CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16604/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non consentiti in sede di legittimità, costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Il ricorso, inoltre, appare manifestamente infondato, perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato. Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha evidenziato che l'istanza difettava della prova circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, che ricorre quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, al quale deve aggiungersi, volta per volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma delinquenziale. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura dell'istanza e delle sentenze di merito, si evinceva che non vi erano specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che gli episodi erano stati il frutto di un'originaria ideazione e determinazione, non bastando a tal fine il fatto che le condotte fossero state poste in essere nel medesimo luogo di residenza del condannato. Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e dì luogo e nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend