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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06391/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 18/03/2021, per quanto qUidi interesse, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui ai capi a) (associazione per delinquere finalizzata ai fini di commettere reati di frode fiscale, emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio, contrabbando e altro), art.12 quinquies e D.L. n.306/92 (capo n, ww, rrr, yyy,mmmm, qqqq), usura (capi o, nnnn) e di reati in materia fiscale (capi b, c, p, r, s„ aa,cc, ff, xx yy, eee, fff, hhh, iii , sss, vvv, wwww, yyyy, zzzz, aaaaa), contrabbando (capo gg), istigazione alla corruzione (capo tttt), favoreggiamento (capo uuuu); [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui ai capi a) e g) e gggg) (due ipotesi di riciclaggio); [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui ai capi a ) e pppp) (riciclaggio); [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui ai capi a) e m) (riciclaggio). 1.1 Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che la Corte di appello aveva ritenuto la sussistenza della recidiva ex art. 99 comma 4 cod.pen. per calcolare i termini di prescrizione dei reati, quando il giudice di primo grado aveva escluso la infraquinquennalità della recidiva; inoltre, la recidiva era stata giudicata equivalente alle contestate attenuanti generiche e quindi non aveva avuto in concreto applicazione, non avendo influito sulla determinazione della pena finale inflitta; chiedeva quindi l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento al punto relativo al computo dei termini di prescrizione. 1.2 In replica alle conclusioni del Procuratore generale, il difensore depositava memoria in cui rileva che il giudice del merito, per i reati per cui il ricorrente era stato condannato, aveva riconosciuto la sussistenza del vincolo della continuazione con i reati, ritenuti più gravi, accertati con la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 13 maggio 2011, irrevocabile il 2 ottobre 2013, riguardante fatti di bancarotta fraudolenta ed usura consumati tra il 2000 e il 2003, sanzionati con la pena complessiva di anni 5 e mesi 6 di reclusione (sent.

I grado, pag. 82 - alli.), ma che i giudici del Tribunale di Milano, nella sentenza del 13 maggio 2011, non avevano disposto alcun aumento per la recidiva, per cui appariva illegittimo applicare ai reati oggi in esame -valutati meno gravi di quelli giudicati con la sopradetta sentenza, ma con questi ritenuti in continuazione- un aumento per una recidiva mai prima applicato; osserva inoltre che II calcolo del termine di prescrizione minimo va poi operato tenendo 2 n"; • conto del "meccanismo di temperamento" fissato dall'art. 99 c.p., comma 6, con riferimento alla disciplina previgente alle modifiche della L. n. 251 del 2005,

2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Con riferimento al reato associativo, il difensore eccepisce che la sentenza impugnata era priva di motivazione, in quanto consisteva in una fedele riproduzione della sentenza di primo grado, ignorando che i presunti soldali non si conoscevano e che nessun progetto comune era mai emerso; le stesse condotte contestate si risolvevano per lo più in singoli episodi totalmente privi di interesse "associativo".

In particolare, ad [OSCURATO:PERSONA] veniva contestata una condotta che andava dal 2006 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], consistente in un cambio di assegni provenienti dal sodalizio; i reati non presentavano una collocazione temporale certa e le motivazioni della partecipazione al sodalizio erano state ricavate dalle relazioni di servizio, che apparivano esclusivamente finalizzate alla contestazione di cui al capo gggg) e non invece ai fatti contenuti nel capo g), che restavano quindi privi di supporto probatorio; non era stato affrontato il problema della consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] dell'esistenza della struttura, né quale sarebbe stato l'interesse comune; per quanto riguardava il capo g), la sentenza impugnata non negava la ricostruzione difensiva, non era mai emersa alcuna condotta di dissimulazione, né che le somme versate all'imputato fossero di provenienza illecita.

Per quanto riguardava [OSCURATO:PERSONA], da pag.49 a pag.54 la sentenza si caratterizzava per una semplice operazione di incollatura della sentenza di primo grado che, anche in questo caso, consisteva nella mera riproduzione della relazione di servizio; le accuse a carico di [OSCURATO:PERSONA] erano prive di riscontri; la contestazione aveva ad oggetto la somma di 15.700 euro, distribuita in un arco di nove mesi, che non era altro che lo stipendio mensile dell'imputato; ancora più illogica era la contestazione di cui al capo m), ove si considerasse che, oltre a trattarsi di stipendi mensili, gli stessi assegni venivano poi versati nel conto corrente intestato alla moglie dell'imputato; non era inoltre stata considerata la testimonianza ch' [OSCURATO:PERSONA], che aveva ripetutamente affermato che il fratello lavorava in nero per la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:PERSONA], anche in questo caso Q1 era stata una mera riproduzione della sentenza di primo grado: si sosteneva che l'imputato, rispetto al reato associativo, avrebbe utilizzato le sue società per raccogliere denaro, ma in realtà l'unico fatto specifico in contestazione risaliva al 3 maggio 2011 (nell'ambito di un sodalizio che sarebbe stato costituito addirittura 5 anni prima); tutti i pagamenti erano tracciati e non era emersa alcuna prova sulla consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] della illecita provenienza di assegni. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 [OSCURATO:SOCIETA] al primo motivo di ricorso, l'art. 161 cod.pen. prevede che l'aumento per l'interruzione della prescrizione sia di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma; e tale disposizione prevede che se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma (recidiva semplice), è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma (recidiva specifica o infraquinquennale), è di due terzi; pertanto, è sufficiente il riferimento dell'art. 161 cod.pen. alla recidiva specifica (contestata e ritenuta) per l'applicazione dell'aumento di due terzi del termine di prescrizione: sul punto, si veda la seguente massima: "Ai fini del calcolo dei termini di prescrizione ai sensi degli artt. 157, comma secondo, e 161, comma secondo, cod. pen., oltre che dell'aggravamento della pena edittale, la recidiva reiterata infraquinquennale è del tutto equiparata alla recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, essendo sufficiente, per la determinazione dei predetti effetti, la presenza anche di due soli elementi specializzanti rispetto alla recidiva semplice". (Sez.3, n. 22127 del 23/06/2016, S., Rv. 270499) Quanto all'eccezione secondo cui poiché la recidiva era stata giudicata equivalente alle contestati attenuanti, la stessa non avrebbe influito sul calcolo dei termini di prescrizione, si deve ribadire che "ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato" (Sez.4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057); l'eccezione di prescrizione, peraltro formulata genericamente, è quindi manifestamente infondata; ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. l'inammissibilità del ricorso si estende ai motivi presentati in sede cIL conclusioni (peraltro, l'inammissibilità deriva anche dal fatto che vengono introdotti temi non trattati nel ricorso introduttivo).

2. Il ricorsi) proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 4 -

2.1. [OSCURATO:SOCIETA] alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello, nelle pagine 40 e seguenti, ha elencato gli elementi di prova a carico di [OSCURATO:PERSONA], costituiti non solo dalle relazioni di servizio (peraltro, pienamente utilizzabili, visto che il processo di primo grado si è svolto con le forme del rito abbreviato), ma anche dai suo rapporti con Radisav 3ovanovic e [OSCURATO:PERSONA], amministratori unici di società gestite dall'associazione facente capo al coimputato [OSCURATO:PERSONA], vero deus ex machina dell'intera vicenda, e dalle numerose intercettazioni elencate da pagina 40 a pagina 46, sul significato delle quali nessuna contestazione viene sollevata; è stato quindi confermato il giudizio espresso dal giudice per l'udienza preliminare secondo cui i molteplici contatti intrattenuti con [OSCURATO:PERSONA] e con numerosi sodali e la disponibilità rispetto alle richieste effettuate da [OSCURATO:PERSONA] o da soggetti da lui incaricati dimostravano l'intranietà di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso. 2.2 Per quanto poi riguarda i reati di riciclaggio, per il capo gggg) sono state evidenziate le dichiarazioni sostanzialmente confessorie di [OSCURATO:PERSONA] riportate a pag.46 della sentenza impugnata, e per il capo g) è stato rilevato come non vi fosse contestazione sulla corresponsione di somme tramite assegni dalla MAP della coimputata [OSCURATO:PERSONA] (società pienamente coinvolta nell'illecito meccanismo delittuoso ideato da [OSCURATO:PERSONA]) alla Enginneering & Developmenti di [OSCURATO:PERSONA] in epoca il cui quest'ultima ditta era già cessata, confutando la tesi difensiva secondo la quale le somme erano state versate come corrispettivo per la vendita di una Mercedes ceduta dalla ditta di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], visto che non vi era corrispondenza tra l'importo degli assegni e il prezzo di vendita; non si comprendeva perché la MAP avrebbe dovuto finanziare un acquisto di [OSCURATO:PERSONA] e gli assegni erano stati tutti emessi lo stesso giorno per non corrispondere in un'unica soluzione una somma che avrebbe superato le soglie di attenzione degli istituti di credito; da tutti i suddetti elementi, la Corte di appello ha ritenuto dimostrata anche la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo a [OSCURATO:PERSONA] per tutti i reati contestati, con ragionamento logico e quindi immune da censure. 2.3 Analoghe considerazione possono essere svolte per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA]: la Corte di appello ha richiamato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha indicato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali soci occulti ed amministratori della società [OSCURATO:SOCIETA]. e che [OSCURATO:PERSONA] si occupava della contabilità e dei rapporti con le banche e di fargli firmare (in quanto Volpi era formalmente socio) assegni in bianco o autorizzare operazioni bancarie; dichiarazioni riscontrate da [OSCURATO:PERSONA], da cui emergeva che la CLS era stata costituita appositamente per entrare a far parte dell'ingranaggio criminoso da lui costruito, in quanto era tramite questa società che i soldi guadagnati tramite operazioni illecite rientravano in altre società da lui gestite.

