CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 37829/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che ilprocedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con note scritte , ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Palermo, accoglieva l'appello proposto dal pubblico ministero nei confronti dell'ordinanza che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari in seguito alla rilevazionedella sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentata estorsione, aggravata ai sensi dell'art. 416 - bis .1 cod. pen. , ed applicava allo stessola massima misura cautelare. 2. Contro tale ordinanza ricorreva il difensore del [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 2.1.violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ammissibilità dell'atto di appello del pubblico ministero: il pubblico ministero si sarebbe limitato a fare richiamo alla presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3 del codice di rito senza confrontarsi con gli argomenti utilizzati dal Giudice per le indagini preliminari per ritenere l’adeguatezza degli arresti domiciliari. 2.1.1. La doglianza è manifestamente infondata. Contrariamente a quanto dedotto il Tribunale rilevava che il pubblico ministero nell'atto di impugnazione aveva puntualmente specificato le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad applicare la custodia in carcere, evidenziando la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo cautelare e rilevando che gli elementi emersi indicavano che l'indagato era stato il primo ad azionare l’estorsione andando a comunicare ai correi l'intenzione dei Bellomonte di cedere l'esercizio commerciale (notizia indispensabile per attivare l’azione estorsiva) e, successivamente, prestandosi a veicolare la pretesa mafiosa; emergeva pertanto che il ricorrente non aveva agito per un interesse personale o per per costrizione, ma al fine di alimentare la presenza mafiosa sul territorio (pag. 2 dell’ordinanza impugnata); 2.2. violazione di legge(art. 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione non sarebbe stato considerato che lo stesso Tribunale, in sede di riesame , aveva ritenuto che la misura cautelare degli arresti domiciliari fosse proporzionata alla gravità dei fatti ed idonea ad impedire il pericolo di recidiva. 2.2.1. La doglianza è manifestamente infondata in quanto, in sede di riesame, il Tribunale non aveva valutato l'impugnazione del pubblico ministero, ma solo l’impugnazioneproposta dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA]. Dunque, in quella sede , il Tribunale non aveva alcun potere di modifica del presidio cautelare.La idoneità degli arresti domiciliari, piuttosto che della custodia in carcere a contenere il pericolo rilevato sono stati sottoposti all'attenzione del Collegio di merito solo con l'appello del pubblico ministero che , legittimamente, è stato ritenuto fondato, con conseguente aggravamento della misura; 2.3. violazione di legge (art. 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: l'impugnata ordinanza non avrebbe valutato gli elementi idonei a superare la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere ovvero l’incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA], la mancanza di elementi che indicassero la sussistenza di significativi rapporti con gli altri indagati e le concrete modalità dell'azionecriminosa contestata. 2.3.1. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa degli elementi di prova posti a sostegno della decisione cautelare in ordine all’idoneità della massima misura custodiale a contenere il pericolo rilevato. Contrariamente a quanto dedotto, il T ribunale , con motivazione logica e coerente con gli elementi di prova raccolti,riteneva che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse una vittima del sistema criminale nel quale era maturata l’estorsione, ma un protagonista dello stesso, in quanto era stato lui a farsi promotore dell'azione estorsiva, agendo in sinergia con il D’Amico ed il [OSCURATO:PERSONA], sicché lo stesso non era affatto estraneo alle dinamiche del sodalizio. Tale coinvolgimento si evinceva chiaramente dalla conversazione del 10 agosto 2022,registrata al progr. n. 248, che confermava la piena adesione del ricorrente alle regole che governavano l’attività estorsiva gestita dalla associazione mafiosa (pag. 9 dell’ordinanza impugnata). Si tratta di valutazione di merito non rivalutabile in questa sede in quanto esente da vizi logici ed aderente alle emergenze procedimentali. 3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso, il giorno 8 ottobre 202