CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 21376/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8033/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA], in proprio e già componenti dello [OSCURATO:PERSONA] tra professionisti, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 61, presso lo studio dell’a vvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] congiuntamente e disgiuntamente tra di loro; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO n. 116, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' , rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 5581/2021 , depositata il13/12/2021, R.G.N. 1763/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra [OSCURATO:PERSONA] e gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Domenico, Luigi e [OSCURATO:PERSONA] titolari dello studio legale Imperatore eli hacondannati al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eredi di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 15.950,93 oltre accessori e spese di lite. Per la Cassazione della sentenza hanno proposto ricorso Salvatore, Domenico, Luigi e [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi. Fabrizio e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con tempestivo contro il ricorso. In data 29 luglio 2022 le parti hanno transatto la lite e il 31 gennaio 2023 i ricorrenti hanno dichiarato di voler rinunciare al ricorso in relazione alla sopravvenuta conciliazione ed hanno notificato la rinuncia il 2 Febbraio 2023.Rinuncia accettata dai controricorrenti . Tanto premesso, ai sensi dell’art. 391 c.p.c. il processo deve essere dichiarato estintoatteso che la rinuncia risulta essere stata notificata dai ricorrenti alle controparti che, inoltre,vi hanno aderito. Ne consegue che ai sensi del comma 4 dell’art. 391 c.p.c., non occorre provvedere sulle spese. P.Q.M. La Corte dichiara