Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 35902/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21613-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 173, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Z ZARELLA; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 22/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 16/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 21613 sez.

ML - ud. 29-09-2022 -2- n. 31 - R.G. 21613/2020 - [OSCURATO:PERSONA] C/ [OSCURATO:PERSONA] — AGENZIA DELLE ENTRATE — RISCOSSIONE La corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 16 marzo 2020, ha rigettato l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso la sentenza di primo grado che aveva escluso l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] del sig. [OSCURATO:PERSONA], in ragione dello svolgimento di rapporto di lavoro dipendente.

In particolare la Corte territoriale, interpretando la delibera della Cassa che regola le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione, ha escluso l'obbligo del [OSCURATO:PERSONA].

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; l'Agenzia delle Entrate — Riscossione è rimasta intimata.

Le parti hanno presentato memorie.

Con unico motivo parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 L. 337/1967, 10, L. 773/1982, 1 e ss.

D. Lgs. 509/1994, art. 2 co. 26, L. 335/1995, art. 1 e 2 D. Lgs. 103/1996, art. 2 e ss.

D. Lgs. 30/2006, art. 5 dello Statuto e delle delibere della [OSCURATO:PERSONA] n. 123/2009 e 124/2009 poiché la corte territoriale ha mal interpretato le condizioni di esenzione previste dalla disciplina dellaa Cassa, escludendo l'obbligazione contributiva nei confronti della previdenza di categoria sebbene non vi fosse alcuna duplicazione contributiva.

Il motivo è inammissibile.

A fronte infatti dell'interpretazione da parte della Corte territoriale della elibera della Cassa che fissa le condizioni di esenzione degli obblighi contributivi di chi svolge altra attività coperta da contribuzione, la Cassa non ha denunciato specifiche violazioni dei criteri legali di interpretazione degli atti, contestando piuttosto la ricorrenza dei presupposi fattuali di esenzione dell'iscrizione e censurando direttamente la violazione dello statuto e le delibere della Cassa.

La violazione dello Statuto e delle delibere della Cassa non può, invero, costituire motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge, non contenendo tali atti norme di diritto, ma essendo piuttosto qualificabili come atti unilaterali (negoziali o amministrativi), in riferimento ai quali può essere denunciata per cassazione soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, nella misura in cui essi sono applicabili anche agli atti unilaterali.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in curo 200,00 per esborsi ed euro 3500,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21613-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 173, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Z ZARELLA; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 22/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 16/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 21613 sez. ML - ud. 29-09-2022 -2- n. 31 - R.G. 21613/2020 - [OSCURATO:PERSONA] C/ [OSCURATO:PERSONA] — AGENZIA DELLE ENTRATE — RISCOSSIONE La corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 16 marzo 2020, ha rigettato l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso la sentenza di primo grado che aveva escluso l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] del sig. [OSCURATO:PERSONA], in ragione dello svolgimento di rapporto di lavoro dipendente. In particolare la Corte territoriale, interpretando la delibera della Cassa che regola le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione, ha escluso l'obbligo del [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; l'Agenzia delle Entrate — Riscossione è rimasta intimata. Le parti hanno presentato memorie. Con unico motivo parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 L. 337/1967, 10, L. 773/1982, 1 e ss. D. Lgs. 509/1994, art. 2 co. 26, L. 335/1995, art. 1 e 2 D. Lgs. 103/1996, art. 2 e ss. D. Lgs. 30/2006, art. 5 dello Statuto e delle delibere della [OSCURATO:PERSONA] n. 123/2009 e 124/2009 poiché la corte territoriale ha mal interpretato le condizioni di esenzione previste dalla disciplina dellaa Cassa, escludendo l'obbligazione contributiva nei confronti della previdenza di categoria sebbene non vi fosse alcuna duplicazione contributiva. Il motivo è inammissibile. A fronte infatti dell'interpretazione da parte della Corte territoriale della elibera della Cassa che fissa le condizioni di esenzione degli obblighi contributivi di chi svolge altra attività coperta da contribuzione, la Cassa non ha denunciato specifiche violazioni dei criteri legali di interpretazione degli atti, contestando piuttosto la ricorrenza dei presupposi fattuali di esenzione dell'iscrizione e censurando direttamente la violazione dello statuto e le delibere della Cassa. La violazione dello Statuto e delle delibere della Cassa non può, invero, costituire motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge, non contenendo tali atti norme di diritto, ma essendo piuttosto qualificabili come atti unilaterali (negoziali o amministrativi), in riferimento ai quali può essere denunciata per cassazione soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, nella misura in cui essi sono applicabili anche agli atti unilaterali. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in curo 200,00 per esborsi ed euro 3500,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso a
Sentenza Cassazione n. 35902/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris