla mancata trasmissione degli atti al Tribunale, a differenza di ciò che accade per le misure personali, e che nessun senso avrebbe avuto una richiesta di termine per esaminare le annotazioni prodotte dal P.M. solo all'udienza camerale).

2.2. Violazione di legge con riferimento al difetto di autonoma valutazione degli elementi indizianti a carico dell'indagato.

Si deduce che il G.i.p. aveva ricavato la consapevolezza, in capo al FRANCO, della fittizietà dei crediti di imposta utilizzati per le indebite compensazioni, esclusivamente dalla messaggistica di cui alle annotazioni non trasmesse dal P.M. (in considerazione dell'esiguità dei prezzi di vendita cui si faceva riferimento nelle conversazioni): sicchè, in assenza di queste ultime, il fumus sarebbe stato escluso per mancanza di elementi relativi al dolo.

Il mancato esame, da parte del G.i.p., delle conversazioni menzionate nella 2 richiesta di misura cautelare si era tradotta in una omessa valutazione degli elementi a carico, con conseguente nullità del decreto.

2.3. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle annotazioni non inserite nel fascicolo del G.i.p.

Si rileva, al riguardo, che la prova di resistenza doveva ritenersi espletata con le considerazioni svolte a sostegno del precedente motivo.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, richiamando i principi giurisprudenziali in ordine alla insussistenza di un obbligo di integrale trasmissione degli atti dal P.M. al G.i.p., ed osservando che nel decreto di sequestro erano state sinteticamente richiamate le risultanze investigative compendiate nelle informative di reato, con indicazione in nota delle relative annotazioni di polizia giudiziaria.

In applicazione dei predetti principi, il P.G. evidenzia la piena utilizzabilità dei contenuti richiamati nelle informative riepilogative, anche nell'ipotesi mancata trasmissione al G.i.p. delle annotazioni di servizio evocate nel motivo di ricorso: annotazioni peraltro prodotte all'udienza camerale, senza eccezioni della difesa né richieste di termine per esame.

Il P.G. osserva ancora che, sulla scorta del compendio documentale acquisito, era stato dato ampiamente conto del coinvolgimento del FRANCO, sia quanto alla fittizietà dei crediti di imposta indebitamente compensati, sia quanto alla sua consapevole adesione al meccanismo fraudolento architettato: circostanze emergenti non solo dalla messaggistica (dalla quale emergevano i tratti salienti della "commercializzazione" dei crediti IVA), ma anche dagli esiti dei procedimenti penali paralleli, dalle indagini della Guardia di Finanza, dall'interposizione fittizia delle società "cartiera", dai controlli tributari e dal rinvenimento di copia del mandato conferito da FRANCO Carmine al mediatore per la ricerca, selezione, valutazione e trattazione di acquisto dei crediti IVA certificati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La difesa del ricorrente non ha inteso contestare la valutazione di sussistenza del fumus dei reati di indebita compensazione ascritti al FRANCO, concordemente espressa dal G.i.p. emittente il decreto di sequestro e dal Tribunale in sede di riesame, ma il compendio probatorio sulla cui base quelle valutazioni sono state effettuate, con particolare riferimento a due annotazioni di P.G. (redatte dal Nucleo P.E.F. di Napoli il 17/06/2019 e dal Nucleo P.E.F. di Varese il 23/02/2021) concernenti uno scambio di messaggi tra il ricorrente e BARBARINO Francesco, rilevanti - nella prospettiva accusatoria - per comprovare la consapevolezza, in capo al FRANCO, della fittizietà dei crediti acquistati e 3 successivamente utilizzati per le indebite compensazioni.

L'ordinanza del Tribunale di Napoli è stata censurata, in particolare, con riferimento alla mancata declaratoria di nullità del decreto del G.i.p., sia per l'omessa trasmissione delle annotazioni sia per il difetto dell'autonoma valutazione; nonché al mancato rilievo della inutilizzabilità delle annotazioni.

Si tratta di rilievi manifestamente infondati.

2.1. Con riferimento al primo ordine di censure, la difesa lamenta anzitutto un travisamento in cui il Tribunale sarebbe incorso, per una "distorta percezione" causata da una "verbalizzazione poco chiara", avendo osservato - nel respingere l'eccezione di nullità - che le annotazioni non erano state trasmesse dal G.i.p. in quanto non comprese tra gli atti posti dal P.M. a sostegno della richiesta di sequestro.

Si deduce in particolare che l'eccezione riguardava in realtà la mancata trasmissione delle annotazioni dal P.M. al G.i.p., e non da quest'ultimo al Tribunale, come comprovato dal fatto che la difesa aveva appunto richiesto all'Ufficio G.i.p. di attestare la mancata ricezione delle annotazioni.

Al riguardo, deve anzitutto osservarsi che lo stesso difensore ha allegato al ricorso il verbale sintetico dell'udienza camerale svoltasi dinanzi al Tribunale, nel quale si dà atto che il difensore "eccepisce l'omessa trasmissione dal G.i.p. delle annotazioni [...] con conseguente nullità del decreto di sequestro".

È dunque evidente che il Tribunale ha correttamente disatteso l'eccezione "per come formulata" (cfr. pag. 4 dell'ordinanza), e che sarebbe stato onere del difensore controllare, in udienza, la corretta verbalizzazione delle proprie deduzioni.

Va peraltro evidenziato, al di là di tale pur assorbente rilievo, che il Tribunale di Napoli ha svolto anche considerazioni pienamente idonee a disattendere la tesi della nullità del decreto di sequestro per omessa trasmissione delle annotazioni al G.i.p.

Si è infatti posto in evidenza che il decreto di sequestro preventivo aveva tenuto conto anche di indagini svolte in altri procedimenti, ed in particolare di quello n. 40134/2016, in cui era stato dato atto della messaggistica tra il FRANCO e il BARBARINO; il G.i.p., in altri termini, aveva - secondo il Tribunale - sinteticamente richiamato le risultanze compendiate nelle informative, riportando in nota gli estremi delle annotazioni di P.G. (cfr. pagg. 3-4 dell'ordinanza impugnata).

L'esame del decreto di sequestro preventivo conferma pienamente quanto affermato dal Tribunale.

Infatti, nelle considerazioni introduttive concernenti il fumus, il G.i.p. aveva subito dato atto della confluenza degli esiti di ulteriori indagini, svolte in una pluralità di procedimenti penali da parte di plurime Compagnie della G.d.F. (Napoli, Capri, Varese, Sesto S. Giovanni: cfr. pag. 160 del decreto); inoltre, lo stesso G.i.p. aveva precisato che, proprio nell'ambito del procedimento n. 40134/2016, la Guardia di Finanza di Napoli aveva valorizzato le 4 conversazioni tra il FRANCO e il BARBARINO, riportate nelle annotazioni cui si riferisce il motivo di ricorso, a conferma della fittizietà dei crediti, dal momento che i due avevano contrattato un prezzo compreso tra il 20% per i crediti muniti di visto di conformità, e il 5% per quelli sprovvisti (cfr. pag. 221 del decreto del G. i. p.).

È allora evidente, in tale contesto, che la difesa avrebbe potuto prospettare una nullità del decreto deducendo che in realtà, agli atti, non era presente alcun atto del proc. n. 40134/2016, ovvero che negli atti di quel procedimento riunito non vi erano richiami a messaggistica tra il FRANCO e il BARBARINO, ovvero ancora che, nelle conversazioni tra i due, non vi fosse alcun riferimento a contrattazioni sul prezzo dei crediti.

Deve invece escludersi che un siffatto vizio possa essere dedotto per il solo fatto che il P.M. abbia richiesto la misura allegando al G.i.p. le sole informative riepilogative dei procedimenti riuniti, nelle quali si compendia e valorizza l'esito di conversazioni riportate in singole annotazioni.

Del resto, l'assoluto disinteresse della difesa alla contestazione del contenuto della messaggistica tra il ricorrente e il BARBARINO appare confermato dal fatto che le annotazioni in questione sono state inserite in un'informativa integrativa, depositata dal P.M. in occasione dell'udienza di riesame: le conversazioni sono state quindi in quella sede messe a disposizione della difesa, la quale non ha peraltro ritenuto di svolgere osservazioni di sorta (cfr. pag. 4 dell'ordinanza impugnata).

2.2. Le considerazioni qui appena svolte consentono di ritenere manifestamente infondato anche l'ulteriore rilievo difensivo, concernente il difetto di autonoma valutazione da parte del G.i.p.

Ritiene infatti il Collegio che l'apprezzamento giudiziale del rilievo indiziante di una conversazione, compiutamente descritta e riportata in una informativa riepilogativa di un procedimento riunito a quello nel quale la misura reale viene richiesta, non debba necessariamente postulare la presenza fisica dell'annotazione, espressamente richiamata nei contenuti dall'atto riepilogativo, riportante il tenore letterale della conversazione stessa: e ciò soprattutto nell'ipotesi in cui non emergano ragioni di sorta per dubitare di quanto prospettato nell'informativa, come indirettamente emerge - nella fattispecie in esame - dal fatto che, come già ricordato (cfr. supra, g 2,1) la difesa non ha sollevato alcun tipo di rilievo in ordine al contenuto delle conversazioni tra il FRANCO e il BARBARINO, pur dopo il deposito delle annotazioni in sede di udienza camerale.

2.3. Quanto fin qui esposto consente di ritenere assorbito il terzo ordine di rilievi, dovendosi radicalmente escludere la prospettata inutilizzabilità delle conversazioni.

Solo per completezza, si precisa che - come è stato anche 5 sottolineato nella requisitoria scritta del P.G. - il difensore non aveva comunque adeguatamente assolto all'onere della c.d.

"prova di resistenza", avuto riguardo alle diffuse considerazioni svolte a pagg. 10-12 del provvedimento impugnato (cfr. in particolare, quanto osservato a pag. 12 in ordine al "mancato riferimento nel contratto di accollo in atti al 'prezzo convenuto": circostanza ritenuta dal Tribunale significativa "della volontà di celare l'esiguo prezzo di vendita del credito IVA, come emerso dalle risultanze investigative").

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli ha confermato il decreto emesso in data 23/11/2022 con il quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva disposto - per quanto qui rileva - il sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle somme nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e - in caso di accertata insufficienza di disponibilità liquide della predetta società - alla confisca per equivalente dei beni nella disponibilità di FRANCO Carmine (quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]), fino alla concorrenza di Euro 82.695,47, costituenti il profitto del reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto al FRANCO in concorso al capo 109); nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle somme nella disponibilità della "[OSCURATO:PERSONA] FRANCO," fino alla concorrenza di Euro 54.147,53, costituenti il profitto del reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto al FRANCO in concorso al capo 122) della rubrica. 2. Ricorre per cassazione il FRANCO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla omessa motivazione, da parte del Tribunale, in ordine alla eccezione di nullità del decreto di sequestro. Si deduce che la sussistenza del fumus commissi delicti era stata ritenuta sulla scorta di due annotazioni della Guardia di Finanza (nucleo P.E.F. Napoli 17/06/2019 e Nucleo P.E.F. Varese 23/02/2021), relative a messaggistica Whatsapp intercorsa tra il ricorrente e BARBARINO Francesco: annotazioni menzionate nel decreto di sequestro ma non presenti nel fascicolo trasmesso al G.i.p. (la difesa aveva, al riguardo, presentato una specifica richiesta di attestazione), e prodotte dal P.M. solo all'udienza camerale di riesame, in allegato ad una nuova informativa. Era stata pertanto eccepita la nullità del decreto, perché il G.i.p. aveva valorizzato quelle comunicazioni facendo affidamento sulla sola richiesta di applicazione di misura cautelare sottoscritta dal P.M.: su tale questione, il Tribunale non si era pronunciato, a causa di una "distorta percezione" dell'eccezione in relazione alla quale, peraltro, vi era stata una "verbalizzazione poco chiara". In realtà, l'eccezione di nullità del decreto di sequestro non riguardava la mancata trasmissione al tribunale del riesame delle predette annotazioni, ma il fatto che queste ultime, e la relativa messaggistica, non erano presenti nel fascicolo del G.i.p. emittente la misura (nessun rilievo avrebbe avuto, nella prospettiva fatta propria dal Tribunale, una richiesta di attestazione come quella presentata dalla difesa all'Ufficio G.i.p.; si sostiene inoltre che nessuna sanzione di inefficacia conseguirebbe alla mancata trasmissione degli atti al Tribunale, a differenza di ciò che accade per le misure personali, e che nessun senso avrebbe avuto una richiesta di termine per esaminare le annotazioni prodotte dal P.M. solo all'udienza camerale). 2.2. Violazione di legge con riferimento al difetto di autonoma valutazione degli elementi indizianti a carico dell'indagato. Si deduce che il G.i.p. aveva ricavato la consapevolezza, in capo al FRANCO, della fittizietà dei crediti di imposta utilizzati per le indebite compensazioni, esclusivamente dalla messaggistica di cui alle annotazioni non trasmesse dal P.M. (in considerazione dell'esiguità dei prezzi di vendita cui si faceva riferimento nelle conversazioni): sicchè, in assenza di queste ultime, il fumus sarebbe stato escluso per mancanza di elementi relativi al dolo. Il mancato esame, da parte del G.i.p., delle conversazioni menzionate nella 2 richiesta di misura cautelare si era tradotta in una omessa valutazione degli elementi a carico, con conseguente nullità del decreto. 2.3. