CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18324/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avv•so alle parti; udita la relazionesvolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7 R.G. n. 29946/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla dosimetria della pena; Rilevato che in tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che, come nel caso di specie, non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (cfr., pag. 11 della sentenza in cui la Corte motiva sul punto oggetto del motivo). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2