CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 13196/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Milano del 14 febbraio 2020, appellata dal Campos, assolvendo lo stesso dal capo a) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e rideterminando la pena per il capo b) (art. 640 cod. pen.) con conferma nel resto della sentenza impugnata; - considerato che il primo motivo di ricorso è inammissibile, in mancanza di devoluzione del relativo tema al giudice di appello quanto alla possibile integrazione del delitto di truffa per mancanza di artifici e raggiri, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto; non possono essere infatti dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869- 01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01). - ritenuto che il secondo motivo di ricorso non si confronta con le condivisibili, logiche e persuasive argomentazioni in diritto rese dalla Corte di appello quanto al tema della dosimetria della pena in assenza di alcuna illogicità, anche quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al beneficio della sospensione condizionale della pena (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023