CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2026
Cassazione n. 25161/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
REMANO il 02/12/1983;avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello diNapoli che accoglieva il concordato sui motivi d'appello riducendo la penaapplicata.Si deduce il vizio violazione di legge per la mancata manifestazione del consensodell'imputato in ragione dell'assenza di procura speciale in capo ad uno dei dueavvocati proponenti il concordato.Il ricorso è inammissibile, atteso che la presenza di regolare procura speciale infavore di uno dei difensori, come ammesso nel ricorso stesso, dà conto dellapiena regolarità del concordato a fronte di un pieno esercizio della facoltàdifensiva utilizzata, intervenuta con perfetta concordanza, alfine, della decisionerispetto alle intenzioni dell'imputatoCon riferimento al ricorso proposto dall'altro imputato, [OSCURATO:PERSONA], con esso sideduce l’illogicità della motivazione per l'omessa considerazione, con riferimentoal capo b), del dato relativo alla incertezza della conoscenza del colore propriodel pacchetto giunto abusivamente all’interno della casa circondariale.il ricorso è inammissibile. Va osservato che la Corte non solo ha valorizzato lacircostanza dell'individuazione di un pacco di colore bianco trasportato da undrone verso una cella ed il corrispondente rinvenimento di un contenitore diquesto colore, contenente droga, ma anche una conversazione dell'attualericorrente con [OSCURATO:PERSONA], con cui il primo si preoccupava di possibilicontrolli con unità cinofile, quale indizio anche esso rilevante con riferimento asostanze stupefacenti che vennero consegnate tra il 14 il 15 novembre, a frontedi tale conversazione del 16 novembre. A questa motivazione complessiva sioppone una mera valutazione del merito.Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]