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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21906/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE di APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 ottobre 2024 la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza di condanna del Tribunale di Pisa resa in data 11 giugno 2018 ed appellata da Sabrina SBRANA per alcune rapine aggravate commesse in concorso con altri.

2. Avverso la suddetta decisione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione svolgendo due distinti motivi per i quali chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

In particolare, con il primo motivo eccepisce ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.pen., il vizio della motivazione in ordine alla valutazione della chiamata in correità degli imputati in procedimento connesso sentiti ex art. 197 bis cod. proc. pen., Giustino PISCO e Ciro VIGORITI, sotto il profilo della credibilità intrinseca dei predetti, nonché della sussistenza di adeguati riscontri probatori alle dichiarazioni accusatorie dei correi, con riferimento a tutti e tre i capi di imputazione ascritti alla ricorrente.

Con il secondo motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il vizio della motivazione sul punto attinente all'utilizzazione dei dati cd.

"esteriori" delle comunicazioni telefoniche ricavabili dai tabulati telefonici, alla stregua dei criteri di valutazione della prova introdotti dal decreto legge n.132/2021, come convertito dalla legge n.178/2021.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge o comunque manifestamente infondati.

3. L'eccezione di cui al primo comma, relativa alla valutazione di piena attendibilità delle dichiarazioni rese dagli imputati di procedimento connesso, Giustino PISCO e Ciro VIGORITI, sentiti ai sensi dell'art. 197 bis cod. proc. pen., è manifestamente infondata.

Infatti il Collegio ritiene che le motivazioni svolte per affermare la responsabilità concorsuale della ricorrente per i delitti di rapina contestati risultano congrue e non certo viziate da manifesta illogicità e/o contraddittorietà, al pari di quelle contenute nella sentenza del Tribunale di Pisa, con cui si saldano costituendo un unico corpo decisionale, come sostenuto più volte dalla Suprema Corte secondo cui: «Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la c.d.

"doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (così tra le tante Sez.2, n.37295, del 12/06/2019, E., Rv.277218-01).

Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n.18521 dei 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n.25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652-01), tutte circostanze che non ricorrono nel caso di specie.

In particolare, si rileva che la sentenza impugnata, unitamene a quella di primo grado, ha descritto in maniera puntuale e coerente le ragioni per riconoscere la responsabilità della Sbrana, individuate in una serie di elementi di prova, tra cui in primo luogo le due chiamate in correità fatte da Giustino PISCO e Ciro VIGORITI, sentiti ai sensi dell'art. 197 bis cod. proc. pen.

Giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in più occasioni, che anche due chiamate in correità possono rappresentare reciprocamente un valido riscontro; infatti secondo la Suprema Corte «In tema di valutazione della prova, i riscontri esterni alle chiamate in correità possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) per la loro indipendenza - intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente - da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza; c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere» (così Sez.2, n.13473 del 04/03/2008, Rv. 239744-01; conf.

Sez.6, n.47108 del 08/10/2019, Rv. 277393-01).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha indicato (si veda pag. 10/11) ulteriori riscontri rispetto alle dichiarazioni dei due coimputati che pure rispettano i criteri di cui sopra, affermando, in particolare, che poteva ritenersi provata con certezza la circostanza che l'immobile in Tirrenia, in cui avevano trovato alloggio i rapinatori per tutte e tre le rapine di cui all'imputazione, era riconducibile alla SBRANA, e analogamente era certo che quest'ultima aveva ricevuto somme di denaro non trascurabili in occasioni dei soggiorni precedenti alle rapine (come concordemente testimoniato sia da Pisco sia da Vigoriti).

La Corte di appello si è, inoltre, soffermata a motivare specificamente sul punto riguardante la piena consapevolezza in capo alla ricorrente del fatto che gli ospiti utilizzavano il suo appartamento come punto di appoggio per il compimento delle rapine, con argomentazioni coerenti e logiche, a fronte delle quali la difesa si limita a ribadire la tesi della scarsa attendibilità dei chiamanti in correità senza confrontarsi adeguatamente con le motivazioni svolte dai giudici di appello.

4. Analogamente anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

La censura relativa alla scarsa attendibilità dei tabulati telefonici, già sollevata con l'atto di appello, è stata ritenuta «...del tutto inconferente...» dalla Corte territoriale, dato che l'assenza della SBRANA dalla casa utilizzata dai rapinatori è stata considerata un dato pacifico e, tuttavia, irrilevante ai fini del giudizio di responsabilità della ricorrente che risponde per aver assunto «...il ruolo di ospitante del gruppo criminale», non essendo evidentemente necessaria la sua presenza fisica nell'immobile dato in uso ai correi.

Le motivazioni espresse sul punto dalla sentenza impugnata risultano coerenti e logiche, non ricorrendo perciò alcun vizio motivazionale che, peraltro, la difesa individua nella estrema « ..tautologia (della sentenza n.d.r.) di ritenere riscontrata una chiamata in correità sulla scorta dei tabulati telefonici...», affermazione che risulta disattesa dalle puntuali motivazioni relative alle molteplici prove a carico della SBRANA, come già evidenziato al punto

3.5. In ragione delle considerazioni sin qui espresse il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa per le ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE di APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 ottobre 2024 la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza di condanna del Tribunale di Pisa resa in data 11 giugno 2018 ed appellata da Sabrina SBRANA per alcune rapine aggravate commesse in concorso con altri. 2. Avverso la suddetta decisione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione svolgendo due distinti motivi per i quali chiede l'annullamento della sentenza impugnata. In particolare, con il primo motivo eccepisce ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.pen., il vizio della motivazione in ordine alla valutazione della chiamata in correità degli imputati in procedimento connesso sentiti ex art. 197 bis cod. proc. pen., Giustino PISCO e Ciro VIGORITI, sotto il profilo della credibilità intrinseca dei predetti, nonché della sussistenza di adeguati riscontri probatori alle dichiarazioni accusatorie dei correi, con riferimento a tutti e tre i capi di imputazione ascritti alla ricorrente. Con il secondo motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il vizio della motivazione sul punto attinente all'utilizzazione dei dati cd. "esteriori" delle comunicazioni telefoniche ricavabili dai tabulati telefonici, alla stregua dei criteri di valutazione della prova introdotti dal decreto legge n.132/2021, come convertito dalla legge n.178/2021. 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge o comunque manifestamente infondati. 3. L'eccezione di cui al primo comma, relativa alla valutazione di piena attendibilità delle dichiarazioni rese dagli imputati di procedimento connesso, Giustino PISCO e Ciro VIGORITI, sentiti ai sensi dell'art. 197 bis cod. proc. pen., è manifestamente infondata. Infatti il Collegio ritiene che le motivazioni svolte per affermare la responsabilità concorsuale della ricorrente per i delitti di rapina contestati risultano congrue e non certo viziate da manifesta illogicità e/o contraddittorietà, al pari di quelle contenute nella sentenza del Tribunale di Pisa, con cui si saldano costituendo un unico corpo decisionale, come sostenuto più volte dalla Suprema Corte secondo cui: «Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la c.d. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (così tra le tante Sez.2, n.37295, del 12/06/2019, E., Rv.277218-01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n.18521 dei 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n.25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652-01), tutte circostanze che non ricorrono nel caso di specie. In particolare, si rileva che la sentenza impugnata, unitamene a quella di primo grado, ha descritto in maniera puntuale e coerente le ragioni per riconoscere la responsabilità della Sbrana, individuate in una serie di elementi di prova, tra cui in primo luogo le due chiamate in correità fatte da Giustino PISCO e Ciro VIGORITI, sentiti ai sensi dell'art. 197 bis cod. proc. pen. Giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in più occasioni, che anche due chiamate in correità possono rappresentare reciprocamente un valido riscontro; infatti secondo la Suprema Corte «In tema di valutazione della prova, i riscontri esterni alle chiamate in correità possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) per la loro indipendenza - intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente - da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza; c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere» (così Sez.2, n.13473 del 04/03/2008, Rv. 239744-01; conf. Sez.6, n.47108 del 08/10/2019, Rv. 277393-01). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha indicato (si veda pag. 10/11) ulteriori riscontri rispetto alle dichiarazioni dei due coimputati che pure rispettano i criteri di cui sopra, affermando, in particolare, che poteva ritenersi provata con certezza la circostanza che l'immobile in Tirrenia, in cui avevano trovato alloggio i rapinatori per tutte e tre le rapine di cui all'imputazione, era riconducibile alla SBRANA, e analogamente era certo che quest'ultima aveva ricevuto somme di denaro non trascurabili in occasioni dei soggiorni precedenti alle rapine (come concordemente testimoniato sia da Pisco sia da Vigoriti). La Corte di appello si è, inoltre, soffermata a motivare specificamente sul punto riguardante la piena consapevolezza in capo alla ricorrente del fatto che gli ospiti utilizzavano il suo appartamento come punto di appoggio per il compimento delle rapine, con argomentazioni coerenti e logiche, a fronte delle quali la difesa si limita a ribadire la tesi della scarsa attendibilità dei chiamanti in correità senza confrontarsi adeguatamente con le motivazioni svolte dai giudici di appello. 4. Analogamente anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La censura relativa alla scarsa attendibilità dei tabulati telefonici, già sollevata con l'atto di appello, è stata ritenuta «...del tutto inconferente...» dalla Corte territoriale, dato che l'assenza della SBRANA dalla casa utilizzata dai rapinatori è stata considerata un dato pacifico e, tuttavia, irrilevante ai fini del giudizio di responsabilità della ricorrente che risponde per aver assunto «...il ruolo di ospitante del gruppo criminale», non essendo evidentemente necessaria la sua presenza fisica nell'immobile dato in uso ai correi. Le motivazioni espresse sul punto dalla sentenza impugnata risultano coerenti e logiche, non ricorrendo perciò alcun vizio motivazionale che, peraltro, la difesa individua nella estrema « ..tautologia (della sentenza n.d.r.) di ritenere riscontrata una chiamata in correità sulla scorta dei tabulati telefonici...», affermazione che risulta disattesa dalle puntuali motivazioni relative alle molteplici prove a carico della SBRANA, come già evidenziato al punto 3.5. In ragione delle considerazioni sin qui espresse il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa per le ammende. Così deciso in R
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