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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 01981/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO TFetc-a ,i€.e-aileApa4i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Carmelo MERINO per i reati previsti dagli artt. 171-ter della legge n. 633 del 1941 e 648 del codice penale.

2. Propone ricorso Carmelo MERINO, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità, avuto particolare riguardo alla mancanza di priva circa la contraffazione della merce.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato.

I giudici di merito hanno evidenziato che i prodotti esposti in vendita erano privi del contrassegno SIAE, che i supporti erano privi di etichetta interna, che mancavano le copertine originali e che l'imputato non disponeva di alcun documento attestante la legittima provenienza della merce.

Si tratta di elementi che - secondo la conforme e logica valutazione del Tribunale e della Corte territoriale - hanno consentito di accertare con certezza la contraffazione dei prodotti offerti in vendita (90 film in DVD-ROM), pur in assenza di un accertamento peritale, alla luce anche della deposizione resa dal finanziere che procedette al sequestro della merce, particolarmente qualificata in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività (sul punto v., ad es., Sez. 3, n. 29891 del 13/05/2015, Diouf, Rv. 264444; Sez. 2, n. 44326 del 11/11/2010, Tavernari, Rv. 249180; Sez. 5, n. 38221 del 12/06/2008, Kofilova, Rv. 241312; Sez. 2, n. 22343 del 04/05/2010, Valgimigli, Rv. 247526).

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] essini D'[OSCURATO:PERSONA] nte Lucia erial

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO TFetc-a ,i€.e-aileApa4i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Carmelo MERINO per i reati previsti dagli artt. 171-ter della legge n. 633 del 1941 e 648 del codice penale. 2. Propone ricorso Carmelo MERINO, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità, avuto particolare riguardo alla mancanza di priva circa la contraffazione della merce. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato. I giudici di merito hanno evidenziato che i prodotti esposti in vendita erano privi del contrassegno SIAE, che i supporti erano privi di etichetta interna, che mancavano le copertine originali e che l'imputato non disponeva di alcun documento attestante la legittima provenienza della merce. Si tratta di elementi che - secondo la conforme e logica valutazione del Tribunale e della Corte territoriale - hanno consentito di accertare con certezza la contraffazione dei prodotti offerti in vendita (90 film in DVD-ROM), pur in assenza di un accertamento peritale, alla luce anche della deposizione resa dal finanziere che procedette al sequestro della merce, particolarmente qualificata in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività (sul punto v., ad es., Sez. 3, n. 29891 del 13/05/2015, Diouf, Rv. 264444; Sez. 2, n. 44326 del 11/11/2010, Tavernari, Rv. 249180; Sez. 5, n. 38221 del 12/06/2008, Kofilova, Rv. 241312; Sez. 2, n. 22343 del 04/05/2010, Valgimigli, Rv. 247526). 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] essini D'[OSCURATO:PERSONA] nte Lucia erial
Sentenza Cassazione n. 01981/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris