Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1995
ECLI:EU:C:1995:2
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61994S0001 - IT
Avis juridique important
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61994S0001
ORDINANZA DELLA CORTE DEL 10 GENNAIO 1995. - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] A PROCEDERE A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-1/94 SA.
raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-00001
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] chiave
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Privilegi ed immunità delle Comunità europee ° [OSCURATO:PERSONA] di autorizzazione a procedere a pignoramento presso un' istituzione ° Mancanza di obiezioni da parte dell' istituzione ° [OSCURATO:PERSONA] priva di oggetto
(Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, art. 1)
[OSCURATO:PERSONA]
A norma dell' art. 1 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, i beni e gli averi delle Comunità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia. Tale disposizione è intesa ad evitare che vengano frapposti ostacoli al funzionamento e all' indipendenza delle Comunità.
Pertanto, qualora, dopo che un creditore pignorante ha rivolto alla Corte una domanda di autorizzazione a norma dell' art. 1 del precitato Protocollo, l' istituzione comunitaria interessata dichiari di non avere obiezioni da muovere al pignoramento, la domanda d' autorizzazione diviene priva di oggetto e non deve essere esaminata dalla Corte.
[OSCURATO:PERSONA] causa C-1/94 S-A,
[OSCURATO:PERSONA] SA, società di diritto belga in fallimento, con l' avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, curatore del fallimento, 18, rue de l' Aurore, 1050 Bruxelles,
richiedente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor S. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di autorizzazione a procedere a pignoramento di crediti presso la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, F.A. Schockweiler, P.J.G. Kapteyn e C. Gulmann, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray, D.A.O. Edward (relatore), A.M. [OSCURATO:PERSONA] e J.-P. Puissochet, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: R. Grass
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con domanda registrata nella cancelleria della Corte il 13 giugno 1994, l' avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, in qualità di curatore del fallimento della SA [OSCURATO:PERSONA], società di diritto belga, ha chiesto, richiamandosi all' art. 1 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (in prosieguo: il "Protocollo"), l' autorizzazione a procedere a pignoramento presso la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee per l' importo del suo credito nei confronti dello Stato belga, risultante dalla sentenza del Tribunal de première instance di Bruxelles 26 novembre 1990, sulle somme dovute dalla [OSCURATO:PERSONA] allo Stato belga a titolo di canone locativo.
2 A tenore dell' art. 1 del Protocollo, "i beni e gli averi delle Comunità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia". Tale disposizione è intesa ad evitare che vengano frapposti ostacoli al funzionamento e all' indipendenza delle Comunità.
3 Secondo la giurisprudenza della Corte (v. ordinanza 17 giugno 1987, causa 1/87 S-A, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2807, e sentenza 29 aprile 1993, causa C-182/91, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2161), se, dopo che un creditore abbia chiesto alla Corte di revocare l' immunità conferita dall' art. 1 del Protocollo, l' istituzione comunitaria interessata dichiara di non avere obiezioni nei confronti del provvedimento di coercizione, la domanda di autorizzazione diviene priva di oggetto e non dev' essere esaminata dalla Corte.
4 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA], nelle osservazioni presentate alla Corte il 7 luglio 1994, dichiara di non avere obiezioni contro il provvedimento di coercizione per il quale si richiede l' autorizzazione.
5 La domanda di autorizzazione è pertanto priva di oggetto.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
1) Non v' è motivo di statuire.
2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 10 gennaio 1995.