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle annotazioni non inserite nel fascicolo del G.i.p. Si rileva, al riguardo, che la prova di resistenza doveva ritenersi espletata con le considerazioni svolte a sostegno del precedente motivo. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, richiamando i principi giurisprudenziali in ordine alla insussistenza di un obbligo di integrale trasmissione degli atti dal P.M. al G.i.p., ed osservando che nel decreto di sequestro erano state sinteticamente richiamate le risultanze investigative compendiate nelle informative di reato, con indicazione in nota delle relative annotazioni di polizia giudiziaria. In applicazione dei predetti principi, il P.G. evidenzia la piena utilizzabilità dei contenuti richiamati nelle informative riepilogative, anche nell'ipotesi mancata trasmissione al G.i.p. delle annotazioni di servizio evocate nel motivo di ricorso: annotazioni peraltro prodotte all'udienza camerale, senza eccezioni della difesa né richieste di termine per esame. Il P.G. osserva ancora che, sulla scorta del compendio documentale acquisito, era stato dato ampiamente conto del coinvolgimento del FRANCO, sia quanto alla fittizietà dei crediti di imposta indebitamente compensati, sia quanto alla sua consapevole adesione al meccanismo fraudolento architettato: circostanze emergenti non solo dalla messaggistica (dalla quale emergevano i tratti salienti della "commercializzazione" dei crediti IVA), ma anche dagli esiti dei procedimenti penali paralleli, dalle indagini della Guardia di Finanza, dall'interposizione fittizia delle società "cartiera", dai controlli tributari e dal rinvenimento di copia del mandato conferito da FRANCO Carmine al mediatore per la ricerca, selezione, valutazione e trattazione di acquisto dei crediti IVA certificati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La difesa del ricorrente non ha inteso contestare la valutazione di sussistenza del fumus dei reati di indebita compensazione ascritti al FRANCO, concordemente espressa dal G.i.p. emittente il decreto di sequestro e dal Tribunale in sede di riesame, ma il compendio probatorio sulla cui base quelle valutazioni sono state effettuate, con particolare riferimento a due annotazioni di P.G. (redatte dal Nucleo P.E.F. di Napoli il 17/06/2019 e dal Nucleo P.E.F. di Varese il 23/02/2021) concernenti uno scambio di messaggi tra il ricorrente e BARBARINO Francesco, rilevanti - nella prospettiva accusatoria - per comprovare la consapevolezza, in capo al FRANCO, della fittizietà dei crediti acquistati e 3 successivamente utilizzati per le indebite compensazioni. L'ordinanza del Tribunale di Napoli è stata censurata, in particolare, con riferimento alla mancata declaratoria di nullità del decreto del G.i.p., sia per l'omessa trasmissione delle annotazioni sia per il difetto dell'autonoma valutazione; nonché al mancato rilievo della inutilizzabilità delle annotazioni. Si tratta di rilievi manifestamente infondati. 2.1. Con riferimento al primo ordine di censure, la difesa lamenta anzitutto un travisamento in cui il Tribunale sarebbe incorso, per una "distorta percezione" causata da una "verbalizzazione poco chiara", avendo osservato - nel respingere l'eccezione di nullità - che le annotazioni non erano state trasmesse dal G.i.p. in quanto non comprese tra gli atti posti dal P.M. a sostegno della richiesta di sequestro. Si deduce in particolare che l'eccezione riguardava in realtà la mancata trasmissione delle annotazioni dal P.M. al G.i.p., e non da quest'ultimo al Tribunale, come comprovato dal fatto che la difesa aveva appunto richiesto all'Ufficio G.i.p. di attestare la mancata ricezione delle annotazioni. Al riguardo, deve anzitutto osservarsi che lo stesso difensore ha allegato al ricorso il verbale sintetico dell'udienza camerale svoltasi dinanzi al Tribunale, nel quale si dà atto che il difensore "eccepisce l'omessa trasmissione dal G.i.p. delle annotazioni [...] con conseguente nullità del decreto di sequestro". È dunque evidente che il Tribunale ha correttamente disatteso l'eccezione "per come formulata" (cfr. pag. 4 dell'ordinanza), e che sarebbe stato onere del difensore controllare, in udienza, la corretta verbalizzazione delle proprie deduzioni. Va peraltro evidenziato, al di là di tale pur assorbente rilievo, che il Tribunale di Napoli ha svolto anche considerazioni pienamente idonee a disattendere la tesi della nullità del decreto di sequestro per omessa trasmissione delle annotazioni al G.i.p. Si è infatti posto in evidenza che il decreto di sequestro preventivo aveva tenuto conto anche di indagini svolte in altri procedimenti, ed in particolare di quello n. 40134/2016, in cui era stato dato atto della messaggistica tra il FRANCO e il BARBARINO; il G.i.p., in altri termini, aveva - secondo il Tribunale - sinteticamente richiamato le risultanze compendiate nelle informative, riportando in nota gli estremi delle annotazioni di P.G. (cfr. pagg. 3-4 dell'ordinanza impugnata). L'esame del decreto di sequestro preventivo conferma pienamente quanto affermato dal Tribunale. Infatti, nelle considerazioni introduttive concernenti il fumus, il G.i.p. aveva subito dato atto della confluenza degli esiti di ulteriori indagini, svolte in una pluralità di procedimenti penali da parte di plurime Compagnie della G.d.F. (Napoli, Capri, Varese, Sesto S. Giovanni: cfr. pag. 160 del decreto); inoltre, lo stesso G.i.p. aveva precisato che, proprio nell'ambito del procedimento n. 40134/2016, la Guardia di Finanza di Napoli aveva valorizzato le 4 conversazioni tra il FRANCO e il BARBARINO, riportate nelle annotazioni cui si riferisce il motivo di ricorso, a conferma della fittizietà dei crediti, dal momento che i due avevano contrattato un prezzo compreso tra il 20% per i crediti muniti di visto di conformità, e il 5% per quelli sprovvisti (cfr. pag. 221 del decreto del G. i. p.). È allora evidente, in tale contesto, che la difesa avrebbe potuto prospettare una nullità del decreto deducendo che in realtà, agli atti, non era presente alcun atto del proc. n. 40134/2016, ovvero che negli atti di quel procedimento riunito non vi erano richiami a messaggistica tra il FRANCO e il BARBARINO, ovvero ancora che, nelle conversazioni tra i due, non vi fosse alcun riferimento a contrattazioni sul prezzo dei crediti. Deve invece escludersi che un siffatto vizio possa essere dedotto per il solo fatto che il P.M. abbia richiesto la misura allegando al G.i.p. le sole informative riepilogative dei procedimenti riuniti, nelle quali si compendia e valorizza l'esito di conversazioni riportate in singole annotazioni. Del resto, l'assoluto disinteresse della difesa alla contestazione del contenuto della messaggistica tra il ricorrente e il BARBARINO appare confermato dal fatto che le annotazioni in questione sono state inserite in un'informativa integrativa, depositata dal P.M. in occasione dell'udienza di riesame: le conversazioni sono state quindi in quella sede messe a disposizione della difesa, la quale non ha peraltro ritenuto di svolgere osservazioni di sorta (cfr. pag. 4 dell'ordinanza impugnata). 2.2. Le considerazioni qui appena svolte consentono di ritenere manifestamente infondato anche l'ulteriore rilievo difensivo, concernente il difetto di autonoma valutazione da parte del G.i.p. Ritiene infatti il Collegio che l'apprezzamento giudiziale del rilievo indiziante di una conversazione, compiutamente descritta e riportata in una informativa riepilogativa di un procedimento riunito a quello nel quale la misura reale viene richiesta, non debba necessariamente postulare la presenza fisica dell'annotazione, espressamente richiamata nei contenuti dall'atto riepilogativo, riportante il tenore letterale della conversazione stessa: e ciò soprattutto nell'ipotesi in cui non emergano ragioni di sorta per dubitare di quanto prospettato nell'informativa, come indirettamente emerge - nella fattispecie in esame - dal fatto che, come già ricordato (cfr. supra, g 2,1) la difesa non ha sollevato alcun tipo di rilievo in ordine al contenuto delle conversazioni tra il FRANCO e il BARBARINO, pur dopo il deposito delle annotazioni in sede di udienza camerale. 2.3. Quanto fin qui esposto consente di ritenere assorbito il terzo ordine di rilievi, dovendosi radicalmente escludere la prospettata inutilizzabilità delle conversazioni. Solo per completezza, si precisa che - come è stato anche 5 sottolineato nella requisitoria scritta del P.G. - il difensore non aveva comunque adeguatamente assolto all'onere della c.d. "prova di resistenza", avuto riguardo alle diffuse considerazioni svolte a pagg. 10-12 del provvedimento impugnato (cfr. in particolare, quanto osservato a pag. 12 in ordine al "mancato riferimento nel contratto di accollo in atti al 'prezzo convenuto": circostanza ritenuta dal Tribunale significativa "della volontà di celare l'esiguo prezzo di vendita del credito IVA, come emerso dalle risultanze investigative"). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento