CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 04688/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' OTELLO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] premesso che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reati di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione a lui ascritti; considerato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto «in tema di disciplina processuale pandemica da Covid-19, applicabile sino al 31 dicembre 2022, nel giudizio d'appello non è causa di nullità del decreto di citazione l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'ad. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall'ad. 601, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 14728 del 31/03/2022, Perciballi, Rv. 283179 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 38610 del 08/07/2022, Spalletti, n.m.; Sez. 5, n. 23339 del 23/03/2022, Garofano, n.m.); considerato che il secondo motivo è: del tutto privo di specificità, poiché contiene assedi del tutto generici senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni in forza delle quali la Corte territoriale ha confermato la statuizione di responsabilità dell'imputato e così disatteso le censure prospettate con l'atto di appello (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); e manifestamente infondato nella parte in cui, per l'appunto, afferma che i Giudici di appello avrebbero omesso di pronunciarsi sulle doglianze difensive (qui richiamate, a ben vedere, unicamente asserendo che il Macrì - amministratore di fatto dell'impresa fallita - avrebbe dovuto essere assolto come la coimputata amministratrice di diritto; cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così