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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 29671/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 712_23 Ritenuto che, con un primo ed un secondo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente attesa l'omogeneità dei profili di doglianza mossi, [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di violazione di legge in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161,c.p., attesa la mancata declaratoria di estinzione del reato edilizio per prescrizione, già maturata alla data della sentenza d'appello nonché il correlato vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, quanto all'epoca di realizzazione delle opere abusive realizzate dall'imputato, derivante dalle dichiarazioni rese dal teste Delicato all'ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] tenutasi in primo grado; che, secondo la prospettazione difensiva, anche se la data di accertamento del reato, coincidente con il sopralluogo della polizia municipale (31.01.2018), era successiva, tuttavia la documentazione prodotta dalla difesa rendeva evidente che gli abusi edilizi risalissero al 2016, con conseguente integrale decorso alla data del 22.09.2022 (data di pronuncia della sentenza d'appello), del termine di prescrizione massima, anche al netto delle sospensioni verificatesi nel corso del giudizio; che il vizio motivazionale emergerebbe da quanto dichiarato dal teste (che avrebbe riferito che i lavori non erano in corso d'opera al momento dell'accesso confermando che lo stato dei luoghi fosse quello riportato sulle foto di [OSCURATO:PERSONA] datate [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e quanto affermato dalla Corte d'appello secondo cui il teste aveva riferito che i lavori fossero in corso alla data dell'accertamento; Ritenuto che il motivo è generico e manifestamente infondato, non confrontandosi con la sentenza impugnata che ha disatteso la tesi difensiva sulla diversa datazione dei lavori, rilevando che, comunque, al momento dell'accertamento della polizia municipale il cantiere era aperto e le costruzioni edilizie non ancora terminate, con conseguente impossibilità di far retroagire la realizzazione dell'immobile all'anno 2016 (teste che peraltro era stato sentito, come la stessa difesa evidenzia, solo verificando le foto ritraenti lo stato dei luoghi alla data del 24.08.2017 e non del 21.06.2016, con la conseguenza che, quand'anche si ritenesse sostenibile quanto dedotto dal ricorrente, il quinquennio calcolabile ai fini della prescrizione decorrerebbe dal 24.08.2017, donde alla data del 22.09.2022, data della sentenza d'appello, il termine non era ancora decorso); il motivo è manifestamente infondato, non avendo peraltro l'imputato compiutamente assolto, come era suo dovere, all'onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali poter desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti (Sez. 3, n. 27061 del 23/06/2014, Rv. 259181 - 01); Rilevato che, con il terzo ed ultimo motivo, la difesa deduce il vizio di violazione di legge in ordine al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto che anche tale motivo è inammissibile non essendo consentito dalla legge in questa sede, non confrontandosi il ricorrente con la motivazione del giudice di appello che ha giustificato il diniego in ragione dell'entità delle opere, giustificazione assolutamente coerente e non manifestamente illogica trattandosi di due manufatti di particolare consistenza superiore a 160 mq. complessivi, dovendosi peraltro ribadire che in materia di costruzioni abusive, la gravità del fatto, e la conseguente pericolosità sociale, è determinata dalle dimensioni dell'abuso edilizio e dalle proporzioni del vulnus ambientale e sociale determinato dal reato.

Ne deriva una maggiore intensità del dolo o della colpa, che fornisce al giudicante gli elementi per fissare in concreto la pena da irrogare. (fattispecie in tema di mancata concessione delle attenuanti generiche: Sez. 3, n. 4325 del 28/03/1990, Rv. 183844 - 01); Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 maggio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 712_23 Ritenuto che, con un primo ed un secondo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente attesa l'omogeneità dei profili di doglianza mossi, [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di violazione di legge in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161,c.p., attesa la mancata declaratoria di estinzione del reato edilizio per prescrizione, già maturata alla data della sentenza d'appello nonché il correlato vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, quanto all'epoca di realizzazione delle opere abusive realizzate dall'imputato, derivante dalle dichiarazioni rese dal teste Delicato all'ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] tenutasi in primo grado; che, secondo la prospettazione difensiva, anche se la data di accertamento del reato, coincidente con il sopralluogo della polizia municipale (31.01.2018), era successiva, tuttavia la documentazione prodotta dalla difesa rendeva evidente che gli abusi edilizi risalissero al 2016, con conseguente integrale decorso alla data del 22.09.2022 (data di pronuncia della sentenza d'appello), del termine di prescrizione massima, anche al netto delle sospensioni verificatesi nel corso del giudizio; che il vizio motivazionale emergerebbe da quanto dichiarato dal teste (che avrebbe riferito che i lavori non erano in corso d'opera al momento dell'accesso confermando che lo stato dei luoghi fosse quello riportato sulle foto di [OSCURATO:PERSONA] datate [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e quanto affermato dalla Corte d'appello secondo cui il teste aveva riferito che i lavori fossero in corso alla data dell'accertamento; Ritenuto che il motivo è generico e manifestamente infondato, non confrontandosi con la sentenza impugnata che ha disatteso la tesi difensiva sulla diversa datazione dei lavori, rilevando che, comunque, al momento dell'accertamento della polizia municipale il cantiere era aperto e le costruzioni edilizie non ancora terminate, con conseguente impossibilità di far retroagire la realizzazione dell'immobile all'anno 2016 (teste che peraltro era stato sentito, come la stessa difesa evidenzia, solo verificando le foto ritraenti lo stato dei luoghi alla data del 24.08.2017 e non del 21.06.2016, con la conseguenza che, quand'anche si ritenesse sostenibile quanto dedotto dal ricorrente, il quinquennio calcolabile ai fini della prescrizione decorrerebbe dal 24.08.2017, donde alla data del 22.09.2022, data della sentenza d'appello, il termine non era ancora decorso); il motivo è manifestamente infondato, non avendo peraltro l'imputato compiutamente assolto, come era suo dovere, all'onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali poter desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti (Sez. 3, n. 27061 del 23/06/2014, Rv. 259181 - 01); Rilevato che, con il terzo ed ultimo motivo, la difesa deduce il vizio di violazione di legge in ordine al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto che anche tale motivo è inammissibile non essendo consentito dalla legge in questa sede, non confrontandosi il ricorrente con la motivazione del giudice di appello che ha giustificato il diniego in ragione dell'entità delle opere, giustificazione assolutamente coerente e non manifestamente illogica trattandosi di due manufatti di particolare consistenza superiore a 160 mq. complessivi, dovendosi peraltro ribadire che in materia di costruzioni abusive, la gravità del fatto, e la conseguente pericolosità sociale, è determinata dalle dimensioni dell'abuso edilizio e dalle proporzioni del vulnus ambientale e sociale determinato dal reato. Ne deriva una maggiore intensità del dolo o della colpa, che fornisce al giudicante gli elementi per fissare in concreto la pena da irrogare. (fattispecie in tema di mancata concessione delle attenuanti generiche: Sez. 3, n. 4325 del 28/03/1990, Rv. 183844 - 01); Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023
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