CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04432/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 6496 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61D57 I064U) rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65R19 B936M) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giovanna (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68H56 L484W) AROMOLO Mario (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57T10 E506I) AROMOLO Giovanni (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54C04 E506A) CASCIARO Massimo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57S24 H501X) Fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] nonché del socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA] (P.I.: 03315120752), in persona del Curatore fallimentare PETRACCA Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71L15 I119Q) AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- Ric. n. 6496/2019 - Sez. 3 - Ad. 23 novembre 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 4 per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Lec- ce n. 1047/2018, pubblicata in data 26 ottobre 2018 (e che si assume notificata in data 12 dicembre 2018); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 23 novembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione immobiliare promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel quale erano intervenuti altri creditori, [OSCURATO:PERSONA], acquirente di parte degli immobili pignorati con atto trascritto in data successiva a quella di tra- scrizione del pignoramento, ha proposto opposizione dedu- cendo che si erano verificate diverse fattispecie estintive della procedura esecutiva e che l'ordinanza di vendita era stata ille- gittimamente emessa dopo l'estinzione (a suo dire erronea- mente non dichiarata) del processo esecutivo. Ha chiesto quindi la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva limitatamente ai beni da lei acquistati, la dichiarazione della inefficacia e della non opponibilità del pignoramento nei propri confronti e la cancellazione della relativa trascrizione. Nelle more del giudizio, è stato dichiarato il fallimento della debitri- ce esecutata [OSCURATO:PERSONA], il giudice dell'esecuzione ha di conseguenza dichiarato improseguibile l'esecuzione individuale ed è stata disposta la chiamata nel presente giudizio della cu- ratela fallimentare. All'esito, l'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Lecce. La Corte di Appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre la Attanasio, sulla base di due motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione Ric. n. 6496/2019 - Sez. 3 - Ad. 23 novembre 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 4 1. È pregiudiziale - in quanto attinente alla procedibilità del ricorso - il rilievo del mancato deposito, da parte della ricor- rente, della copia autentica della sentenza impugnata (che la stessa ricorrente dichiara esserle stata notificata in data 12 dicembre 2018) con la relazione di notificazione, in violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.. Risulta infatti prodotta esclusivamente la copia del suddetto provvedimento, certificata conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico, ma priva della relazione di notificazione, che risulterebbe effettuata in data 12 dicembre 2018, secondo quanto dichiara la stessa ricorrente. È appena il caso di ribadire che «in tema di ricorso per cassa- zione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell'improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponen- dosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità» (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21386 del 15/09/2017, Rv. 645764 - 01; conf., ex multis: Sez. 6 - 2, Ordi- nanza n. 19695 del 22/07/2019, Rv. 654987 - 01; Sez. L, Sen- tenza n. 3466 del 12/02/2020, Rv. 656775 - 01; Sez. 1, Ordi- nanza n. 14360 del 25/05/2021, Rv. 661397 - 01). Si osserva inoltre che: a) la sentenza impugnata, con la rela- zione di notificazione, non risulta prodotta neanche da altre parti, essendo tutti gli intimati rimasti tali; b) il ricorso non ri- sulta notificato nei sessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (pubblicazione della sentenza in da- ta 26 ottobre 2018; notificazione del ricorso in data 6 febbraio 2019). Ric. n. 6496/2019 - Sez. 3 - Ad. 23 novembre 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 4 Non ricorrono quindi le ipotesi nelle quali, secondo la giuri- sprudenza di questa stessa Corte, non vi sarebbe spazio per la sanzione dell'improcedibilità. Il ricorso, pertanto, va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il che esime dall'esame del merito di esso e rende superflua l'illustrazione dei motivi e delle loro stesse rubriche. 2. Il ricorso è dichiarato improcedibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso; - nulla per le spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data