CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 gennaio 2026
Cassazione n. 23832/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], e [OSCURATO:PERSONA], nata aLATERZA il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 10/12/2025 del Tribunale di Ta-ranto;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha con-cluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Taranto ha assolto [OSCURATO:PERSONA] eIvana [OSCURATO:PERSONA] dal reato di violenza privata contestato al capo A) perché il fattonon sussiste, previa riqualificazione nei termini dell’art. 612 cod. pen.; ha dichia-rato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato previsto dall’art. 581 cod. pen., così ri-qualificato il fatto di cui al capo A), condannandola alla pena di 300 euro di multa;ha infine assolto tutte le imputate dal reato di percosse sub B) perché il fatto nonsussiste.2. L’Avvocato Generale della Procura Generale di Lecce - [OSCURATO:PERSONA], con il seguente motivo di seguito illustrato ai sensi dell’art. 173 disp.penale, con riferimento all’art. 110 cod. pen., e manifesta illogicità o contraddit-torietà della motivazione. Osserva il ricorrente che [OSCURATO:PERSONA], nella quereladel 19 ottobre 2020, ha dichiarato che il giorno dei fatti le tre imputate l’hannospintonata e le hanno intimato di non tornare più a Laterza aggiungendo che al-trimenti l’avrebbe pagata cara; infine, appena prima di riuscire a risalire nella pro-pria auto, è stata colpita dalla [OSCURATO:PERSONA] con un forte schiaffo al volto. Nel ricorso sidà inoltre atto delle sommarie informazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara cheil giorno dei fatti si trovava in compagnia della persona offesa quando quest’ultimaè stata insultata, minacciata e strattonata dalle tre imputate e infine colpita conuno schiaffo al viso dalla [OSCURATO:PERSONA]; le tre imputate, inoltre, prima di aggredire lapersona offesa, avevano rivolto degli insulti anche a lui e una di loro gli avevaanche sferrato uno schiaffo. Il ricorrente richiama altresì le dichiarazioni di AngelaLosavio, la quale riferisce che si trovava a sua volta in compagnia della Ferrulliquando questa, al momento di dirigersi verso l’auto in cui si trovava il compagnoBruno [OSCURATO:PERSONA], è stata avvicinata dalle tre imputate le quali le hanno intimato dinon tornare più a Laterza; la [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre ingiuriato la [OSCURATO:PERSONA] e le ha dato unoschiaffo al volto. Tali elementi probatori, che il giudice di primo grado ha espres-samente citato, danno conto dunque di un’azione aggressiva compiuta congiunta-mente dalle tre imputate. Ha pertanto errato il Tribunale nel ritenere che il reatodi percosse fosse insussistente in quanto dagli atti era emerso solo un genericoriferimento ad una serie di spintonamenti non univocamente attribuiti alle singoleimputate; tale conclusione, del resto, sarebbe stata errata anche se la violenzafisica fosse riconducibile materialmente ad una sola delle imputate, visto che sitratta di un contesto aggressivo nel quale tutte hanno concorso. Altrettanto erro-nea è la valutazione del Tribunale circa l’assenza di una reale portata intimidatoriadell’intimazione rivolta alla persona offesa e circa la sua inidoneità, dunque, adintegrare non solo il reato di violenza privata (che al più poteva ricorrere nellaforma tentata) ma anche quello di minaccia. Osserva infatti il ricorrente che sitratta di un contesto fortemente aggressivo e caratterizzato dalla presenza di trepersone tutte e tre impegnate nell’ingiuriare, minacciare e percuotere la [OSCURATO:PERSONA],con la conseguenza che è illogico escludere la capacità minatoria della frase ripor-tata in imputazione. Non è emerso inoltre nessun elemento per ritenere che lail reato di violenza privata deve dunque ritenersi consumato. Quanto meno, in ognicaso, l’intimazione congiunta di non tornare sul posto accompagnata dalla frase“altrimenti la pagherai molto cara” avrebbe giustificato un giudizio di responsabi-lità di tutte le imputate per il reato di minaccia.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Occorre premettere che il sindacato di legittimità sulla valutazione dellaprova può essere effettuato solo nell’ambito di un controllo sulla logicità, comple-tezza e congruità della motivazione, restando dunque esclusa, oltre tali limiti, lapossibilità di dedurre dinanzi alla Corte di Cassazione questioni attinenti alla letturae all’interpretazione del patrimonio probatorio da parte del giudice di merito (v. exmultis Sez. 2, n. 4218 del 15/01/2026, Rv. 289369-01). Tale premessa si rendenecessaria in quanto questa Corte ritiene che il Tribunale di Taranto, sia pure intermini assai succinti, dia una spiegazione non manifestamente illogica dell’insus-sistenza del reato di percosse nel momento in cui, all’esito dell’analisi delle provedichiarative, ritiene non provata con certezza l’attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di singole e specifiche condotte aggressive. Identico giudizio deve essere ri-servato all’insussistenza del reato di minaccia (così riqualificata l’originaria accusadi violenza privata) in relazione al capo A), tenuto conto che il Tribunale ha valo-rizzato la genericità della frase oggetto di contestazione ritenendola non idonea adar conto con certezza di una sua effettiva, concreta portata minatoria. Non c’èdubbio, infatti, che anche in questo caso non ci si trovi dinanzi ad una motivazionearbitraria, contraddittoria o manifestamente irrazionale, dal momento che il giu-dice, al contrario, ha chiarito in termini sufficientemente chiari e logici le ragioniposte a fondamento della decisione. Detto questo, appare evidente che la tesi delProcuratore Generale in merito al carattere congiunto dell’aggressione e, dunque,alla riconducibilità di essa a tutte le imputate, si fondi su una diversa interpreta-zione delle prove orali che però, come tale, non può essere proposta a questaCorte in quanto fuoriesce dai limiti codificati dall’art. 606 lettera e) cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso del procuratore generale.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]