Quanto al reato di cui al capo m), la Corte di appello ha evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto, anche per il tramite della moglie [OSCURATO:PERSONA], dalla Map di [OSCURATO:PERSONA] le somme elencate alle pagine 53 e 54; non si comprende poi perché, se le somme rappresentavano gli stipendi mensili di [OSCURATO:PERSONA], le somme siano state versate dalla MAP di [OSCURATO:PERSONA] ed alcune direttamente alla moglie di [OSCURATO:PERSONA]. 2.4 Per quanto riguarda, infine, la posizione di [OSCURATO:PERSONA], oltre a quanto sopra rilevato, visto che anche egli era socio occulto della CLS s.r.I., la Corte di appello ha aggiunto che il ricorrente aveva costituito la [OSCURATO:SOCIETA]. ed è stato amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. società anche essere inserite nel meccanismo ideato da [OSCURATO:PERSONA], la seconda utilizzata per veicolare la monetizzazione dei soldi provento dell'usura in danno di Bianchi; la motivazione relativa al reato di riciclaggio è contenuta nelle pagine 62 e 63, e non vi è una contestazione specifica sulla stessa, con conseguente inammissibilità del ricorso.

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 18/03/2021, per quanto qUidi interesse, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui ai capi a) (associazione per delinquere finalizzata ai fini di commettere reati di frode fiscale, emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio, contrabbando e altro), art.12 quinquies e D.L. n.306/92 (capo n, ww, rrr, yyy,mmmm, qqqq), usura (capi o, nnnn) e di reati in materia fiscale (capi b, c, p, r, s„ aa,cc, ff, xx yy, eee, fff, hhh, iii , sss, vvv, wwww, yyyy, zzzz, aaaaa), contrabbando (capo gg), istigazione alla corruzione (capo tttt), favoreggiamento (capo uuuu); [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui ai capi a) e g) e gggg) (due ipotesi di riciclaggio); [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui ai capi a ) e pppp) (riciclaggio); [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui ai capi a) e m) (riciclaggio). 1.1 Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che la Corte di appello aveva ritenuto la sussistenza della recidiva ex art. 99 comma 4 cod.pen. per calcolare i termini di prescrizione dei reati, quando il giudice di primo grado aveva escluso la infraquinquennalità della recidiva; inoltre, la recidiva era stata giudicata equivalente alle contestate attenuanti generiche e quindi non aveva avuto in concreto applicazione, non avendo influito sulla determinazione della pena finale inflitta; chiedeva quindi l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento al punto relativo al computo dei termini di prescrizione. 1.2 In replica alle conclusioni del Procuratore generale, il difensore depositava memoria in cui rileva che il giudice del merito, per i reati per cui il ricorrente era stato condannato, aveva riconosciuto la sussistenza del vincolo della continuazione con i reati, ritenuti più gravi, accertati con la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 13 maggio 2011, irrevocabile il 2 ottobre 2013, riguardante fatti di bancarotta fraudolenta ed usura consumati tra il 2000 e il 2003, sanzionati con la pena complessiva di anni 5 e mesi 6 di reclusione (sent. I grado, pag. 82 - alli.), ma che i giudici del Tribunale di Milano, nella sentenza del 13 maggio 2011, non avevano disposto alcun aumento per la recidiva, per cui appariva illegittimo applicare ai reati oggi in esame -valutati meno gravi di quelli giudicati con la sopradetta sentenza, ma con questi ritenuti in continuazione- un aumento per una recidiva mai prima applicato; osserva inoltre che II calcolo del termine di prescrizione minimo va poi operato tenendo 2 n"; • conto del "meccanismo di temperamento" fissato dall'art. 99 c.p., comma 6, con riferimento alla disciplina previgente alle modifiche della L. n. 251 del 2005, 2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Con riferimento al reato associativo, il difensore eccepisce che la sentenza impugnata era priva di motivazione, in quanto consisteva in una fedele riproduzione della sentenza di primo grado, ignorando che i presunti soldali non si conoscevano e che nessun progetto comune era mai emerso; le stesse condotte contestate si risolvevano per lo più in singoli episodi totalmente privi di interesse "associativo". In particolare, ad [OSCURATO:PERSONA] veniva