Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 gennaio 1982

Cassazione n. 43678/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1982 avverso l'ordinanza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Firenze, con decisione emessa in data 10 marzo 2023, ha respinto la domanda di rescissione del giudicato introdotta da [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla decisione emessa dal Tribunale di Firenze in data 24 gennaio 2019, irrevocabile il 23 febbraio 2019. 1.1 In motivazione si evidenzia che: a) il giudizio si è celebrato in assenza sia in primo che in secondo grado; b) la domanda va ritenuta tempestiva; c) la notifica del decreto di citazione per il primo grado di giudizio (innanzi al Giudice di Pace) va ritenuta regolare, posto che [OSCURATO:PERSONA] aveva eletto domicilio in un luogo ove non veniva reperito; l'avviso veniva immesso nella cassetta postale con notifica perfezionatasi per compiuta giacenza; d) l'imputato si era sottratto all'ordine di espulsione ed aveva conoscenza del procedimento penale per essere stato identificato sul territorio nazionale dopo la scadenza del termine per l'allontanamento volontario; e) il comportamento tenuto successivamente evidenzia la volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti, non essendosi recato [OSCURATO:PERSONA] presso l'ufficio postale a ritirare il plico. 2.

Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Si evidenzia che in sede di accertamento del reato era stato nominato un difensore di ufficio ed [OSCURATO:PERSONA] aveva eletto domicilio presso la dimora dell'epoca in [OSCURATO:PERSONA].

La notifica del decreto di citazione si è effettivamente perfezionata, in modo formale, con la compiuta giacenza.

In secondo grado la notifica è stata operata con consegna al difensore ai sensi dell'art.161 comma 4 cod.proc.pen. per inidoneità del domicilio eletto.

Ciò posto, si contesta che la condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] possa essere interpretata in termini di 'volontaria sottrazione' alla conoscenza del processo.

Si tratta, in tesi, di affermazione meramente congetturale e contraria ai contenuti delle decisioni emesse sul tema dalla giurisprudenza di legittimità.3.

Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Vero è che nella disciplina dell'assenza il legislatore attribuisce rilievo alla ipotesi di volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo (o, nella disciplina applicabile al caso in esame, anteriforma del 2022, alla conoscenza ..del procedimento o di atti del medesimo), ma la condizione di volontaria sottrazione impone un particolare rigore nella verifica dei presupposti in fatto di simile comportamento e non può basarsi su indicatori fattuali deboli.

In particolare, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare, quanto al valore dimostrativo delle modalità di notifica dell'atto di citazione, che sussiste l'obbligo di provvedere alla rinnovazione della citazione a giudizio attraverso la polizia giudiziaria, nonostante la regolarità forrnale della notifica, quando sia certo che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della vocatio in ius, certezza che non può essere collegata alla procedura di compiuta giacenza (v.

Sez.

V n. 31992 del 5.3.2018, rv 273313) .

Tale orientamento interpretativo, condiviso dal Collegio, si basa sulla avvertita necessità di ottenere certezza su un punto essenziale su cui si basa l'intera disciplina dell'assenza: la effettiva (e non meramente formale) conoscenza della pendenza del procedimento, del contenuto dell'accusa e della data di udienza, posto che solo in tal modo la mancata comparizione dell'impul:ato potrà ritenersi frutto di una sua libera scelta. 3.2 Nel caso in esame se da un lato può affermarsi che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza della esistenza del procedimento (in virtù della iniziale sottoscrizione del verbale di identificazione ed elezione domicilio), la qualificazione della condotta successiva in termini di volontaria sottrazione (alla conoscenza dei contenuti concreti dell'accusa e della data di udienza, sì da poter legittimare la dichiarazione di assenza) è ricollegata - dal giudice del merito - da un lato ad un aspetto meramente formale (la regolarità della notifica presso il domicilio eletto, priva di dimostrazione della ricezione effettiva) dall'altro ad un c:omportamento (il mancato ritiro del plico giacente) che non appare inequivoco, quanto alla identificazione della sottostante volontà, potendo derivare da più fattori causali, rimasti inesplorati e difficilmente ricostruibili in fatto.

Per essere qualificato in termini di volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti, in altre parole, il comportamento dell'imputato deve manifestare in modo inequivoco il profilo della volontà e la sua specifica direzione ad evitare la conoscenza di atti del procedimento (come nel caso della cd. latitanza consapevole), aspetto che nel caso in esame appare effettivamente ricollegato ad un indicatore fattuale non dotato di univocità e precisione.

La decisione va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio, come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1982 avverso l'ordinanza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Firenze, con decisione emessa in data 10 marzo 2023, ha respinto la domanda di rescissione del giudicato introdotta da [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla decisione emessa dal Tribunale di Firenze in data 24 gennaio 2019, irrevocabile il 23 febbraio 2019. 1.1 In motivazione si evidenzia che: a) il giudizio si è celebrato in assenza sia in primo che in secondo grado; b) la domanda va ritenuta tempestiva; c) la notifica del decreto di citazione per il primo grado di giudizio (innanzi al Giudice di Pace) va ritenuta regolare, posto che [OSCURATO:PERSONA] aveva eletto domicilio in un luogo ove non veniva reperito; l'avviso veniva immesso nella cassetta postale con notifica perfezionatasi per compiuta giacenza; d) l'imputato si era sottratto all'ordine di espulsione ed aveva conoscenza del procedimento penale per essere stato identificato sul territorio nazionale dopo la scadenza del termine per l'allontanamento volontario; e) il comportamento tenuto successivamente evidenzia la volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti, non essendosi recato [OSCURATO:PERSONA] presso l'ufficio postale a ritirare il plico. 2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Si evidenzia che in sede di accertamento del reato era stato nominato un difensore di ufficio ed [OSCURATO:PERSONA] aveva eletto domicilio presso la dimora dell'epoca in [OSCURATO:PERSONA]. La notifica del decreto di citazione si è effettivamente perfezionata, in modo formale, con la compiuta giacenza. In secondo grado la notifica è stata operata con consegna al difensore ai sensi dell'art.161 comma 4 cod.proc.pen. per inidoneità del domicilio eletto. Ciò posto, si contesta che la condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] possa essere interpretata in termini di 'volontaria sottrazione' alla conoscenza del processo. Si tratta, in tesi, di affermazione meramente congetturale e contraria ai contenuti delle decisioni emesse sul tema dalla giurisprudenza di legittimità.3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Vero è che nella disciplina dell'assenza il legislatore attribuisce rilievo alla ipotesi di volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo (o, nella disciplina applicabile al caso in esame, anteriforma del 2022, alla conoscenza ..del procedimento o di atti del medesimo), ma la condizione di volontaria sottrazione impone un particolare rigore nella verifica dei presupposti in fatto di simile comportamento e non può basarsi su indicatori fattuali deboli. In particolare, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare, quanto al valore dimostrativo delle modalità di notifica dell'atto di citazione, che sussiste l'obbligo di provvedere alla rinnovazione della citazione a giudizio attraverso la polizia giudiziaria, nonostante la regolarità forrnale della notifica, quando sia certo che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della vocatio in ius, certezza che non può essere collegata alla procedura di compiuta giacenza (v. Sez. V n. 31992 del 5.3.2018, rv 273313) . Tale orientamento interpretativo, condiviso dal Collegio, si basa sulla avvertita necessità di ottenere certezza su un punto essenziale su cui si basa l'intera disciplina dell'assenza: la effettiva (e non meramente formale) conoscenza della pendenza del procedimento, del contenuto dell'accusa e della data di udienza, posto che solo in tal modo la mancata comparizione dell'impul:ato potrà ritenersi frutto di una sua libera scelta. 3.2 Nel caso in esame se da un lato può affermarsi che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza della esistenza del procedimento (in virtù della iniziale sottoscrizione del verbale di identificazione ed elezione domicilio), la qualificazione della condotta successiva in termini di volontaria sottrazione (alla conoscenza dei contenuti concreti dell'accusa e della data di udienza, sì da poter legittimare la dichiarazione di assenza) è ricollegata - dal giudice del merito - da un lato ad un aspetto meramente formale (la regolarità della notifica presso il domicilio eletto, priva di dimostrazione della ricezione effettiva) dall'altro ad un c:omportamento (il mancato ritiro del plico giacente) che non appare inequivoco, quanto alla identificazione della sottostante volontà, potendo derivare da più fattori causali, rimasti inesplorati e difficilmente ricostruibili in fatto. Per essere qualificato in termini di volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti, in altre parole, il comportamento dell'imputato deve manifestare in modo inequivoco il profilo della volontà e la sua specifica direzione ad evitare la conoscenza di atti del procedimento (come nel caso della cd. latitanza consapevole), aspetto che nel caso in esame appare effettivamente ricollegato ad un indicatore fattuale non dotato di univocità e precisione. La decisione va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio p
Decreto Cassazione n. 43678/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris