CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43465/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], le cui ragioni scoli) state ribadite con memoria; considerato che entrambi i motivi di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e di riconoscimento delle circostanze aggravanti, oltre ad essere privi di concreta specificità, non sono consentiti in questa sede; che, invero, l'accertamento sulla perdurante inclinazione a delinquere dell'imputato nonché quello sulla speciale tenuità del danno rientrano nella discrezionalità del merito e sfuggono al sindacato di legittimità laddove siano sorretti da sufficiente e non illogica motivazione e non siano frutto di mero arbitrio; che, peraltro, la generica prospettazione, nei motivi di gravame, di una censura solo successivamente illustrata con la proposizione del ricorso in cassazione deve intendersi come questione che non ha costituito specifico motivo di appello; che, nella specie, a fronte di generici motivi di appello, i giudici del merito hanno congruamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 settembre