CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 21351/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da TRIBUNALE TRIESTEnei confronti di TRIBUNALE FIRENZEcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che la competenza venga attribuita al Tribunale di Firenze, cui va disposta la trasmissione degli atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trieste ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Tribunale di Firenze, che con ordinanza del 25/11/2021 aveva declinato la competenza a decidere sulla revoca della sanzione sostitutiva dell'espulsione disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Firenze del 25/7/2019, irrevocabile il 9/12/2019 (per i delitti di furto aggravato e in abitazione), per avere il predetto fatto rientro illegalmente in Italia prima del termine previsto. 1.1. Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Firenze aveva declinato la propria competenza osservandoche Marku era rientrato illegalmente in Italia ed era stato rintracciato nel comune di [OSCURATO:PERSONA], in provincia di Trieste, sicché il reato ex art. 13, comma 13 bis, D. Lgs. n. 286 del 1998 era stato accertato in detta circoscrizione, così individuando il giudice competente alla revoca - ai sensi dell'art. 16, comma 4, T.U. Imm. - nel giudice di Trieste. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] rimettente ha individuato invece la competenza del Tribunale di Firenze, in quanto giudice che aveva disposto la misura sostitutiva violata, osservando che la revoca dell'espulsione quale sanzione sostitutiva è questione attinente al titolo e alla sua esecuzione, così da rientrare nella giurisdizione esecutiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto negativo di competenza, nella specie rientrante nella previsione del "caso analogo" di cui all'art. 28, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 5734 del 19/12/2013, dep. 2014, Confl. comp. in proc. Minguzzi, Rv. 258422), deve essere risolto da questa Corte regolatrice indicando la competenza del Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, al quale vanno restituiti gli atti. 2. Come ha correttamente osservato il giudice remittente, la revoca dell'espulsione quale sanzione sostitutiva è questione attinente al titolo e alla sua esecuzione, così da rientrare nella giurisdizione esecutiva. Da ciò deriva che la competenza a revocare la misura dell'espulsione, applicata come sanzione sosti- tutiva della pena detentiva prevista dall'art. 16, comma primo, D. Lgs. n. 286 del 1998 (introdotto dall'art. 15, della legge 30 luglio 2002 n. 189), spetta allo stesso giudice che l'ha disposta con la sentenza di condanna, e in questi termini si è già espressa la preferibile giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 34703 del 01/07/2004, Confl. comp. in proc. Arcanjo, Rv. 229910).3. In definitiva, si indica la competenza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Firenze, in tali termini dovendosi risolvere il conflitto di competenza. PQM Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Firenze, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il giorno 2 dicembre 2022 Il Consigliere estenso