contestata una condotta che andava dal 2006 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], consistente in un cambio di assegni provenienti dal sodalizio; i reati non presentavano una collocazione temporale certa e le motivazioni della partecipazione al sodalizio erano state ricavate dalle relazioni di servizio, che apparivano esclusivamente finalizzate alla contestazione di cui al capo gggg) e non invece ai fatti contenuti nel capo g), che restavano quindi privi di supporto probatorio; non era stato affrontato il problema della consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] dell'esistenza della struttura, né quale sarebbe stato l'interesse comune; per quanto riguardava il capo g), la sentenza impugnata non negava la ricostruzione difensiva, non era mai emersa alcuna condotta di dissimulazione, né che le somme versate all'imputato fossero di provenienza illecita. Per quanto riguardava [OSCURATO:PERSONA], da pag.49 a pag.54 la sentenza si caratterizzava per una semplice operazione di incollatura della sentenza di primo grado che, anche in questo caso, consisteva nella mera riproduzione della relazione di servizio; le accuse a carico di [OSCURATO:PERSONA] erano prive di riscontri; la contestazione aveva ad oggetto la somma di 15.700 euro, distribuita in un arco di nove mesi, che non era altro che lo stipendio mensile dell'imputato; ancora più illogica era la contestazione di cui al capo m), ove si considerasse che, oltre a trattarsi di stipendi mensili, gli stessi assegni venivano poi versati nel conto corrente intestato alla moglie dell'imputato; non era inoltre stata considerata la testimonianza ch' [OSCURATO:PERSONA], che aveva ripetutamente affermato che il fratello lavorava in nero per la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:PERSONA], anche in questo caso Q1 era stata una mera riproduzione della sentenza di primo grado: si sosteneva che l'imputato, rispetto al reato associativo, avrebbe utilizzato le sue società per raccogliere denaro, ma in realtà l'unico fatto specifico in contestazione risaliva al 3 maggio 2011 (nell'ambito di un sodalizio che sarebbe stato costituito addirittura 5 anni prima); tutti i pagamenti erano tracciati e non era emersa alcuna prova sulla consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] della illecita provenienza di assegni. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 [OSCURATO:SOCIETA] al primo motivo di ricorso, l'art. 161 cod.pen. prevede che l'aumento per l'interruzione della prescrizione sia di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma; e tale disposizione prevede che se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma (recidiva semplice), è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma (recidiva specifica o infraquinquennale), è di due terzi; pertanto, è sufficiente il riferimento dell'art. 161 cod.pen. alla recidiva specifica (contestata e ritenuta) per l'applicazione dell'aumento di due terzi del termine di prescrizione: sul punto, si veda la seguente massima: "Ai fini del calcolo dei termini di prescrizione ai sensi degli artt. 157, comma secondo, e 161, comma secondo, cod. pen., oltre che dell'aggravamento della pena edittale, la recidiva reiterata infraquinquennale è del tutto equiparata alla recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, essendo sufficiente, per la determinazione dei predetti effetti, la presenza anche di due soli elementi specializzanti rispetto alla recidiva semplice". (Sez.3, n. 22127 del 23/06/2016, S., Rv. 270499) Quanto all'eccezione secondo cui poiché la recidiva era stata giudicata equivalente alle contestati attenuanti, la stessa non avrebbe influito sul calcolo dei termini di prescrizione, si deve ribadire che "ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato" (Sez.4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057); l'eccezione di prescrizione, peraltro formulata genericamente, è quindi manifestamente infondata; ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. l'inammissibilità del ricorso si estende ai motivi presentati in sede cIL conclusioni (peraltro, l'inammissibilità deriva anche dal fatto che vengono introdotti temi non trattati nel ricorso introduttivo). 