CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 marzo 1976
Cassazione n. 16591/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 8/3/1976 avverso l'ordinanza del 2/11/2021 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 novembre 2021 il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ordinanza del 7 ottobre 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, con la quale era stata disposta a suo carico la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a plurime contestazioni del delitto di occultamento e distruzione delle scritture contabili di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (capi 1, 4, 8 e 11) e di omessa presentazione della dichiarazione Iva, di cui all'art. 5 del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000 (capi 7, 9 e 10), a salvaguardia della esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 2. Avverso tale ordinanza l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Con un primo motivo ha lamentato un vizio della motivazione nella parte relativa alla affermazione della sussistenza del pericolo di recidiva. Ha criticato, in particolare, l'affermazione, presente sia nell'ordinanza applicativa della misura, sia in quella impugnata, secondo cui il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie sarebbe desumibile dalla gravità di quelli contestati al ricorrente, omettendo di considerare la propria ampia e piena ammissione di responsabilità, nonché il fatto che si era prestato a fare da prestanome a favore di un altro commerciante di motociclette, di nazionalità russa, che era privo di ditta e di partita Iva, per i veicoli che questi avrebbe dovuto acquistare da un fornitore tedesco, in quanto una tale attività sarebbe stata assai difficilmente ripetibile, perché richiedeva la costituzione di una nuova società, la ripresa dell'attività di acquisto di motociclette all'estero, la ricostituzione di un nuovo giro di clienti ai quali rivendere le moto, la produzione di ricavi, attività altamente improbabili alla luce delle vicende processuali e, comunque, evitabili mediante la misura degli arresti domiciliari. Sarebbe, dunque, mancato, nella valutazione compiuta dal Tribunale, l'accertamento, in termini di certezza o elevata probabilità, della effettiva presentazione di future occasioni per commettere ulteriori delitti dello stesso genere, dalle quali desumere l'attualità del pericolo di recidivanza, dovendo, secondo la giurisprudenza di legittimità (si richiama la sentenza n. 47891 del 2016), considerarsi sia gli indici soggettivi di pericolosità, sia i dati ambientali e di contesto, che nel caso del ricorrente deponevano per la insussistenza delle condizioni per la reiterazione di condotte analoghe a quelle contestate, con la conseguente erroneità della valutazione compiuta dal Tribunale a proposito della attualità e della concretezza del pericolo di recidiva posto fondamento della misura applicata. 2 Yiu . 2.2. Con il secondo motivo ha denunciato analoghi vizi della motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. e degli artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento alla affermazione della sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, sottolineando che tale pericolo non era stato ravvisato dal Giudice per le indagini preliminari, anche perché nel corso dell'interrogatorio di garanzia il ricorrente aveva reso ampie dichiarazioni confessorie in relazione a tutti i reati per i quali era stata emessa la misura, in particolare a proposito dell'aver occultato le fatture in suo possesso, ed eccependo che l'affermazione del Tribunale riguardo a possibili interventi del ricorrente su soggetti informati sui fatti per condizionarli risultava apodittica. Ha evidenziato anche la mancata fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, come prescritto dall'art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen. 2.3. Con il terzo motivo ha prospettato un ulteriore vizio della motivazione e la violazione dell'art. 275 cod. proc. pen., a proposito della valutazione di adeguatezza, proporzionalità e gradualità da eseguire nella scelta della misura, non essendo stati adeguatamente considerati i già evidenziati fattori oggettivi esterni non riconducibili alla personalità dell'indagato, che impedirebbero la ripetizione dei reati, anche dagli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, peraltro ampiamente riproduttivo dei motivi posti a sostegno della richiesta di riesame e privo di autentico confronto critico con la motivazione dell'ordinanza impugnata, di cui non è stata considerata la complessiva struttura argomentativa, è, nel suo complesso, infondato. 2. Il primo motivo, mediante il quale è stata denunciata l'erroneità della affermazione della concretezza e attualità delle esigenze cautelari, che sarebbero state impropriamente desunte dal Tribunale dalla sola gravità dei reati, omettendo la necessaria indagine ambientale e di contesto in ordine alla concreta ed effettiva possibile presentazione dell'occasione di ripetizione di condotte dello stesso genere di quelle contestate, non è fondato. 2.1. Va ribadito che non occorre, per poter ritenere attuale e concreto il pericolo di reiterazione di reati del medesimo genere di quelli contestati (come richiesto dall'attuale testo dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), che vi siano elementi specifici in ordine a possibili favorevoli occasioni per poter commettere nuovi reati, essendo sufficiente che la personalità dell'agente, le modalità di realizzazione delle condotte, la loro tipologia, il contesto nel quale maturò e venne realizzato il proposito criminoso inducano a ritenere altamente 3 5L probabile la ripetizione di condotte dello stesso genere, a meno che le condizioni ambientali e di contesto non conducano a escludere tale possibilità (ad esempio per lo sradicarnento dell'autore dei reati dal contesto che ne consentì la realizzazione o per il venir meno di determinate e necessarie condizioni soggettive od oggettive indispensabili per la loro commissione). Non occorre, cioè, per ritenere concreto e attuale il pericolo di recidiva, che vi siano gli elementi per ritenere probabile la commissione di uno specifico reato, o che si determini una precisa occasione per commetterlo, essendo sufficiente che il pericolo che l'indagato commetta altri reati sia concreto (fondato, cioè, su elementi non ipotetici, ma reali), e attuale, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, né tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata (così Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508, nella quale in motivazione è stato precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice; nel medesimo senso Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216; Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018, S., Rv. 274085). Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566) 2.2. Nel caso in esame il Tribunale ha ribadito la concretezza e la attualità del pericolo di recidiva in considerazione della personalità del ricorrente, delle modalità e del contesto in cui vennero realizzate le condotte, dell'assenza di significativi segnali di controspinte rispetto alla tendenza a delinquere manifestata nel tempo, tra l'altro con il medesimo modus operandi e nonostante le condanne riportate per analoghe condotte, realizzate con modalità identiche e nel medesimo contesto socio - economico. E' stato, in particolare, sottolineato che il ricorrente sin dall'anno 201i, aveva operato nel settore del commercio delle motociclette con modalità illecite (consistenti nell'acquisto di moto da cross, tramite una rete di imprese comunitarie, in regime di reverse charge, ai sensi dell'art. 40 d.l. 331/1991, e nella rivendita ai clienti finali italiani, con fattura comprensiva di Iva, che veniva incassata e non versata all'Erario, provocando anche gravi effetti distorsivi della concorrenza con le imprese che nel medesimo settore merceologico operavano correttamente, ossia omettendo il versamento dell'Iva incassata), proseguendo le condotte illecite nonostante le ripetute condanne riportate per reati del medesimo genere (nel 2013 e per due volte nel 2019), costituendo nuove società e servendosi di prestanome in modo da perpetuare le frodi fiscali, anche distruggendo od occultando tutte le scritture contabili obbligatorie e le fatture, senza che le precedenti condanne, l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e le confische subite abbiano determinato alcun effetto dissuasivo dalla protrazione delle condotte illecite con le medesime modalità. Nonostante le condanne riportate e la conoscenza dell'inizio del procedimento nell'ambito del quale è stata emessa la misura coercitiva oggetto delle doglianze del ricorrente, quest'ultimo ha proseguito nell'attività illecita con le medesime modalità, ossia acquistando nei primi mesi del 2021 nuove moto da cross e costituendo nel marzo 2021 la nuova società A.G. Trade S.r.l., utilizzando un prestanome, allo scopo di avvalersi di un nuovo ente da far partecipare al sistema illecito che aveva costituito. Il Tribunale ha poi sottolineato le caratteristiche comportamentali del ricorrente, indicative di grande dimestichezza nella realizzazione di condotte analoghe, per nulla improvvisate e portate avanti nonostante le condanne, le interdizioni da uffici direttivi di persone giuridiche e le confische, grazie a una salda rete di contatti sviluppati nel corso del tempo, che il ricorrente è riuscito a costituire, sviluppare e mantenere nonostante i procedimenti penali subiti e le condanne riportate. Le ammissioni del ricorrente sono, poi, state giudicate scarsamente significative quanto alla concretezza e alla attualità del pericolo di recidiva, avendo lo stesso negato le condotte di occultamento e distruzione della documentazione contabile e ammesso solamente la creazione e l'operatività del sistema di frode fiscale, già emerso chiaramente dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza. 2.3. Si tratta di motivazione del tutto idonea a giustificare l'affermazione della sussistenza del pericolo di recidiva e anche della sua concretezza e attualità, in quanto esso è stato desunto da elementi specifici, indicativi della tendenza del ricorrente a reiterare le medesime condotte, della sua piena capacità di realizzarle ancora, della esistenza di una rete collaudata di contatti idonea a consentirgli una nuova realizzazione di tali condotte, dunque elementi concreti, non congetturali né desunti solamente dalla gravità dei reati, ma dalla personalità dell'indagato, dal suo modus operandi e dalle caratteristiche delle condotte, tutti indicativi della assai elevata probabilità di realizzazione di altre condotte analoghe e della attualità di tale evenienza, essendo stati indicati i motivi per i quali in assenza di limitazioni della libertà personale il ricorrente potrebbe probabilmente e agevolmente reiterare le condotte criminose. Ne consegue l'infondatezza dei rilievi sollevati dal ricorrente con il primo motivo, per essere state adeguatamente, logicamente e correttamente motivate le ragioni per le quali il pericolo di recidiva è stato ritenuto concreto e attuale. 3. Le doglianze formulate con il secondo motivo, mediante le quali è stata censurata l'affermazione della sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, sia perché tale pericolo sarebbe insussistente sia perché la misura non sarebbe stata disposta anche in relazione a tale esigenza, sono, oltre che irrilevanti, stante la ravvisata esigenza di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che determinerebbe comunque il permanere della misura, manifestamente infondate. Il Tribunale, infatti, ha dato atto che la misura applicata al ricorrente è stata disposta esclusivamente a presidio del rischio di recidiva nel reato, cosicché quanto osservato nell'ordinanza impugnata a proposito del pericolo di inquinamento probatorio ha esclusivamente la funzione di sottolineare il giudizio di pericolosità del ricorrente e di sottolineare la sua capacità di eludere la legge e i controlli, con riferimento e in relazione alle valutazioni compiute a proposito del pericolo di recidiva e non già all'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., cioè al pericolo di inquinamento probatorio, con la conseguente manifesta infondatezza dei rilievi sollevati dal ricorrente al riguardo. 4. Le censure formulate con il terzo motivo, in ordine alla adeguatezza della misura, sono anch'esse infondate, essendo state evidenziate le ragioni che hanno condotto il Tribunale, in modo logico, a escludere l'idoneità di misure meno afflittive rispetto a quella della custodia cautelare in carcere, costituite dall'indole altamente inaffidabile manifestata dal ricorrente e dalle capacità criminali dallo stesso dimostrate, che non consentono di escludere la possibile reiterazione delle condotte anche dalla abitazione del ricorrente, proprio in virtù della articolata e stabile rete di contatti dallo stesso creata per realizzare le frodi fiscali che gli sono state contestate, che potrebbe permettergli di ripetere le condotte illecite mediante prestanome e avvalendosi di nuovi enti, proprio in virtù delle capacità dimostrate e dalla rete di contatti realizzata, con la conseguenza che il giudizio di idoneità della sola custodia in carcere risulta essere stato adeguatamente giustificato, con argomenti con i quali il ricorrente ha anche omesso un autentico confronto critico, con la conseguente infondatezza anche di tale doglianza.5. Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto, a cagione della infondatezza del primo e del terzo motivo e della inammissibilità del secondo. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spes