Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 38259/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 26030-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza n. 319/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ll'[OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di accertamento, notificato in data 6/3/2013, con il quale l'Agenzia delle Entrate, all'esito di un p.v.c del Nucleo di Polizia Tributaria, recuperava le maggiori imposta Ires, Irap e IVA con riferimento all'anno 2012, disconoscendo la sussistenza dei requisiti, previsti dall'art 148 del dPR 917/86, per l'acceso al regime agevolato per gli enti non commerciali. 2.[OSCURATO:PERSONA] di Ferrara accoglieva il ricorso. 3 Sull'impugnazione dell'Agenzia delle Entrale la [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello e, confermando quanto argomentato dal giudice di primo grado, dichiarava la nullità dell'avviso di accertamento, comminata dall'art 12 comma 7 I 212/2000, per non avere l'Ufficio confutato in modo specifico ed analitico i rilievi mossi dalla contribuente. 3 Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'[OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo.

La contribuente non si è costituita 4 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 26030 sez.

MT - ud. 19-10-2021 -2- 1.Con l'unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'ad 12 comma 7

I. 212/2020; si argomenta che la CTR ha erroneamente preteso che, a pena di nullità dell'atto, l'Ufficio avrebbe dovuto fornire specifiche e puntuali risposte alle osservazioni formulate dal contribuente. 2 II motivo è fondato. 2.1 Risulta dall'avviso di accertamento, riprodotto in ossequio al principio di specificità nel ricorso, che l'Ufficio ha tenuto conto della memoria prodotta dall'Associazione ritenendola non idonea a fornire nuovi elementi utili ad una diversa valutazione di quanto dettagliatamente descritto nel pvc. 2.2 Si discute, quindi, soltanto della mancata esplicitazione nella motivazione dell'atto impositivo della valutazione delle osservazioni del contribuente. 2.3 L'art. 12, comma 7, dello statuto dei diritti del contribuente prevede che "Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.

L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza». 2.3 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte « in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente L. n. 212 del 2000, ex art. 12, comma 7, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall'altro lato, l'[OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 26030 sez.

MT - ud. 19-10-2021 -3- ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo (v. per tutte, Cass.34519/2019 8378/2017, 3583/2016).

All'obbligo dell'amministrazione finanziaria di "valutare" le osservazioni del contribuente (cui l'imposizione del termine dilatorio, a pena di nullità, è strumentale) non si aggiunge l'ulteriore obbligo di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo, a pena di nullità ( Cass. 8378/2017). 2.4 Ha, quindi, errato la CTR nell'affermare la nullità dell'avviso di accertamento per non avere l'Agenzia delle dato conto in modo specifico e dettagliato dei rilievi difensivi contenuti nel memoria del contribuente depositata nel corso del procedimento ammnistrativo. 3 Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

PQM La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 19 ottobre [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] Dr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26030-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza n. 319/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ll'[OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di accertamento, notificato in data 6/3/2013, con il quale l'Agenzia delle Entrate, all'esito di un p.v.c del Nucleo di Polizia Tributaria, recuperava le maggiori imposta Ires, Irap e IVA con riferimento all'anno 2012, disconoscendo la sussistenza dei requisiti, previsti dall'art 148 del dPR 917/86, per l'acceso al regime agevolato per gli enti non commerciali. 2.[OSCURATO:PERSONA] di Ferrara accoglieva il ricorso. 3 Sull'impugnazione dell'Agenzia delle Entrale la [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello e, confermando quanto argomentato dal giudice di primo grado, dichiarava la nullità dell'avviso di accertamento, comminata dall'art 12 comma 7 I 212/2000, per non avere l'Ufficio confutato in modo specifico ed analitico i rilievi mossi dalla contribuente. 3 Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'[OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. La contribuente non si è costituita 4 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 26030 sez. MT - ud. 19-10-2021 -2- 1.Con l'unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'ad 12 comma 7 I. 212/2020; si argomenta che la CTR ha erroneamente preteso che, a pena di nullità dell'atto, l'Ufficio avrebbe dovuto fornire specifiche e puntuali risposte alle osservazioni formulate dal contribuente. 2 II motivo è fondato. 2.1 Risulta dall'avviso di accertamento, riprodotto in ossequio al principio di specificità nel ricorso, che l'Ufficio ha tenuto conto della memoria prodotta dall'Associazione ritenendola non idonea a fornire nuovi elementi utili ad una diversa valutazione di quanto dettagliatamente descritto nel pvc. 2.2 Si discute, quindi, soltanto della mancata esplicitazione nella motivazione dell'atto impositivo della valutazione delle osservazioni del contribuente. 2.3 L'art. 12, comma 7, dello statuto dei diritti del contribuente prevede che "Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza». 2.3 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte « in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente L. n. 212 del 2000, ex art. 12, comma 7, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall'altro lato, l'[OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 26030 sez. MT - ud. 19-10-2021 -3- ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo (v. per tutte, Cass.34519/2019 8378/2017, 3583/2016). All'obbligo dell'amministrazione finanziaria di "valutare" le osservazioni del contribuente (cui l'imposizione del termine dilatorio, a pena di nullità, è strumentale) non si aggiunge l'ulteriore obbligo di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo, a pena di nullità ( Cass. 8378/2017). 2.4 Ha, quindi, errato la CTR nell'affermare la nullità dell'avviso di accertamento per non avere l'Agenzia delle dato conto in modo specifico e dettagliato dei rilievi difensivi contenuti nel memoria del contribuente depositata nel corso del procedimento ammnistrativo. 3 Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 19 ottobre [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] Dr
Sentenza Cassazione n. 38259/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris