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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16721/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG 7a(1 udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Napoli dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di rescissione del giudicato presentata da [OSCURATO:PERSONA].

Avverso tale pronuncia Zaroc propone ricorso per Cassazione deducendo violazione dell'articolo 629-bis cod proc pen e vizio di motivazione.

Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale è incorsa in errore laddove ha ritenuto che l'elezione di domicilio effettuata presso il difensore di ufficio nelle primissime fasi delle indagini abbia determinato una presunzione di conoscenza del procedimento a carico dell'imputato, gravato dall'onere di informarsi in merito ai relativi sviluppi.

Il ricorso è inammissibile.

Il processo che ha portato alla condanna del ricorrente è stato celebrato in contumacia.

La sentenza del tribunale di Napoli dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] è divenuta irrevocabile il 20/01/2010.

L'intero processo di cognizione si è dunque concluso ben prima dell'entrata in vigore della legge 28 Aprile 2014 numero 67 che ha sostituito il processo contumaciale con l'istituto dell'assenza.

Come affermato da questa Corte l'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., trova applicazione solo ai procedimenti nei quali sia stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre ai procedimenti contumaciali, definiti secondo la normativa antecedente all'entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione di cui all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente. (così Cass n. 10433 del 2019 Rv. 277240) Deve aggiungersi che l'istanza di rescissione ex articolo 629 bis cod proc pen, presentata dal ricorrente, non può essere qualificata come istanza di restituzione in termini ex articolo 175 comma 2 cod. proc. pen.

Si tratta di rimedi eterogenei dei quali solo il primo può correttamente qualificarsi come mezzo di impugnazione sicché non puoi trovare applicazione la riqualificazione ex articolo 568 comma 5 cod proc pen (in tal Cass. n. 10000 del 2017 Rv n. 269665) All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle Ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG 7a(1 udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Napoli dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di rescissione del giudicato presentata da [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale pronuncia Zaroc propone ricorso per Cassazione deducendo violazione dell'articolo 629-bis cod proc pen e vizio di motivazione. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale è incorsa in errore laddove ha ritenuto che l'elezione di domicilio effettuata presso il difensore di ufficio nelle primissime fasi delle indagini abbia determinato una presunzione di conoscenza del procedimento a carico dell'imputato, gravato dall'onere di informarsi in merito ai relativi sviluppi. Il ricorso è inammissibile. Il processo che ha portato alla condanna del ricorrente è stato celebrato in contumacia. La sentenza del tribunale di Napoli dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] è divenuta irrevocabile il 20/01/2010. L'intero processo di cognizione si è dunque concluso ben prima dell'entrata in vigore della legge 28 Aprile 2014 numero 67 che ha sostituito il processo contumaciale con l'istituto dell'assenza. Come affermato da questa Corte l'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., trova applicazione solo ai procedimenti nei quali sia stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre ai procedimenti contumaciali, definiti secondo la normativa antecedente all'entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione di cui all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente. (così Cass n. 10433 del 2019 Rv. 277240) Deve aggiungersi che l'istanza di rescissione ex articolo 629 bis cod proc pen, presentata dal ricorrente, non può essere qualificata come istanza di restituzione in termini ex articolo 175 comma 2 cod. proc. pen. Si tratta di rimedi eterogenei dei quali solo il primo può correttamente qualificarsi come mezzo di impugnazione sicché non puoi trovare applicazione la riqualificazione ex articolo 568 comma 5 cod proc pen (in tal Cass. n. 10000 del 2017 Rv n. 269665) All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle Ammend
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