Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 37307/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce censure manifestamente infondate, atteso che nel caso, la Corte del merito, attendendosi puntualmente alle indicazioni di principio spese dalla sentenza rescindente alla luce della sentenza additiva della Cote cost. n. 84 del 2024 e in considerazione dello spazio valutativo derivante proprio dal tenore della detta sentenza di annullamento in punto di concreto accertamento della lieve entità del fatto alla luce della natura, della specie, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione, ha, con giudizio di merito giuridicamente corretto, coerente con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immune da manifeste incongruenze logiche, escluso la possibilità di ascrivere le condotta del ricorrente all'ipotesi tenue di cui al comma 2 dell'art. 628 cp nel suo vigente contesto definito all'esito della citata sentenza n. 84 del 2024 con valutazione di merito che , così resa, no si presta a sindacato da parte di questa Corte rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa d Ile ammende.

Così deciso in data 24 ottobre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce censure manifestamente infondate, atteso che nel caso, la Corte del merito, attendendosi puntualmente alle indicazioni di principio spese dalla sentenza rescindente alla luce della sentenza additiva della Cote cost. n. 84 del 2024 e in considerazione dello spazio valutativo derivante proprio dal tenore della detta sentenza di annullamento in punto di concreto accertamento della lieve entità del fatto alla luce della natura, della specie, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione, ha, con giudizio di merito giuridicamente corretto, coerente con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immune da manifeste incongruenze logiche, escluso la possibilità di ascrivere le condotta del ricorrente all'ipotesi tenue di cui al comma 2 dell'art. 628 cp nel suo vigente contesto definito all'esito della citata sentenza n. 84 del 2024 con valutazione di merito che , così resa, no si presta a sindacato da parte di questa Corte rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa d Ile ammende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.
Sentenza Cassazione n. 37307/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris