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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 22853/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2993/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ADDOLORATA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Gracchi 209, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 3, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] l Bernocchi, 73, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza n. 4401/2022 emessa da CORTE D'APPELLO ROMA del 24.6.2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo a favore della sola [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], poiché le altre controricorrenti appaiono evocate ai soli fini dell’integrità del contraddittorio, tenuto conto dell’impugnazione in appello proposta nei soli confronti della [OSCURATO:PERSONA], sicché sul punto occorre disporre la compensazione delle spese processuali: P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] Addolorata, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.050,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Compensa le spese fra la ricorrente e la Regione [OSCURATO:PERSONA] e la ASL Roma

3. Così deciso in Roma,il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2993/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ADDOLORATA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Gracchi 209, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 3, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] l Bernocchi, 73, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza n. 4401/2022 emessa da CORTE D'APPELLO ROMA del 24.6.2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo a favore della sola [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], poiché le altre controricorrenti appaiono evocate ai soli fini dell’integrità del contraddittorio, tenuto conto dell’impugnazione in appello proposta nei soli confronti della [OSCURATO:PERSONA], sicché sul punto occorre disporre la compensazione delle spese processuali: P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] Addolorata, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.050,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Compensa le spese fra la ricorrente e la Regione [OSCURATO:PERSONA] e la ASL Roma 3. Così deciso in Roma,il
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