2. Il ricorsi) proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 4 - 2.1. [OSCURATO:SOCIETA] alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello, nelle pagine 40 e seguenti, ha elencato gli elementi di prova a carico di [OSCURATO:PERSONA], costituiti non solo dalle relazioni di servizio (peraltro, pienamente utilizzabili, visto che il processo di primo grado si è svolto con le forme del rito abbreviato), ma anche dai suo rapporti con Radisav 3ovanovic e [OSCURATO:PERSONA], amministratori unici di società gestite dall'associazione facente capo al coimputato [OSCURATO:PERSONA], vero deus ex machina dell'intera vicenda, e dalle numerose intercettazioni elencate da pagina 40 a pagina 46, sul significato delle quali nessuna contestazione viene sollevata; è stato quindi confermato il giudizio espresso dal giudice per l'udienza preliminare secondo cui i molteplici contatti intrattenuti con [OSCURATO:PERSONA] e con numerosi sodali e la disponibilità rispetto alle richieste effettuate da [OSCURATO:PERSONA] o da soggetti da lui incaricati dimostravano l'intranietà di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso. 2.2 Per quanto poi riguarda i reati di riciclaggio, per il capo gggg) sono state evidenziate le dichiarazioni sostanzialmente confessorie di [OSCURATO:PERSONA] riportate a pag.46 della sentenza impugnata, e per il capo g) è stato rilevato come non vi fosse contestazione sulla corresponsione di somme tramite assegni dalla MAP della coimputata [OSCURATO:PERSONA] (società pienamente coinvolta nell'illecito meccanismo delittuoso ideato da [OSCURATO:PERSONA]) alla Enginneering & Developmenti di [OSCURATO:PERSONA] in epoca il cui quest'ultima ditta era già cessata, confutando la tesi difensiva secondo la quale le somme erano state versate come corrispettivo per la vendita di una Mercedes ceduta dalla ditta di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], visto che non vi era corrispondenza tra l'importo degli assegni e il prezzo di vendita; non si comprendeva perché la MAP avrebbe dovuto finanziare un acquisto di [OSCURATO:PERSONA] e gli assegni erano stati tutti emessi lo stesso giorno per non corrispondere in un'unica soluzione una somma che avrebbe superato le soglie di attenzione degli istituti di credito; da tutti i suddetti elementi, la Corte di appello ha ritenuto dimostrata anche la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo a [OSCURATO:PERSONA] per tutti i reati contestati, con ragionamento logico e quindi immune da censure. 2.3 Analoghe considerazione possono essere svolte per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA]: la Corte di appello ha richiamato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha indicato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali soci occulti ed amministratori della società [OSCURATO:SOCIETA]. e che [OSCURATO:PERSONA] si occupava della contabilità e dei rapporti con le banche e di fargli firmare (in quanto Volpi era formalmente socio) assegni in bianco o autorizzare operazioni bancarie; dichiarazioni riscontrate da [OSCURATO:PERSONA], da cui emergeva che la CLS era stata costituita appositamente per entrare a far parte dell'ingranaggio criminoso da lui costruito, in quanto era tramite questa società che i soldi guadagnati tramite operazioni illecite rientravano in altre società da lui gestite. Quanto al reato di cui al capo m), la Corte di appello ha evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto, anche per il tramite della moglie [OSCURATO:PERSONA], dalla Map di [OSCURATO:PERSONA] le somme elencate alle pagine 53 e 54; non si comprende poi perché, se le somme rappresentavano gli stipendi mensili di [OSCURATO:PERSONA], le somme siano state versate dalla MAP di [OSCURATO:PERSONA] ed alcune direttamente alla moglie di [OSCURATO:PERSONA]. 2.4 Per quanto riguarda, infine, la posizione di [OSCURATO:PERSONA], oltre a quanto sopra rilevato, visto che anche egli era socio occulto della CLS s.r.I., la Corte di appello ha aggiunto che il ricorrente aveva costituito la [OSCURATO:SOCIETA]. ed è stato amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. società anche essere inserite nel meccanismo ideato da [OSCURATO:PERSONA], la seconda utilizzata per veicolare la monetizzazione dei soldi provento dell'usura in danno di Bianchi; la motivazione relativa al reato di riciclaggio è contenuta nelle pagine 62 e 63, e non vi è una contestazione specifica sulla stessa, con conseguente inammissibilità del ricorso. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammis
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