CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 settembre 1974
Cassazione n. 14991/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/9/1974 avverso l'ordinanza del 12/10/2021 del Tribunale del riesame di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; letti i motivi aggiunti presentati dal difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12/10/2021, il Tribunale del riesame di Caltanissetta, in riforma del provvedimento emesso il 18/8/2021 dal Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale, sostituiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora nel comune di residenza; alla stessa indagata erano contestati i delitti di cui agli artt. 73, 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione la Gelati, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con distinti ma sovrapponibili argomenti - il vizio di motivazione con riguardo ai due reati in rubrica ed alla circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. La ricorrente sarebbe stata indagata solo perché moglie di [OSCURATO:PERSONA], e la gravità degli indizi di colpevolezza sarebbe stata tratta da un compendio istruttorio vago ed insufficiente, tutto incentrato sul coniuge e tale da non offrire alcun elemento a conferma delle accuse. A carico della Galati, infatti, risulterebbero soltanto le telefonate con [OSCURATO:PERSONA] (oggetto, peraltro, di interpretazione fantasiosa), in assenza di incontri o partecipazione a riunioni di sorta; nessun passo dell'ordinanza, ancora, darebbe conto della consapevolezza - in capo all'indagata - delle presunte attività illecite del marito, né, tantomeno, dell'adesione di questi ad un'associazione riferibile all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990. Ciò, peraltro, sarebbe escluso da numerose intercettazioni in atti, nelle quali la Galati ammetterebbe di non sapere nulla al riguardo, o comunque non parteciperebbe ad alcuna decisione. Da nessun elemento di indagine, peraltro, si riscontrerebbero la stabilità e continuità dei rapporti, specie considerando che questi, in ogni caso, si sarebbero interrotti nell'ottobre 2018, e dopo un breve periodo. La stessa censura motivazionale, poi, è mossa con riguardo al delitto di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 63), anch'esso argomentato dal Tribunale in modo viziato e carente (specie in assenza di sequestri di stupefacente) e con riguardo alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., confermata senza alcun presupposto soggettivo od oggettivo. Sono stati presentati motivi aggiunti, con i quali si contesta ancora la violazione di legge ed il vizio motivazionale con riguardo alla fattispecie associativa di cui al capo 59), al reato di cui al capo 63) ed all'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., in ordine ai quali non sussisterebbero elementi a conferma dell'ipotesi accusatoria. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta infondato. 5. Costituisce indirizzo ermeneutico più volte affermato da questa Corte quello per cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 dell'8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). 6. Tanto premesso in termini generali, la Corte ritiene che l'impugnazione non possa essere accolta, risultando certamente cedevole di fronte alla ordinanza impugnata, che - nel rimodulare la misura cautelare a carico della ricorrente - ha individuato i gravi indizi di colpevolezza con argomento del tutto adeguato, fondato su plurime e ben richiamate emergenze investigative e privo di illogicità manifeste o carenze di sorta. Come tale, dunque, non censurabile. 7. Il Tribunale, in particolare, con ampia ed articolata motivazione ha riconosciuto gravi indizi di colpevolezza in capo alla Galati, non perché moglie del Mazzeo, ma perché complice di questi in un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, oltre che responsabile di singoli reati fine di cessione. L'ordinanza, al riguardo, ha diffusamente analizzato le condotte criminose ascritte al coniuge (estranee all'impugnazione) e, in tale ambito, il ruolo della ricorrente, definito sì "ancillare" rispetto all'altro (quel che il ricorso molto ribadisce), ma comunque pienamente concorrente negli illeciti, sostenuto da evidente consapevolezza e non ascrivibile a mera connivenza. In questo contesto, il provvedimento ha richiamato i costanti contatti della Galati con [OSCURATO:PERSONA], figura apicale del clan mafioso dei Sanfilippo (associazione dedita al narcotraffico), moglie di [OSCURATO:PERSONA] (capofamiglia, detenuto da decenni ma sempre figura di vertice) e madre di Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], entrambi detenuti; ancora, è stato evidenziato che questi contatti, tenuti per conto del marito, vedevano spesso l'utilizzo di un linguaggio criptico, il cui unico reale oggetto era il traffico di stupefacenti. La ricorrente, ancora, era risultata "colei che si assicura che la droga arrivi a destinazione, che coordina gli incontri e che (...) funge da intermediario, veicolando le direttive impartite dal marito". Di seguito, il Tribunale ha rilevato che il ruolo della Galati era finalizzato anche a rendere più difficoltose eventuali indagini di polizia giudiziaria, che avrebbero verosimilmente interessato lei ed il coniuge. 8. In forza di questi elementi, il Collegio del riesame ha quindi riconosciuto la piena partecipazione della Galati ai reati contestati, in termini sia oggettivi che di consapevolezza. Sul punto, l'ordinanza ha riportato il testo di numerose intercettazioni, a muover da quelle del giugno 2018 che avevano segnato l'inizio della collaborazione tra i Mazzeo ed il clan Sanfilippo, poi divenuto intermediario nelle cessioni tra i "calabresi" (i primi) e i "gelesi" (ossia [OSCURATO:PERSONA] e la moglie [OSCURATO:PERSONA]). 9. Il Tribunale, ancora, ha evidenziato l'incontro che, nel luglio 2018, si era tenuto tra i coniugi Mazzeo, i Brancato e la Medicea, a casa di questa a Mazzarino; che il tenore della visita vertesse proprio sul traffico di stupefacenti, poi, era emerso da una conversazione del successivo 9 agosto, quando [OSCURATO:PERSONA] aveva rimproverato la madre Medicea proprio di aver consentito che Mazzeo e Brancato si incontrassero, con l'evidente pericolo che i Sanfilippo potessero esser scavalcati nell'acquisto di stupefacente (timore poi confermato dall'incontro che i coniugi Mazzeo avevano avuto direttamente con Brancato, prima in Calabria e poi a Gela). Significativo, ancora, un incontro del 30/9/2018 tra la ricorrente, il marito e la Medicea, alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] e della moglie [OSCURATO:PERSONA], altri soggetti riferibili al clan siciliano. Di rilievo, poi, sono le ulteriori, numerose conversazioni che il Tribunale ha richiamato, come quella del 18/8/2018 tra la Galati e la Medicea, nella quale quest'ultima aveva fatto presente che "l'avvocato" (Brancato) attendeva ancora i "documenti" (lo stupefacente), e l'altra le aveva risposto che le avrebbe fatto sapere appena fosse rientrato il marito. Le due donne, nell'occasione, avevano parlato molto della questione, rendendo evidente che l'oggetto della conversazione fosse proprio la droga. Nei medesimi termini, poi, la conversazione tra le stesse del 21/8/2018, ancora vedente sui "documenti" e sull'"avvocato". Numerose altre intercettazioni, di seguito, sono state citate alle pagg. 15 e ss., e danno conto dei ripetuti contatti tra molti degli indagati coinvolti nella vicenda, con oggetto esclusivo il traffico di stupefacenti; a muover da quello - presso il carcere di Sulmona - tra Mazzeo e l'indiscusso capo del clan Sanfilippo, Salvatore (si ribadisce, marito della Medicea), nel quale era stata palesemente rinforzata l'affectio sorta tra i due nuclei familiari per la gestione degli stupefacenti. Riscontrata, infine, anche la "perfetta" conoscenza di Mazzeo con [OSCURATO:PERSONA] nfili ppo. 10. Dal che, ancora, i gravi indizi dell'associazione di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, emersa, peraltro, con caratteri tutt'altro che rudimentali: organizzazione, capacità logistica, dotazione di auto, corrieri, telefoni dedicati, utilizzo di linguaggio criptico, disponibilità di danaro. Un'associazione alla quale anche la Galati aveva offerto il proprio contributo, per quanto logicamente esposto in questa fase cautelare, operando in sinergia con il marito che, nell'arco di poco tempo, era divenuto il principale fornitore di cocaina dell'associazione stessa. Così da confermarsi, allora, il costante principio per cui, ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, è sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituita dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo invece di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale; non è richiesto, pertanto, per il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n.309 del 1990, che le successive condotte delittuose dei singoli, di cui. all'art. 73 del d.P.R. medesimo, siano compiute in nome e per conto dell'associazione, ma solo che rientrino nel programma criminoso della stessa (tra le altre, Sez. 3, n. 6871 dell'8/7/2016, Bandera, Rv. 269150). Esattamente quel che risulta riscontrato nel caso di specie, come da ordinanza impugnata, a fronte di una "dettagliata attività di programmazione criminosa ed un'impressionante capacità organizzativa", tale da garantire - sin poco dopo i primi contatti con i Sanfilippo - "un flusso costante di approvvigionamento di cocaina". 11. Negli stessi termini, di seguito, è stata confermata anche la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; in un momento di "stallo" economico per i Sanfilippo, dovuto all'interruzione dell'attività di spaccio a Mazzarino, l'intervento dei Mazzeo - compresa, dunque, la Galati - era risultato determinante per far proseguire l'attività illecita. I costanti rapporti della donna con la Medicea, insieme alla pacifica conoscenza del marito con il coniuge ed il figlio di questa, hanno poi costituito per il Tribunale un riscontro del tutto rassicurante circa la sussistenza dell'aggravante in esame; la quale, peraltro, inerendo ai motivi a delinquere, si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, Chioccini, Rv. 278734). 12. Con riguardo, da ultimo, ai reati fine dei cui al capo 63), la motivazione stesa dal Tribunale risulta ancora immeritevole di censura, anche alla luce del carattere evidentemente fattuale del relativo motivo di impugnazione. Richiamata l'ordinanza genetica, infatti, il Giudice del riesame ha ritenuto riscontrate le cessioni del 10/8/2018, 22/9/2018, 3/10/2018 e tra il 13/10/2018 ed il 2/11/2018, redigendo, al riguardo, un'ampia ed articolata motivazione (pagg. 24-30) che ha dato ben conto - in forza delle intercettazioni in atti, oltre che dei servizi di osservazione - del fattivo ruolo della Galati, ancora coinvolta in ripetute conversazioni con la Medicea e, in tale ambito, pienamente concorrente nelle contestate attività di cessione; una motivazione, dunque, tutt'altro che illogica o congetturale, come invece denunciato, ma rigorosa e solida nell'individuare i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagata. 13. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso