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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 17997/2026

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a il 22/10/2002avverso il decreto del 18/12/2025 della Corte d'appello di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoil rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con il decreto oggetto del ricorso la Corte di appello di Milano ha confermatoil decreto emesso dal Tribunale di Milano, Sezione autonoma delle misure diprevenzione, del 9 gennaio 2025, con il quale, accertata la pericolosità sociale dinel Comune di Casalbordino (Chieti) intestati a [OSCURATO:PERSONA], figlio della mogliedel proposto e ritenuti nella disponibilità di quest’ultimo.2.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è costituito da un unicomotivo con il quale si contesta la violazione della disposizione di cui agli artt. 4 e1 lett. b) del d. lgs. n. 159 del 2011, per essere stata ritenuta sussistente lapericolosità sociale del proposto nonostante l’assenza di condanne irrevocabili dal2011 e l’esistenza di un unico procedimento penale, tuttora pendente, rispetto alquale il [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto ad una misura cautelare, poi attenuata.Le risultanze investigative di tale procedimento, secondo il ricorrente,sarebbero state indebitamente valorizzate da parte della Corte di appello e, in ognicaso, trattandosi di un’unica vicenda penale dal 2011, difetterebbe il requisito della“abitualità”, richiamato dal legislatore per poter ravvisare la pericolosità sociale,ai sensi della richiamata disposizione normativa.3.

Il ricorso presentato nell’interesse del terzo, [OSCURATO:PERSONA], è costituito datre motivi, di seguito riportati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni dimotivazione.3.1.

Con il primo motivo si deduce la violazione delle disposizioni di cui agliartt. 27, comma 2, 10, comma 2, 19, comma 3, del d. lgs. n. 159 del 2011, peressere stata disposta la confisca dei beni intestati a [OSCURATO:PERSONA] con unamotivazione carente ed apparente, senza l’esame delle deduzioni difensive inordine all’effettiva riconducibilità del bene immobile al terzo e non al proposto eper essere stata applicata la presunzione di cui all’art. 19, comma 3, del d.lgs. n.159 del 2011 in modo difforme rispetto all’interpretazione datane dallagiurisprudenza di legittimità.3.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione delle disposizioni di cui agliartt. 27, comma 2, 10, comma 2, 20, comma 2, 24 e 26, comma 2 del d. lgs. n.159 del 2011, per carenza di motivazione in ordine alla dimostrazione del caratterefittizio dell’intestazione dei beni confiscati in capo al terzo.

La Corte di appello diMilano non avrebbe fornito una spiegazione soddisfacente sulla disponibilità, incapo al proposto, dei beni confiscati e della indisponibilità, da parte del terzointestatario, di risorse lecite sufficienti per l’acquisto del bene.3.3.

Con il terzo motivo si deduce violazione delle disposizioni di cui agli artt.27, comma 2, 10, comma 2 del d. lgs. n. 159 del 2011, nonché violazione delprincipio di proporzionalità come definito dalla giurisprudenza delle Corti europeee dalla Corte costituzionale.

La confisca sarebbe stata disposta dilatandoeccessivamente la nozione di “disponibilità” del bene, così violando il principio diproporzionalità delle sanzioni, oggetto di numerosi interventi normativisovranazionali e di pronunce della Corte Edu, della Corte di Giustizia dell’Unioneeuropea e della Corte costituzionale, e sulla base di una sorta di presunzione“assoluta” di riferibilità al proposto dei beni di familiari e conviventi, senza unapprofondimento adeguato sulla capacità economica del terzo e sulla legittimitàdei prestiti ricevuti per l’acquisto dell’immobile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deveessere rigettato, mentre quello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è statoproposto per motivi non consentiti e deve pertanto essere dichiaratoinammissibile.2.

Deve premettersi che, in materia di misure di prevenzione, l’art. 10, comma3, del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ammette il ricorso per cassazione avversoil decreto della Corte di appello solo per “violazione di legge” e non anche per viziinesistente o meramente apparente, che ricorrono quando il decreto omette deltutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da unaparte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esitoopposto del giudizio (sul punto Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv.260246 – 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mule', Rv. 279284 – 01).3. [OSCURATO:PERSONA] contesta il giudizio di pericolosità sociale espresso nei suoiconfronti dalla Corte di appello di Milano rilevando che, dal 2011, non vi sarebberoulteriori condotte illecite commesse dal proposto ed accertate con condanneirrevocabili ma la mera pendenza di un unico procedimento penale che nonvarrebbe a contraddire il giudizio di cessazione di pericolosità espresso dalla PrimaSezione penale di questa Corte nei confronti del proposto nell’ambito di altroprocedimento di confisca o comunque ad integrare il requisito della “abitualità”della condotta criminosa per formulare un nuovo giudizio di pericolosità.Dalla lettura del provvedimento oggetto di ricorso emerge in effetti che, consentenza n. 48572 del 27 settembre 2023, la Prima Sezione di questa Corte avevaparzialmente annullato un precedente decreto di confisca, emesso in data 7 giugno2022 dalla Corte di appello di Milano, per non essere stata adeguatamentemotivata la persistente pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA] dal 2012 al 2018.La mancata dimostrazione della pericolosità sociale del proposto in undeterminato momento storico, nell’ambito di un procedimento di prevenzione, ètuttavia per sua natura soggetta a rivalutazione allorquando, in epoca successiva,emergano elementi indicativi della richiesta condizione soggettiva di pericolosità.Questa Corte, del resto, ha già avuto modo di osservare che in tema di misuredi prevenzione, è applicabile il principio del "ne bis in idem", ma la preclusione delgiudicato opera solo "rebus sic stantibus", sicché, nel caso in cui si acquisiscanoulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, la stessanon impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di unamisura personale o patrimoniale precedentemente esclusa (in tema Sez. 5, n.29437 del 14/07/2025, Morlando, Rv. 288407 – 01; Sez. 1, n. 47233 del15/07/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268175 – 01).Le nuove condotte delittuose emerse ed evidenziate, prima dal Tribunale esuccessivamente dalla Corte di appello di Milano - oggetto del procedimento n.268/2021, iscritto presso la Procura della Repubblica di Asti (poi trasferito percompetenza alla Procura di Milano), relativo al reato di associazione per delinqueree ad una pluralità di truffe ai danni di istituti di credito, reati commessi dai primimesi del 2019 fino al 2021 – avrebbero pertanto reso possibile una rivalutazionecomplessiva della pericolosità del [OSCURATO:PERSONA], anche in relazione al periodo 2012-2018, al fine di verificare se la mancata commissione di reati solo in taledeterminato spazio temporale fosse realmente indicativa di una cessazione dipericolosità o se invece la stessa, anche per la detenzione sofferta dal proposto intale lasso di tempo, fosse rimasta solo latente per poi manifestarsi nuovamente apartire dal 2019 e ciò ai fini della valutazione della “abitualità” delle condottecriminose.I giudici territoriali, in ogni caso, richiamata la natura e la pluralità dellecondotte delittuose lucrogenetiche emerse dal nuovo procedimento penale e datoaltresì atto che la fondatezza della prospettazione accusatoria era comprovata,oltre che dal contenuto degli atti di indagine, anche dall’emissione del decreto digiudizio immediato e dall’applicazione della misura custodiale nei confronti delproposto (poi attenuata solo in ragione del tempo trascorso), hanno ritenutoaccertata la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] dal 2019 al 2021 e, dunque,hanno dato atto della sussistenza dei presupposti per procedere alla confisca degliulteriori beni acquisiti dal proposto, anche per interposta persona, in tale periodo(per di più rilevando che il profitto materialmente conseguito da [OSCURATO:PERSONA] con letruffe in contestazione era sostanzialmente corrispondente alle risorse impiegateper l’acquisto dei beni immobili sottoposti a confisca).Il ragionamento seguito dai giudici di merito non presenta alcun vizio né indiritto né sul piano logico, mentre non può condividersi la prospettazione difensivasecondo cui la vicenda sarebbe sostanzialmente unitaria e non integrerebbe ilrequisito della “abitualità”.Le condotte contestate, infatti, sono plurime, si sviluppano in un arcotemporale significativo (dal 2019 al 2021) e nessun rilievo può essere attribuito alfatto che il procedimento penale sia unico o che possa eventualmente esserericonosciuto in futuro il vincolo della continuazione tra i reati, istituto anch’essoper nulla ostativo al riconoscimento della condizione di soggetto «che viveabitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose», di cui all’art. 1,lett. b) del d. lgs. n. 159 del 2011.Il ricorso è pertanto infondato e deve essere rigettato.4.

Quanto al ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], lo stesso nonpone in realtà alcuna reale questione attinente alla violazione di norme giuridicheda parte della Corte di appello di Milano ma sollecita una rivalutazione prettamentedi merito sulla riconducibilità dei beni immobili al “terzo”, che non è consentita inquesta sede a fronte di una motivazione esauriente, logica e coerente delprovvedimento impugnato.Al di là di una serie di elementi fortemente indicativi del fatto che gli immobilidi Casalbordino sottoposti a confisca fossero stati acquistati nel 2021 direttamentedal proposto e fossero nella sua effettiva disponibilità e non del figlio di sua mogliecon lui convivente (era il [OSCURATO:PERSONA], come riferito dalla mediatrice immobiliare, chevisionava l’immobile e conduceva le trattative, confidando anche che l’intestazionede beni al [OSCURATO:PERSONA] rispondeva solo ad esigenze fiscali; al momento del sequestrodell’immobile il [OSCURATO:PERSONA] veniva rinvenuto al suo interno, mentre il [OSCURATO:PERSONA] sitrovava in altra località; anche durante il sequestro, la gestione del bene venivaseguita esclusivamente dal [OSCURATO:PERSONA] e non dal [OSCURATO:PERSONA], ecc.), la Corte di appello haampiamente motivato sul requisito della “sproporzione” tra i redditi lecitamentepercepiti dal terzo (privo di occupazione fino al 2019 e apprendista elettricista nel2020 e 2021, con un reddito lordo complessivo di 2.500 e 13.400 euro) edell’intero nucleo familiare del [OSCURATO:PERSONA], ed il valore di acquisto dei beni (65.000euro), soffermandosi ampiamente anche sulla non credibilità dei “prestiti” cheGrigore [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto per l’acquisto degli immobili, in assenza diqualsiasi corresponsione di interessi, da parte soggetti privi di adeguata capacitàeconomica o a lui totalmente estranei ma invece collegati ad una società risultataavere sede inesistente, gestita da un soggetto con numerosi alias e precedentipenali, coinvolta in operazione di movimentazione di denaro del tutto anomale,indicative di attività di riciclaggio.Il ricorso proposto dalla difesa si limita semplicemente a parcellizzare e atentare di ridimensionare la valenza fortemente indiziaria dei plurimi elementiindicati dalla Corte di appello di Milano e ad invocare un’assenza di certezzaassoluta in relazione a ciascun elemento atomisticamente considerato, senza tenerconto dell’assoluta inverosimiglianza complessiva dell’operazione di acquisto.Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] risulta dunque propostoper motivi per i quali il ricorso per cassazione non è consentito e deve esseredichiarato inammissibile.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionalee rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parteabbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causadi inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, anorma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere delle spese del procedimento,quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.MRigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle speseprocessuali.Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso, il 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a il 22/10/2002avverso il decreto del 18/12/2025 della Corte d'appello di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoil rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con il decreto oggetto del ricorso la Corte di appello di Milano ha confermatoil decreto emesso dal Tribunale di Milano, Sezione autonoma delle misure diprevenzione, del 9 gennaio 2025, con il quale, accertata la pericolosità sociale dinel Comune di Casalbordino (Chieti) intestati a [OSCURATO:PERSONA], figlio della mogliedel proposto e ritenuti nella disponibilità di quest’ultimo.2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è costituito da un unicomotivo con il quale si contesta la violazione della disposizione di cui agli artt. 4 e1 lett. b) del d. lgs. n. 159 del 2011, per essere stata ritenuta sussistente lapericolosità sociale del proposto nonostante l’assenza di condanne irrevocabili dal2011 e l’esistenza di un unico procedimento penale, tuttora pendente, rispetto alquale il [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto ad una misura cautelare, poi attenuata.Le risultanze investigative di tale procedimento, secondo il ricorrente,sarebbero state indebitamente valorizzate da parte della Corte di appello e, in ognicaso, trattandosi di un’unica vicenda penale dal 2011, difetterebbe il requisito della“abitualità”, richiamato dal legislatore per poter ravvisare la pericolosità sociale,ai sensi della richiamata disposizione normativa.3. Il ricorso presentato nell’interesse del terzo, [OSCURATO:PERSONA], è costituito datre motivi, di seguito riportati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni dimotivazione.3.1. Con il primo motivo si deduce la violazione delle disposizioni di cui agliartt. 27, comma 2, 10, comma 2, 19, comma 3, del d. lgs. n. 159 del 2011, peressere stata disposta la confisca dei beni intestati a [OSCURATO:PERSONA] con unamotivazione carente ed apparente, senza l’esame delle deduzioni difensive inordine all’effettiva riconducibilità del bene immobile al terzo e non al proposto eper essere stata applicata la presunzione di cui all’art. 19, comma 3, del d.lgs. n.159 del 2011 in modo difforme rispetto all’interpretazione datane dallagiurisprudenza di legittimità.3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione delle disposizioni di cui agliartt. 27, comma 2, 10, comma 2, 20, comma 2, 24 e 26, comma 2 del d. lgs. n.159 del 2011, per carenza di motivazione in ordine alla dimostrazione del caratterefittizio dell’intestazione dei beni confiscati in capo al terzo. La Corte di appello diMilano non avrebbe fornito una spiegazione soddisfacente sulla disponibilità, incapo al proposto, dei beni confiscati e della indisponibilità, da parte del terzointestatario, di risorse lecite sufficienti per l’acquisto del bene.3.3. Con il terzo motivo si deduce violazione delle disposizioni di cui agli artt.27, comma 2, 10, comma 2 del d. lgs. n. 159 del 2011, nonché violazione delprincipio di proporzionalità come definito dalla giurisprudenza delle Corti europeee dalla Corte costituzionale. La confisca sarebbe stata disposta dilatandoeccessivamente la nozione di “disponibilità” del bene, così violando il principio diproporzionalità delle sanzioni, oggetto di numerosi interventi normativisovranazionali e di pronunce della Corte Edu, della Corte di Giustizia dell’Unioneeuropea e della Corte costituzionale, e sulla base di una sorta di presunzione“assoluta” di riferibilità al proposto dei beni di familiari e conviventi, senza unapprofondimento adeguato sulla capacità economica del terzo e sulla legittimitàdei prestiti ricevuti per l’acquisto dell’immobile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deveessere rigettato, mentre quello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è statoproposto per motivi non consentiti e deve pertanto essere dichiaratoinammissibile.2. Deve premettersi che, in materia di misure di prevenzione, l’art. 10, comma3, del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ammette il ricorso per cassazione avversoil decreto della Corte di appello solo per “violazione di legge” e non anche per viziinesistente o meramente apparente, che ricorrono quando il decreto omette deltutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da unaparte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esitoopposto del giudizio (sul punto Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv.260246 – 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mule', Rv. 279284 – 01).3. [OSCURATO:PERSONA] contesta il giudizio di pericolosità sociale espresso nei suoiconfronti dalla Corte di appello di Milano rilevando che, dal 2011, non vi sarebberoulteriori condotte illecite commesse dal proposto ed accertate con condanneirrevocabili ma la mera pendenza di un unico procedimento penale che nonvarrebbe a contraddire il giudizio di cessazione di pericolosità espresso dalla PrimaSezione penale di questa Corte nei confronti del proposto nell’ambito di altroprocedimento di confisca o comunque ad integrare il requisito della “abitualità”della condotta criminosa per formulare un nuovo giudizio di pericolosità.Dalla lettura del provvedimento oggetto di ricorso emerge in effetti che, consentenza n. 48572 del 27 settembre 2023, la Prima Sezione di questa Corte avevaparzialmente annullato un precedente decreto di confisca, emesso in data 7 giugno2022 dalla Corte di appello di Milano, per non essere stata adeguatamentemotivata la persistente pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA] dal 2012 al 2018.La mancata dimostrazione della pericolosità sociale del proposto in undeterminato momento storico, nell’ambito di un procedimento di prevenzione, ètuttavia per sua natura soggetta a rivalutazione allorquando, in epoca successiva,emergano elementi indicativi della richiesta condizione soggettiva di pericolosità.Questa Corte, del resto, ha già avuto modo di osservare che in tema di misuredi prevenzione, è applicabile il principio del "ne bis in idem", ma la preclusione delgiudicato opera solo "rebus sic stantibus", sicché, nel caso in cui si acquisiscanoulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, la stessanon impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di unamisura personale o patrimoniale precedentemente esclusa (in tema Sez. 5, n.29437 del 14/07/2025, Morlando, Rv. 288407 – 01; Sez. 1, n. 47233 del15/07/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268175 – 01).Le nuove condotte delittuose emerse ed evidenziate, prima dal Tribunale esuccessivamente dalla Corte di appello di Milano - oggetto del procedimento n.268/2021, iscritto presso la Procura della Repubblica di Asti (poi trasferito percompetenza alla Procura di Milano), relativo al reato di associazione per delinqueree ad una pluralità di truffe ai danni di istituti di credito, reati commessi dai primimesi del 2019 fino al 2021 – avrebbero pertanto reso possibile una rivalutazionecomplessiva della pericolosità del [OSCURATO:PERSONA], anche in relazione al periodo 2012-2018, al fine di verificare se la mancata commissione di reati solo in taledeterminato spazio temporale fosse realmente indicativa di una cessazione dipericolosità o se invece la stessa, anche per la detenzione sofferta dal proposto intale lasso di tempo, fosse rimasta solo latente per poi manifestarsi nuovamente apartire dal 2019 e ciò ai fini della valutazione della “abitualità” delle condottecriminose.I giudici territoriali, in ogni caso, richiamata la natura e la pluralità dellecondotte delittuose lucrogenetiche emerse dal nuovo procedimento penale e datoaltresì atto che la fondatezza della prospettazione accusatoria era comprovata,oltre che dal contenuto degli atti di indagine, anche dall’emissione del decreto digiudizio immediato e dall’applicazione della misura custodiale nei confronti delproposto (poi attenuata solo in ragione del tempo trascorso), hanno ritenutoaccertata la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] dal 2019 al 2021 e, dunque,hanno dato atto della sussistenza dei presupposti per procedere alla confisca degliulteriori beni acquisiti dal proposto, anche per interposta persona, in tale periodo(per di più rilevando che il profitto materialmente conseguito da [OSCURATO:PERSONA] con letruffe in contestazione era sostanzialmente corrispondente alle risorse impiegateper l’acquisto dei beni immobili sottoposti a confisca).Il ragionamento seguito dai giudici di merito non presenta alcun vizio né indiritto né sul piano logico, mentre non può condividersi la prospettazione difensivasecondo cui la vicenda sarebbe sostanzialmente unitaria e non integrerebbe ilrequisito della “abitualità”.Le condotte contestate, infatti, sono plurime, si sviluppano in un arcotemporale significativo (dal 2019 al 2021) e nessun rilievo può essere attribuito alfatto che il procedimento penale sia unico o che possa eventualmente esserericonosciuto in futuro il vincolo della continuazione tra i reati, istituto anch’essoper nulla ostativo al riconoscimento della condizione di soggetto «che viveabitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose», di cui all’art. 1,lett. b) del d. lgs. n. 159 del 2011.Il ricorso è pertanto infondato e deve essere rigettato.4. Quanto al ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], lo stesso nonpone in realtà alcuna reale questione attinente alla violazione di norme giuridicheda parte della Corte di appello di Milano ma sollecita una rivalutazione prettamentedi merito sulla riconducibilità dei beni immobili al “terzo”, che non è consentita inquesta sede a fronte di una motivazione esauriente, logica e coerente delprovvedimento impugnato.Al di là di una serie di elementi fortemente indicativi del fatto che gli immobilidi Casalbordino sottoposti a confisca fossero stati acquistati nel 2021 direttamentedal proposto e fossero nella sua effettiva disponibilità e non del figlio di sua mogliecon lui convivente (era il [OSCURATO:PERSONA], come riferito dalla mediatrice immobiliare, chevisionava l’immobile e conduceva le trattative, confidando anche che l’intestazionede beni al [OSCURATO:PERSONA] rispondeva solo ad esigenze fiscali; al momento del sequestrodell’immobile il [OSCURATO:PERSONA] veniva rinvenuto al suo interno, mentre il [OSCURATO:PERSONA] sitrovava in altra località; anche durante il sequestro, la gestione del bene venivaseguita esclusivamente dal [OSCURATO:PERSONA] e non dal [OSCURATO:PERSONA], ecc.), la Corte di appello haampiamente motivato sul requisito della “sproporzione” tra i redditi lecitamentepercepiti dal terzo (privo di occupazione fino al 2019 e apprendista elettricista nel2020 e 2021, con un reddito lordo complessivo di 2.500 e 13.400 euro) edell’intero nucleo familiare del [OSCURATO:PERSONA], ed il valore di acquisto dei beni (65.000euro), soffermandosi ampiamente anche sulla non credibilità dei “prestiti” cheGrigore [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto per l’acquisto degli immobili, in assenza diqualsiasi corresponsione di interessi, da parte soggetti privi di adeguata capacitàeconomica o a lui totalmente estranei ma invece collegati ad una società risultataavere sede inesistente, gestita da un soggetto con numerosi alias e precedentipenali, coinvolta in operazione di movimentazione di denaro del tutto anomale,indicative di attività di riciclaggio.Il ricorso proposto dalla difesa si limita semplicemente a parcellizzare e atentare di ridimensionare la valenza fortemente indiziaria dei plurimi elementiindicati dalla Corte di appello di Milano e ad invocare un’assenza di certezzaassoluta in relazione a ciascun elemento atomisticamente considerato, senza tenerconto dell’assoluta inverosimiglianza complessiva dell’operazione di acquisto.Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] risulta dunque propostoper motivi per i quali il ricorso per cassazione non è consentito e deve esseredichiarato inammissibile.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionalee rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parteabbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causadi inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, anorma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere delle spese del procedimento,quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.MRigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle speseprocessuali.Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso, il 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 17997/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris