CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 29053/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ( „LA_ [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in data 2 dicembre 2020, ha riformato la sentenza con la quale il Tribunale di Nuoro, il 2 dicembre 2016, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui ascritto al capo A (omicidio colposo plurimo, contestato come commesso in Galtellì il 31 luglio 2013, con violazione di norme sulla circolazione stradale) con la formula "perché il fatto non costituisce reato", e lo aveva invece condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui al capo B della rubrica. Con la sentenza d'appello il Burrai é stato condannato per il delitto di cui al capo A, mentre quanto alla contravvenzione di cui al capo B é stata pronunciata sentenza di non doversi procedere, essendo il reato estinto per maturata prescrizione. 1.1. Oggetto del giudizio é un incidente occorso in orario notturno sulla SS 129, all'altezza del km 8; da uno spiazzo situato al margine della strada l'autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA], e a bordo della quale si trovavano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si immetteva nella carreggiata attraversando una delle corsie e accennando ad immettersi in quella diretta verso Galtellì. Mentre il Gaia stava completando la manovra di immissione nella predetta corsia di marcia, l'autovettura condotta dal Burrai, diretta anch'essa verso Galtellì, sopraggiungeva ad elevata velocità (stimata come superiore a quella di 90 kmh prevista per quel tratto di strada e comunque inadeguata all'orario notturno e alle condizioni della strada). Ne derivava l'impatto fra i due veicoli; quello condotto dal Gaia veniva sbalzato ed effettuava una carambola di diversi metri. A causa delle conseguenze dell'impatto fra le due autovetture, il Gaia, la Turturro e la Rammella decedevano, mentre il Ghisoni riportava lesioni lievi. [OSCURATO:PERSONA] risultava successivamente in stato di alterazione da ebbrezza (di qui l'imputazione di cui al capo B). 1.2. A seguito dell'assoluzione in primo grado e dell'appello proposto sia dal Pubblico ministero, sia dalla parte civile, sia dall'imputato, la Corte di merito ha disposto la parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, esaminando i consulenti tecnici delle parti già sentiti in primo grado; all'esito, ha emesso sentenza di condanna quanto al capo A, assumendo che, pur a fronte della condotta imprudente del Gaia nella manovra di immissione sulla strada statale, il comportamento alla guida del Burrai era comunque stato certamente colposo, atteso che - come accertato sulla base degli elementi tecnici forniti dai consulenti - egli poteva certamente vedere da notevole distanza, e con un ampio arco temporale a disposizione, la manovra del Gaia, sì che, ove avesse regolato la velocità in conformità alle disposizioni del codice della strada (ossia tenendo conto non solo del limite di velocità previsto in quel tratto stradale, ma anche dell'orario notturno e delle condizioni generali della strada), avrebbe potuto mantenere il controllo della propria autovettura, evitando l'impatto o comunque limitandone gli effetti. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Burrai, con atto articolato in quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge processuale in relazione al fatto che, a seguito della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e delle conclusioni rassegnate oralmente dal P.G., la Corte di merito - stante il perdurare della pandemia - chiedeva telefonicamente alla difesa dell'imputato se intendesse scegliere la discussione orale o quella cartolare; la difesa del Burrai optava per quest'ultima soluzione ma, dopo la celebrazione dell'udienza del 2 dicembre 2020, il difensore dell'imputato apprendeva che le parti civili avevano concluso oralmente; conseguentemente, il ricorrente denuncia nullità a regime intermedio, essendo stato privato del diritto di presenziare e di replicare alla controparte. 2.2. Con il secondo motivo il deducente lamenta violazione di legge processuale in relazione al fatto che il P.M. e le parti civili hanno concluso oralmente mentre l'imputato ha concluso per iscritto, così verificandosi un "ibrido" non previsto dalle norme processuali e tale da conclamare la nullità della sentenza. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta mancata assunzione di una prova decisiva, con riguardo all'omesso esame, mediante incidente probatorio chiesto dalla difesa, del materiale organico sull'attacco della cintura di sicurezza dell'auto del Gaia: l'accertamento chimico della composizione del reperto sarebbe stato necessario per stabilire le condizioni del guidatore dell'auto antagonista e il suo eventuale stato di alterazione; l'istanza era stata disattesa dal G.i.p. sul rilievo che il test alcolemico effettuato sul corpo del Gaia aveva dato esito negativo, ma di tale analisi non vi é traccia in atti. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione al fatto che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, doverosa in relazione al sovvertimento della pronuncia assolutoria di primo grado, é stata eseguita solo parzialmente, escutendo i consulenti tecnici che hanno tutti confermato le proprie valutazioni già rassegnate in primo grado, e senza un adeguai:o confronto con le motivazioni della sentenza del Tribunale, la quale pure si era basata sulla consulenza tecnica dell'ing. Ferrigno.[OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi di ricorso sono aspecifici, non autosufficienti e manifestamente infondati. E' necessario infatti considerare, in primo luogo, che l'interpello telefonico che la cancelleria della Corte di merito avrebbe rivolto al difensore del Burrai é frutto di mera allegazione da parte del ricorrente, non riscontrata da alcun atto o da alcuna certificazione. Ma, anche volendo accreditare l'assunto sostenuto dal ricorrente, la scelta della difesa dell'imputato di concludere cartolariamente anziché oralmente sarebbe stata comunque adottata a fronte della già disposta celebrazione del giudizio in forma orale, ed é dunque Frutto della libera determinazione del difensore, che oggi non se ne può dolere, indipendentemente dal fatto che le altre parti abbiano rassegnato conclusioni in forma orale. Da quanto precede discende altresì la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, non potendosi nella specie parlarsi di un rito "ibrido", ma unicamente di una scelta del ricorrente di rinunciare alla discussione orale già disposta. 2. Il terzo motivo non risulta essere stato proposto in appello, con conseguente inammissibilità genetica del motivo in esame ai sensi del comma terzo dell'art. 606 cod. proc. pen.; inoltre trattasi di motivo che si risolve nella censura a un provvedimento non soggetto ad impugnazione, stante il principio di tassatività di cui all'art. 568 cod. proc. pen., quale è il provvedimento che rigetta la richiesta di assumere una prova mediante incidente probatorio (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 47075 del 13/11/2003, Manzi, Rv. 227086; Sez. 3, Ordinanza n. 21930 del 13/03/2013, Bertolini, Rv. 255483). Ciò esime il Collegio dall'affrontare il merito del motivo sotto il profilo della natura manifestamente esplorativa dell'accertamento in ordine alle condizioni del Gaia alla guida, del tutto irrilevante ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente e della responsabilità del ricorrente e, dunque, priva di qualsivoglia carattere di decisività. 3. Il quarto motivo é affatto generico, oltreché manifestamente infondato. Nel censurare il fatto che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sia stata solo parziale e riferita ai soli consulenti delle parti, il deducente omette di specificare quali sarebbero state le ulteriori prove orali la cui assunzione sarebbe stata qualificabile come "decisiva" ai fini dell'indirizzo espresso da Sez. U, Sentenza n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267491; il fatto, poi, che il giudice di primo grado avesse deciso per l'assoluzione sulla base delle osservazioni di uno dei consulenti di cui é stata disposta l'audizione in appello, e che tutti i consulenti nuovamente escussi abbiano confermato le proprie valutazioni, non intacca la fisiologia del principio alla base dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite (derivante come noto dall'enunciazione di principi espressi dalla Corte di Strasburgo), secondo il quale la previsione contenuta nell'art.6, par.3, lett. d) della Convenzione E.D.U., relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell