CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 15969/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Catania lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.309/1990. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio„ posto che il giudice di merito non tenuto in considerazione l'età dell'imputato, il suo comportamento processuale e l'incensuratezza. Considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale determinato la pena base in anni quattro di reclusione, in misura non corrispondente al minimo edittale, in considerazione del rilevante quantitativo della sostanza stupefacente detenuta e del numero considerevole di dosi ricavabili, corrispondente a grammi 940,50 e ulteriori grammi 47,5, da cui è possibile trarre complessivamente 6410 dosi singole medie, sia in ragione delle modalità specifiche dell'occultamento della sostanza, detenuta nel locale contiguo all'abitazione del ricorrente e in stato di abbandono, ma presidiato da due cani di razza pitbull, evidenziando il modus operandi tipico di un'attività organizzata, se pur coordinata da altri soggetti, che si avvalgono anche dello stesso ricorrente, persona incensurate. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]