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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 12677/2024

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seguente ORDINANZA sulla richiesta della Corte di appello di Salerno del 19/12/2023 nell'ambito del procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] definito con sentenza n. 46716 del 20/10/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA sentita relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sulla nota trasmessa a questa Corte dal presidente della sezione penale della Corte di appello di Salerno per l'eventuale correzione, sulla :sentenza di questa Seconda Sezione n. 46716 del 20/10/2023 che ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno, dell'indicazione dell'autorità giudiziaria cui va trasmesso il fascicolo, essendo la Corte di appello di Salerno composta da un'unica sezione penale; rilevato che dalla lettura della sentenza della Corte di legittimità sopra indicata risulta: - che l'annullamento della sentenza impugnata (emessa dalla Corte di appello di Salerno il 04/04/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]) è stato disposto senza rinvio per ragioni esclusivamente processuali e, in particolare, sul rilievo di una nullità a regime intermedio attinente all'esercizio del diritto di d fesa dell'imputato; - che, in conseguenza dell'annullamento senza rinvio, il Collegio ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di merito dovendosi celebrare ex novo il giudizio di secondo grado; ritenuto, pertanto, che, non vertendosi in una delle ipotesi di cui alla lett. d) dell'art. 623 cod. proc. pen. - in forza del quale il giudizio è rinviato rispettivamente ad un'altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte più vicina individuata a norma dell'art. 175 disp. att. cod. proc. pen. - va escluso il paventato errore materiale; considerato che la Corte di appello di Salerno, all'incompatibilità stabilita dall'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., potrà porre rimedio attraverso la costituzione di un collegio formato da magistrati differenti da quelli che hanno concorso ad adottare la sentenza annullata.

P.Q.M.

Rigetta la richiesta.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulla richiesta della Corte di appello di Salerno del 19/12/2023 nell'ambito del procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] definito con sentenza n. 46716 del 20/10/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA sentita relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sulla nota trasmessa a questa Corte dal presidente della sezione penale della Corte di appello di Salerno per l'eventuale correzione, sulla :sentenza di questa Seconda Sezione n. 46716 del 20/10/2023 che ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno, dell'indicazione dell'autorità giudiziaria cui va trasmesso il fascicolo, essendo la Corte di appello di Salerno composta da un'unica sezione penale; rilevato che dalla lettura della sentenza della Corte di legittimità sopra indicata risulta: - che l'annullamento della sentenza impugnata (emessa dalla Corte di appello di Salerno il 04/04/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]) è stato disposto senza rinvio per ragioni esclusivamente processuali e, in particolare, sul rilievo di una nullità a regime intermedio attinente all'esercizio del diritto di d fesa dell'imputato; - che, in conseguenza dell'annullamento senza rinvio, il Collegio ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di merito dovendosi celebrare ex novo il giudizio di secondo grado; ritenuto, pertanto, che, non vertendosi in una delle ipotesi di cui alla lett. d) dell'art. 623 cod. proc. pen. - in forza del quale il giudizio è rinviato rispettivamente ad un'altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte più vicina individuata a norma dell'art. 175 disp. att. cod. proc. pen. - va escluso il paventato errore materiale; considerato che la Corte di appello di Salerno, all'incompatibilità stabilita dall'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., potrà porre rimedio attraverso la costituzione di un collegio formato da magistrati differenti da quelli che hanno concorso ad adottare la sentenza annullata. P.Q.M. Rigetta la richiesta. Così
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