Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 174/1974
ECLI:IT:COST:1974:174
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Con due ricorsi, notificati entrambi il 19 settembre 1973, il
Presidente della Regione Campania ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri
impugnando i provvedimenti del Prefetto di Napoli in data 9 aprile 1973
e del Prefetto di Benevento in data 10 maggio 1973, con i quali si è
provveduto alla nomina di commissari straordinari, rispettivamente, per
l'Opera pia "Asilo infantile [OSCURATO:PERSONA]" di S. [OSCURATO:PERSONA] e
per l'Ente comunale di assistenza di [OSCURATO:PERSONA].
Lamenta la Regione la violazione degli artt. 117 e 118 della
Costituzione, in relazione anche al d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, in
quanto la materia dell'assistenza e beneficenza dovrebbe intendersi
integralmente trasferita alle Regioni e con essa anche i poteri
"politici" di supremazia sugli enti operanti nel settore: tra cui,
appunto, il potere di esercitare, nei confronti di tali enti, il
controllo, non solo sugli atti, ma anche sugli organi.
Eccepisce, preliminarmente il costituito Presidente del Consiglio
dei ministri (che, per altro, resiste la tesi della Regione anche nel
merito) che i ricorsi sopradetti sarebbero, comunque, entrambi
inammissibili: in quanto notificati oltre il termine di 60 giorni dalla
notificazione, pubblicazione o conoscenza dell'atto impugnato, di cui
all'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87; senza che possa nella
specie invocarsi la legge 7 ottobre 1969, n. 742, sulla sospensione dei
termini feriali, non trovando questa applicazione nel processo
costituzionale.
2. - Con altro ricorso, notificato il 18 ottobre 1973, il
Presidente della Regione Campania ha anche impugnato, per conflitto di
attribuzione, il decreto del Prefetto di Napoli in data 9 giugno 1973
con cui si è provveduto alla ricostituzione del Consiglio di
amministrazione dell'Opera pia ospedale civile "[OSCURATO:PERSONA]" di
Procida.
Nelle proprie deduzioni, rileva preliminarmente la Regione che "la
natura dell'ente in questione appare non definita", in quanto questo
"sebbene costituito come opera pia" di fatto esercitando attività
sanitaria, si presenta come un "ente ospedaliero".
Ciò per altro non inciderebbe sulla attribuzione del potere di
controllo sostitutivo sull'ente stesso, che, in ogni caso, spetterebbe
alla Regione: in base alla legge ospedaliera 1968, n. 132, ove si
evinca la natura dell'ente dalle funzioni effettivamente esercitate, od
in base agli artt. 117, 118 della Costituzione e al d.P.R. 1972, n. 9,
ove si consideri l'ente tra quelli di natura assistenziale.
Di conseguenza il provvedimento prefettizio impugnato - in quanto
comunque invasivo di competenze regionali - andrebbe annullato.
Anche di tale ricorso il Presidente del Consiglio costituito,
eccepisce, preliminarmente, l'inammissibilità per tardività della
notificazione: mentre nel merito, ne contesta la fondatezza, per la
ragione che il controllo sugli organi - quale nella specie viene in
discussione - competerebbe, anche relativamente agli enti locali, in
ogni caso all'autorità statale, ex art. 130 della Costituzione.
:
I ricorsi, che possono essere riuniti, vanno dichiarati
inammissibili perché notificati oltre il termine di sessanta giorni
previsto dall'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Il decreto del Prefetto di Napoli, emesso il 9 aprile 1973, era
stato notificato alla Regione Campania il 6 giugno 1973, e il decreto
del Prefetto di Benevento del 10 maggio 1973 le era stato comunicato il
5 giugno successivo.
Entrambi, come si è detto, sono stati impugnati dalla Regione con
ricorsi notificati il 19 settembre 1973, e quindi oltre il termine
predetto di decadenza.
Lo stesso è a dire rispetto al decreto del Prefetto di Napoli in
data 9 giugno 1973, che era stato comunicato alla Regione il 5 luglio
1973 ed è stato impugnato con ricorso notificato il 18 ottobre 1973.
Né, per ritenersi la tempestività dei ricorsi, potrebbe invocarsi
la legge 7 ottobre 1969, n. 742, sulla sospensione dei termini
processuali nel periodo feriale, giacché la giurisprudenza di questa
Corte è ferma nell'escludere l'applicabilità di tale disciplina nel
processo costituzionale (sent. n. 30 del 1973).
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibili per tardività i ricorsi proposti dalla
Regione Campania con atti notificati il 19 settembre 1973 e il 18
ottobre 1973 per la risoluzione di conflitto di attribuzione relativo
ai decreti prefettizi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere