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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024

Cassazione n. 11322/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che le doglianze del ricorrente sulle modalità del controllo operato dagli agenti in considerazione della circostanza che il campanello dell'abitazione anche se funzionante non fornisce la prova certa dell'assenza dell'imputato investono in modo inammissibile la valutazione del compendio probatorio; ritenuto che il motivo reitera in modo del tutto generico la stessa questione già affrontata e risolta dalla Corte di appello con motivazione immune dai vizi denunciati; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 16 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il P ent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che le doglianze del ricorrente sulle modalità del controllo operato dagli agenti in considerazione della circostanza che il campanello dell'abitazione anche se funzionante non fornisce la prova certa dell'assenza dell'imputato investono in modo inammissibile la valutazione del compendio probatorio; ritenuto che il motivo reitera in modo del tutto generico la stessa questione già affrontata e risolta dalla Corte di appello con motivazione immune dai vizi denunciati; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 16 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il P ent
Sentenza Cassazione n. 11322/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris