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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 27977/2022

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onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 3939-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Arcione 71, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso, con indicazione delle pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v ia [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] rcuri , come da procura in calce al controricorso, con indicazione delle pec; -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 03939 sez.

S2 -ud. 06-04-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini 11 [OSCURATO:PERSONA]3, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende con l'avv . [OSCURATO:PERSONA] , come da procura a margine del controricorso, con indicazione delle pec; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1850/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, pubblicatail 17/08/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6/4/2022 dal consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o in subordine per il suo rigetto; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] Con scrittura privata del 2/10/2002 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. vendette ad [OSCURATO:SOCIETA]. un lotto di terreno edificabile nella zona dell’Interporto di Rovigoe si impegn ò alla realizzazione sull’area venduta, anche mediante subappalto, di un capannone ad uso commerciale con determinate caratteristiche ; i n data 2/10/2002, quindi, commissionò in subappalto a [OSCURATO:SOCIETA]. la realizzazione di alcune opere della nuova costruzione , in particolare la pavimentazione del capannone.

In data 24/5/04, quindi, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ottenne dal Tribunale di Rovigo un decreto ingiuntivo, per la somma di Euro 27.500,00, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].,a titolo di corrispettivo residuo. [OSCURATO:SOCIETA]propose opposizione, chiedendo il risarcimento dei danni per il ritardo nell'esecuzione e per i vizi di realizzazione Ric. 2017 n. 03939 sez.

S2 -ud. 06-04-2022 -3- delle opere.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiamò allora in causa , per essere manlevata, la subappaltatrice [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l . che aveva materialmente realizzato leopere viziate .

Il Tribunale di Rovigo adito, espletata c.t.u., confermò il decreto ingiuntivo opposto, accolse la domanda di risarcimento formulata da [OSCURATO:SOCIETA]nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. limitatamente ai danni per ivizi accertati (la pavimentazione del capannone), condannandol’opposta al pagamen to della somma di Euro 87 .881,00; r espinse quindi la domanda di manleva formulata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]..

Avverso questa sentenza promossero autonomi appelli, poi riuniti, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. a cui resistette [OSCURATO:SOCIETA]., reiterando le sue eccezioni relativ e alla insussistenza dei vizi di costruzione, alla i nimputabilità dei cedimenti della pavimentazione all’esecuzione dei lavori e alla sussistenza del preteso riconoscimento dei vizi.

All'udienza di precisazione delle conclusioni, per quel che qui rileva,l'appellante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarò di rinunciare all'appello nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. che accettò la rinuncia , con integrale compensazione di spese.

La Corte d’appello, preso atto della rinuncia all'appello di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarò l’estinzione del rapporto processuale tra quest’ultima e [OSCURATO:SOCIETA].; ritenne quindi che questa rinuncia non incidesse sul rapporto di manleva con [OSCURATO:SOCIETA]. perché sanciva la definitività della condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che ne costituiva soltanto presupposto.

Conseguentemente, risultando accertato che la pavimentazione del capannone industriale era stata realizzata da [OSCURATO:SOCIETA]., dopo aver confermato che il crollo della pavimentazione era conseguenza della difettosa esecuzione del riporto di terreno Ric. 2017 n. 03939 sez.

S2 -ud. 06-04-2022 -4- sottostante il massetto, sostenne che la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. avesse riconosciuto i vizi nella missiva (n. 19 della produzione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.)con cui aveva dichiarato che avrebbe provveduto alla loro eliminazione con nuove opere dacompiersi a sue spese e condannò in manleva la terza chiamata [OSCURATO:SOCIETA]. a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. tutto quanto quest'ultima fosse stata tenuta pagare ad [OSCURATO:SOCIETA]. in forza della sentenza di primo grado, oltre lespese del doppio grado.

Avverso questa sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati con successive memorie. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]hanno resistito con controricorso, depositando successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, [OSCURATO:SOCIETA]. ha lamentato, in riferimento all’art. 360 comma I n.4 cod.proc.civ., laviolazione dell’art. 132 cod.proc.civ. per avere la Corte d’appello pronunciato una condanna ad un pagamento non determinato nel suo ammontare in quanto conseguente al rapporto del preteso creditore con il terzo [OSCURATO:SOCIETA]. e, per giunta, neppure determinabile in assenza di alcunmotivazione sul punto. 1.2.Con il secondo motivo, la società ricorrente ha censurato l’impugnata sentenza, in riferimento all’art. 360 comma I n. 3 cod.proc.civ., per violazione degli art. 359 e 306 cod.proc.civ.: la Corte territoriale avrebbe erroneamen te ritenuta non necessaria la sua accettazione , quale terza chiamata, della rinuncia all’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.: con l’estensione del contraddittorio ex art. 106 cod.proc.civ., invece, era venuto a determinarsi un «litisconsorzio processu ale necessario» che implicava l’accettazione della rinuncia anche da parte del chiamato.

Ric. 2017 n. 03939 sez.

S2 -ud. 06-04-2022 -5-

1.3. Con il terzo motivo, [OSCURATO:SOCIETA]. ha censurato la decisione, in riferimento all’art. 360 comma I n. 5 cod.proc.civ., per violazione dell’art. 115 cod.proc.civ. e degli art. 1667 comma I e II e 1668 cod.civ., sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe considerato, quale fatto decisivo, la convenzione sottoscritta in data 13/10/2003 dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con cui l’appaltatrice riconobbe i vizi dell'opera: questa convenzione sarebbe stata invece correttamente posta a fondamento del rigetto della domanda di garanzia dal giudice di primo grado e, se adeguatamente valutata, avrebbe consentito di escludere che costitui sse riconoscimento dei vizi da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. la missiva del 27/4/2004 del suo amministratore unico a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. 1.4 Con il quarto motivo, la ricorrente ha lamentato , in riferimento all’art. 360 comma I n. 3 cod.proc.civ., la violazione degli art. 1667 comma I e II e 1668 cod.civ. per «malgoverno degli art.115 e 116 cod.proc.civ.» (così in ricorso), per avere la Corte valorizzato la lettera del 27/4/2004 quale riconoscimento dei vizi, fornendone tuttavia una lettura incongruente con gli altri elementi del giudizioe, in particolare, con la conv enzione sottoscritta in data 13/10/2003 già riportata nella precedente censura.

2. Preliminarmente deve escludersi la nullità dell a procura ad litem - come eccepita dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.- perché la copia notificata conterrebbe unicamente la dicitura “f.to [OSCURATO:PERSONA] – E’ autografa F.to avv. [OSCURATO:PERSONA], senza possibilità di verificare se effettivamente vi sia stata sottoscrizione del mandatopoi autenticata dal difensore.

Sul punto, le SU di questa Corte, con la sentenza n. 35466 del 2021, hanno esplicitamente affermato che «l'incorporazione Ric. 2017 n. 03939 sez.

S2 -ud. 06-04-2022 -6- della procura rilasciata ex articolo 83, terzo comma, cod.proc.cic. nell'atto di impugnazione estende la data di quest'ultimo alla procura medesima, per cui si presume che quest'ultima sia stata rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene.

Pertanto non rileva, ai fini della verifica della sussistenza o meno della procura, l'eventuale mancata riproduzione o segnalazione di essa nella copia notificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, la presenza della procura nell'atto originale».

Il secondo motivo, da esaminarsi per primo per logica di esposizione, èfondato.

Come riportato, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., convenuta da [OSCURATO:SOCIETA]. appaltatrice per il risarcimento dei danni per vizi nell’esecuzione della pavimentazione del capannone di cui le era stata appaltata la costruzione, ha rappresentato in primo grado di avere stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]. contratto di subappalto e ne ha chiesto perciò la chiamata per essere tenuta indenne dall’eventuale accoglimento della domanda di AIRONs.r.l.. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, riconosciuta la sussistenza dei vizi di esecuzione della pavimentazione, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., di Euro 87.881,00, rigettando la domanda di manleva di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. perché i cedimenti strutturali della pavimentazione non erano riconducibili a vizi di esecuzioneda parte della subappaltatrice.

Nella sentenza impugnata la Corte d’appello ha dichiarato l’estinzione per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e da quest’ultima accettata, non ritenendo necessaria l’accettazione di [OSCURATO:SOCIETA]. e affermando il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado Ric. 2017 n. 03939 sez.

S2 -ud. 06-04-2022 -7- «accertativa del presupposto per l’esercizio della garanzia nei confronti del preteso garante»; ha fondato questa statuizione, in riferimento alla pronuncia resa a SU da questa Corte, n.24707/2015.

Quindi, ha comunque proceduto ad accertare nuovamente la responsabilità del garante, dando tuttavia per presupposta l’immutabilità della condanna per vizi dell’opera del garantito, senza aver consentito al garante di interloquire opponendosi alla rinuncia agli atti di impugnazione.

Larinuncia agli atti costituisce, invero, un atto di abdicazione al diritto di ottenere una decisione di merito al termine del processo, ma se manifestata in grado di appello implica necessariamente il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado: con la sua decisione, pertanto, la Corte veneziana ha pregiudicato il diritto di [OSCURATO:SOCIETA]. ad una pronuncia sull’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della statuizione di condanna principale in suo danno, sul presupposto della coesistenza di più rapporti di impugnazione, tra loro indipendenti, nell’unico processo trattato.

Questo presupposto, tuttavia, è stato ritenuto erroneo in diritto proprio dalla pronuncia delle SU n. 204707/2015 richiamata nella pronuncia impugnata.

Con la chiamata in manleva, l'accertamento del rapporto principale è stato allargato sul piano della legittimazione al subappaltante [OSCURATO:SOCIETA].: conseguentemente, l’estensione soggettiva del rapporto processuale deve essere mantenuta se giustificata dall’interesse del chiamato.

E questo interesse certamente ricorre nella fattispecie, perché il garantito [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non si è limitato ad esercitare l'impugnazione nei confronti del solo appaltante vittorioso [OSCURATO:SOCIETA]., senza mettere in discussione la propria Ric. 2017 n. 03939 sez.

S2 -ud. 06-04-2022 -8- soccombenza rispetto al chiamato garante; al contrario, la società garantita ha inteso impugnare anche nei confronti del terzo chiamato, in tal modo manifestando la volontà di mantenere l'estensione a quest’ultimo della legittimazione rispetto al rapporto principale.

Dal suo canto, poi, come risulta dall’esame della comparsa di appello (esaminabile da questa Corte di legittimità perché è in scrutinio un errore in procedendo ) e dalla stessa motivazione della sentenza di appello qui impugnata, il terzo chiamato ha contestato in radice,oltre alla sua responsabilità, la sussistenza stessa dei vizie la loro imputabilità e non ha affatto riconosciuto la responsabilità del garantito nei confronti dell’attore principale (ad esempio, contestando a pag.8 della comparsa inappello che i cedimenti strutturali fossero conseguenza del peso dei macchinari utilizzati da [OSCURATO:SOCIETA]e dal peso dei materiali).

In conseguenza, [OSCURATO:SOCIETA]. era certamente interessata a porre in discussione l'esito del giudizio, sia pure nella sua qualità di parte non del rapporto oggetto del giudizio principale, ma di parte alla quale era stato esteso l’accertamento e a cui era stata conferita legittimazione a contraddire: diversamente ritenendo, [OSCURATO:SOCIETA]. subirebbe (come in realtà nel caso in esame subisce) il pregiudizio dell’esito del giudizio originario e, cioè l'essere vincolata all'accertamento positivo della responsabilità del garantito.

Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, pertanto, l’accettazione di [OSCURATO:SOCIETA]. della rinuncia agli atti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era necessaria per la natura litisconsortile necessaria del giudizio di impugnazione insorta sul piano processuale: l'impugnazione esercitata nei confronti di tutte le parti ha, infatti, messo in discussione la decisione riguardo a Ric. 2017 n. 03939 sez.

S2 -ud. 06-04-2022 -9- tutti i destinatari dell'impugnazione ed il rapporto è rimasto trilatero e inscindibile, come in primo grado.

Sul punto, la Corte veneziana non ha considerato che, se nell’unico rapporto di impugnazione del giudizio instauratosi tra attore, convenuto e terzo chiamato «sivuole parlare di "cause", si deve considerare che la "causa" originariaproposta dall'attore contro il solo garantito e la "causa" introdotta […] contro il garante per ottenere la sola estensione a costui dell'accertamento sulla prima, sono in nesso di inscindibilità,nel senso chel'accertamento del rapporto principale […], per effetto della chiamata, è divenuto un accertamento da svolgere con l'assicurazione della legittimazione a contraddire del terzo.

Parlare di due cause distinte è, dunque, privo difondamento: la causa originaria è evoluta sul piano soggettivo nel senso chela chiamata ha determinato l'estensione al garante della legittimazione a contraddire su di essa .» (così S.U. n.24707/2015, proprio in riferimento all’ipotesi del garantito soccombente che abbia contestualmente impugnato la condanna nei confronti dell’attore principale e il rigetto della domanda di garanzia).

Dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso, consegue l’assorbimento dei restanti motivi di impugnazione.

3. Per tali ragioni, in accoglimento del secondo motivo di impugnazione la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Venezia in diversa composizione che, in ipotesi di mancata accettazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. della rinuncia all’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., provvederà all’accertamento della sussistenza dei vizi nel contraddittorio di tutte le parti, impregiudicata la responsabilità del garantito.

Ric. 2017 n. 03939 sez.

S2 -ud. 06-04-2022 -10- La statuizione delle spese di legittimità è rimessa al Giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo, il terzo e il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata in riferimento al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione anch

