CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 febbraio 2022
Cassazione n. 15404/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ~sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] La Corte dà atto che nessuno è presente per la difesa di [OSCURATO:PERSONA]. fx-yrr Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 27 giugno 2022 il Tribunale di Bari - costituito ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen. - ha respinto l'appello introdotto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione emessa il 21 febbraio 2022 dalla Corte di Assise di Appello di Bari in tema di decorrenza del termine di fase della custodia cautelare, ritenuto non decorso. 2. Vanno riepilogate, in premessa, alcune scansioni procedimentali: a) [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in contumacia (da latitante) alla pena di anni ventuno di reclusione per il delitto di omicidio ed altro, con sentenza divenuta definitiva in data 12 febbraio 2014 ; b) solo in data 25 marzo 2018 [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto a fini estradizionali in Albania; c) con domanda del 20 luglio 2018 la difesa chiedeva la restituzione nel termine per proporre impugnazione, domanda accolta il 25 novembre del 2019 ; d) essendo stata ripristinata la fase del giudizio di secondo grado, una prima richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia veniva respinta con decisione emessa il 1 ottobre del 2020 dal Tribunale di Bari (sempre ex art.310 cod.proc.pen.) ; e) il giudizio di secondo grado si concludeva con sentenza del 10 luglio 2020, annullata con rinvio da questa Corte di cassazione, con sentenza n. 3586 del 11 gennaio 2022. 2.1 Ciò posto, in data 16 febbraio 2022 la difesa proponeva nuova domanda tesa a far dichiarare la inefficacia della custodia cautelare, essendo ancora in atto il giudizio di secondo grado (a seguito dell'annullamento con rinvio) e divendosi far retroagire la decorrenza al 25 marzo del 2018. Secondo il Tribunale, tuttavia, il dies a quo del termine di fase resta individuato alla data del 25 novembre 2019 (come stabilito nella prima decisione di rigetto), sicchè dovendo il termine di un anno e sei mesi (relativo al segmento processuale in corso) essere raddoppiato in virtù della regressione, la decorrenza è al 25 novembre del 2022, con rigetto dell'appello.3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 3.1 La difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ripropone, con l'atto di ricorso, la tesi secondo cui la decorrenza del termine di fase della custodia cautelare va individuata al momento dell'arresto in Albania (posteriore al giudicato e antecedente all' accogli- mento della domanda di restituzione nel termine) . A sostegno di tale affermazione si indica un orientamento interpretativo di questa Corte (sent. n. 15892 del 2014) e si evidenzia che il periodo intercorso tra il 25 marzo 2018 (arresto a fini di consegna) e 25 novembre 2019 non può essere 'attribuito' alla fase della esecuzione, essendo intervenuta la decisione di restituzione nel termine per proporre impugnazione. 4. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 4.1 In primo luogo va evidenziato che in riferimento alla prima domanda di scarcerazione del Vrapi questa I Sezione Penale ha respinto (sent. n. 29821 del 25.6.2021) analoga argomentazione difensiva, con argomenti condivisi dal Collegio. Ad essere decisiva - ai fini di cui all'art.303 cod.proc.pen. - è la individuazione del dies a quo della 'fase processuale' riapertasi con il provvedimento di restituzione nel termine. La decisione citata si è espressa nel senso che solo con l'accoglimento della domanda di restituzione nel termine (25 novembre del 2019) può parlarsi di nuova decorrenza del termine di custodia di fase, ai sensi dell'art.303 cod.proc.pen. . In modo analogo si è espressa anche la VI Sezione di questa Corte con la decisione n. 38153 del 16.9.2021, rv 2821167 il che rende ormai superato il denunziato contrasto interpretativo con quanto affermato da Sez. I n. 15892 del 16.12.2014, dep.2015 (citata dal ricorrente). Ciò, a ben vedere deriva dal fatto che il tempo trascorso tra l'arresto a fini estradizionali del 25 marzo 2018 - successivo al giudicato - e l'accoglimento della domanda di restituzione nel termine non «appartiene» a nessuna fase del procedimento di cognizione, essendo un tempo di una «esecuzione pena» poi cancellata dal provvedimento di restituzione nel termine. 4.2 Ora, una volta riapertasi la fase cognitiva in secondo grado, quel «tempo» di privazione della libertà personale (dal 25 marzo 2018 al 25 novembre 2019) va sicuramente «convertito» in custodia cautelare (non essendovi più esecuzione pena, non esistendo un tertium genus ed avendo il condannato riacquistato la qualità di imputato come precisato, tra le molte, da Sez. I n. 12903 del 24.3.2009) ma non può essere trasportato su una specifica fase del procedimento, dovendo essere computato ai soli fini dei termini massimi di custodia cautelare di cui all'art. 303 comma 4 cod.proc.pen. (nel caso in esame pari ad anni sei). La ragione di tale collocazione va individuata, in particolare, sulla visibile assenza di una «fase procedimentale» di tipo cognitivo, trovando fonte la limitazione di libertà intervenuta medio tempore (tra l'arresto e il momento in cui si è accolta la domanda di restituzione nel termine per impugnare) non già nel provvedimento di custodia cautelare ma nella sentenza irrevocabile di condanna. Solo con il provvedimento di accoglimento della domanda di restituzione nel termine non solo si riapre la fase cognitiva ma si 'materializza' una fase specifica (quella del giudizio di appello); pertanto la 'conversione' in custodia cautelare di quel periodo (tra arresto e accoglimento della domanda) deve trovare collocazione nei termini massimi di custodia (303 comma 4) e non in quelli di fase. 4.3 Ciò posto, la fase del giudizio di secondo grado, nel caso del [OSCURATO:PERSONA], si è tenuta due volte per effetto della regressione dovuta all'annullamento con rinvio del giorno 11 gennaio 2022 (sentenza emessa da questa Corte di cassazione prima citata) ma ciò non comporta variazione del dies a quo della fase del giudizio di secondo grado (complessivamente intesa) che resta quello del 25 novembre 2019. Trattandosi del termine di un anno e sei mesi, raddoppiato ai sensi dell'art.303 comma 2, è esatto affermare che la decorrenza (quanto al termine di fase) è quella del 25 novembre 2022, indicata dal Tribunale di Bari nella decisione impugnata. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali .Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen. . Così d