CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024
Cassazione n. 02885/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; /\- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo con la quale Cardella Antoni2) era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 116, comma 15 C.d.S.. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Lamenta altresì assenza di motivazione in ordine al riconoscimento della penale responsabilità in capo all'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile. Va ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). In sintesi, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Inoltre, le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art.133 cod. pen (Sez. 3 - n. 26191 del 28/03/2019 Ud. (dep. 13/06/2019 ) Rv. 276041; Sez. 4 - n. 34754 del 20/11/2020 Ud. (dep. 07/12/2020 ) Rv. 280244 - 05). Tanto premesso, la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena alla luce della negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi procedimenti penali pendenti, e dalla insensibilità dimostrata ai dettami dell'autorità, avendo commesso i fatti in rapida successione temporale. L' apparato argomentatívo della sentenza impugnata, in cui sono illustrati i fattori negativi che non consentivano il riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen è conforme ai principi sopra riportati e non presenta alcuna aporia di ordine logico. Il secondo motivo è del tutto generico e aspecifico. La censura, con la quale si rammenta l'obbligo legale di motivazione, non si confronta sotto alcun aspetto con la motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Dirimente è comunque la considerazione che l'attribuzione della responsabilità penale non era mai stata contestata con i motivi di appello, con i quali il ricorrente ha proposto solo motivi sul trattamento sanzionatorio. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di unaN,_ _ somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024 Il