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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2026

Cassazione n. 33365/2026

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a NAPOLI il 22/12/1968 avverso la sentenza del 28/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di atti persecutori ai danni dei condòmini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Inoltre, il motivo che contesta la correttezza della motivazione denunciando il travisamento dei fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

Con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato correttamente e adeguatamente le ragioni del suo convincimento; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo che involge il trattamento sanzionatorio non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità.

Nel motivare il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, i giudici della corte territoriale hanno preso in considerazione numerosi elementi sfavorevoli, quali la reiterazione delle condotte, la gratuità delle stesse e il lasso temporale nel quale le stesse si sono dispiegate (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.Mprocessuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01 luglio 2026.Il consigliere estensore Il PresidenteElena [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATR1 1 1 g.T. 25 L'ASSISTENT I DIZIARIOk Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 4 eme e --

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a NAPOLI il 22/12/1968 avverso la sentenza del 28/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di atti persecutori ai danni dei condòmini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Inoltre, il motivo che contesta la correttezza della motivazione denunciando il travisamento dei fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato correttamente e adeguatamente le ragioni del suo convincimento; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo che involge il trattamento sanzionatorio non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità. Nel motivare il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, i giudici della corte territoriale hanno preso in considerazione numerosi elementi sfavorevoli, quali la reiterazione delle condotte, la gratuità delle stesse e il lasso temporale nel quale le stesse si sono dispiegate (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.Mprocessuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01 luglio 2026.Il consigliere estensore Il PresidenteElena [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATR1 1 1 g.T. 25 L'ASSISTENT I DIZIARIOk Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 4 eme e --
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