CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024
Cassazione n. 46507/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2024 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è infondato, avente ad oggetto sentenza di applicazione pena in relazione alla quale non sussistono i presupposti per contestare la qualificazione giuridica del reato, mentre, per quanto concerne la confisca, si rileva che la motivazione è immune da censure avendo ad oggetto, oltre alla sostanza stupefacente, anche una somma di denaro ritenuta sproporzionata rispetto alle fonti lecite di guadagno del ricorrente e, quindi, confiscata ex art. 240-bis cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere este re La Presidente