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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 38512/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sua condanna per i reati di cui all'art. 337 e all'art. 582 cod. pen. 2.

L'imputa deduce il vizio di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità e la violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile.

4. Le censure non appaiono scandite dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, non evidenziando le ragioni per le quali la motivazione deve ritenersi viziata.

In ogni caso il motivo è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ha ritenuto fondato il giudizio di penale responsabilità della Ancora.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 giugno 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] igna ()\nna Petruzzellis iyulj DEPOSI !N CANCELERIA ) 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sua condanna per i reati di cui all'art. 337 e all'art. 582 cod. pen. 2. L'imputa deduce il vizio di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità e la violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Le censure non appaiono scandite dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, non evidenziando le ragioni per le quali la motivazione deve ritenersi viziata. In ogni caso il motivo è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ha ritenuto fondato il giudizio di penale responsabilità della Ancora. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] igna ()\nna Petruzzellis iyulj DEPOSI !N CANCELERIA ) 2
Sentenza Cassazione n. 38512/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris