CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2023
Cassazione n. 02951/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha concesso allo stesso imputato le circostanze attenuanti generiche e rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di cui agli artt. 582, 583, comma 1, n. 1, cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si denuncia il vizio della motivazione del provvedimento impugnato, in particolare in ordine all'esclusione dell'attenuante della provocazione di cui all'art. 62, n. 2), cod. pen., dell'aberratio delicti di cui all'art. 83 cod. pen. e dell'eccesso colposo nella legittima difesa ex artt. 52 e 55 cod. peri. - non è utilmente deducibile in questa sede di legittimità poiché, lungi dal prospettare compiute censure di legittimità, ha sollecitato irritualmente un diverso apprezzamento del compendio probatorio (segnatamente delle dichiarazioni acquisite), senza denunciare effettivamente il travisamento della prova e per il tramite di una prospettazione generica della sussistenza dei presupposti di applicazione degli istituti invocati (ed anzi del tutto assertiva in ordine a quelli previsti dagli artt. 55 e 83 cod. pen.), a fronte di un'argomentazione che è pervenuta al rigetto in parte qua del gravame, in maniera congrua e logica, sulla scorta della macroscopica sproporzione tra la condotta violenta incriminata e il fatto della persona offesa, oltre che sulla possibilità per l'imputato di allontanarsi dal luogo del fatto, sull'intenzione lesiva del Fabbi che ha continuato a colpire la persona offesa anche quando quest'ultima era per terra (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ex art. 616 cod. proc. pen. del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il