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 3939-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Arcione 71, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso, con indicazione delle pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v ia [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] rcuri , come da procura in calce al controricorso, con indicazione delle pec; -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 03939 sez. S2 -ud. 06-04-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini 11 [OSCURATO:PERSONA]3, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende con l'avv . [OSCURATO:PERSONA] , come da procura a margine del controricorso, con indicazione delle pec; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1850/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, pubblicatail 17/08/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6/4/2022 dal consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o in subordine per il suo rigetto; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] Con scrittura privata del 2/10/2002 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. vendette ad [OSCURATO:SOCIETA]. un lotto di terreno edificabile nella zona dell’Interporto di Rovigoe si impegn ò alla realizzazione sull’area venduta, anche mediante subappalto, di un capannone ad uso commerciale con determinate caratteristiche ; i n data 2/10/2002, quindi, commissionò in subappalto a [OSCURATO:SOCIETA]. la realizzazione di alcune opere della nuova costruzione , in particolare la pavimentazione del capannone. In data 24/5/04, quindi, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ottenne dal Tribunale di Rovigo un decreto ingiuntivo, per la somma di Euro 27.500,00, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].,a titolo di corrispettivo residuo. [OSCURATO:SOCIETA]propose opposizione, chiedendo il risarcimento dei danni per il ritardo nell'esecuzione e per i vizi di realizzazione Ric. 2017 n. 03939 sez. S2 -ud. 06-04-2022 -3- delle opere.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiamò allora in causa , per essere manlevata, la subappaltatrice [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l . che aveva materialmente realizzato leopere viziate . Il Tribunale di Rovigo adito, espletata c.t.u., confermò il decreto ingiuntivo opposto, accolse la domanda di risarcimento formulata da [OSCURATO:SOCIETA]nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. limitatamente ai danni per ivizi accertati (la pavimentazione del capannone), condannandol’opposta al pagamen to della somma di Euro 87 .881,00; r espinse quindi la domanda di manleva formulata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].. Avverso questa sentenza promossero autonomi appelli, poi riuniti, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. a cui resistette [OSCURATO:SOCIETA]., reiterando le sue eccezioni relativ e alla insussistenza dei vizi di costruzione, alla i nimputabilità dei cedimenti della pavimentazione all’esecuzione dei lavori e alla sussistenza del preteso riconoscimento dei vizi. All'udienza di precisazione delle conclusioni, per quel che qui rileva,l'appellante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarò di rinunciare all'appello nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. che accettò la rinuncia , con integrale compensazione di spese. La Corte d’appello, preso atto della rinuncia all'appello di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarò l’estinzione del rapporto processuale tra quest’ultima e [OSCURATO:SOCIETA].; ritenne quindi che questa rinuncia non incidesse sul rapporto di manleva con [OSCURATO:SOCIETA]. perché sanciva la definitività della condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che ne costituiva soltanto presupposto. Conseguentemente, risultando accertato che la pavimentazione del capannone industriale era stata realizzata da [OSCURATO:SOCIETA]., dopo aver confermato che il crollo della pavimentazione era conseguenza della difettosa esecuzione del riporto di terreno Ric. 2017 n. 03939 sez. S2 -ud. 06-04-2022 -4- sottostante il massetto, sostenne che la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. avesse riconosciuto i vizi nella missiva (n. 19 della produzione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.)con cui aveva dichiarato che avrebbe provveduto alla loro eliminazione con nuove opere dacompiersi a sue spese e condannò in manleva la terza chiamata [OSCURATO:SOCIETA]. a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. tutto quanto quest'ultima fosse stata tenuta pagare ad [OSCURATO:SOCIETA]. in forza della sentenza di primo grado, oltre lespese del doppio grado. Avverso questa sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati con successive memorie. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]hanno resistito con controricorso, depositando successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, [OSCURATO:SOCIETA]. ha lamentato, in riferimento all’art. 360 comma I n.4 cod.proc.civ., laviolazione dell’art. 132 cod.proc.civ. per avere la Corte d’appello pronunciato una condanna ad un pagamento non determinato nel suo ammontare in quanto conseguente al rapporto del preteso creditore con il terzo [OSCURATO:SOCIETA]. e, per giunta, neppure determinabile in assenza di alcunmotivazione sul punto. 1.2.Con il secondo motivo, la società ricorrente ha censurato l’impugnata sentenza, in riferimento all’art. 360 comma I n. 3 cod.proc.civ., per violazione degli art. 359 e 306 cod.proc.civ.: la Corte territoriale avrebbe erroneamen te ritenuta non necessaria la sua accettazione , quale terza chiamata, della rinuncia all’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.: con l’estensione del contraddittorio ex art. 106 cod.proc.civ., invece, era venuto a determinarsi un «litisconsorzio processu ale necessario» che implicava l’accettazione della rinuncia anche da parte del chiamato. Ric. 2017 n. 03939 sez. S2 -ud. 06-04-2022 -5- 1.3. Con il terzo motivo, [OSCURATO:SOCIETA]. ha censurato la decisione, in riferimento all’art. 360 comma I n. 5 cod.proc.civ., per violazione dell’art. 115 cod.proc.civ. e degli art. 1667 comma I e II e 1668 cod.civ., sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe considerato, quale fatto decisivo, la convenzione sottoscritta in data 13/10/2003 dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con cui l’appaltatrice riconobbe i vizi dell'opera: questa convenzione sarebbe stata invece correttamente posta a fondamento del rigetto della domanda di garanzia dal giudice di primo grado e, se adeguatamente valutata, avrebbe consentito di escludere che costitui sse riconoscimento dei vizi da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. la missiva del 27/4/2004 del suo amministratore unico a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. 1.4 Con il quarto motivo, la ricorrente ha lamentato , in riferimento all’art. 360 comma I n. 3 cod.proc.civ., la violazione degli art. 1667 comma I e II e 1668 cod.civ. per «malgoverno degli art.115 e 116 cod.proc.civ.» (così in ricorso), per avere la Corte valorizzato la lettera del 27/4/2004 quale riconoscimento dei vizi, fornendone tuttavia una lettura incongruente con gli altri elementi del giudizioe, in particolare, con la conv enzione sottoscritta in data 13/10/2003 già riportata nella precedente censura. 2. Preliminarmente deve escludersi la nullità dell a procura ad litem - come eccepita dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.- perché la copia notificata conterrebbe unicamente la dicitura “f.to [OSCURATO:PERSONA] – E’ autografa F.to avv. [OSCURATO:PERSONA], senza possibilità di verificare se effettivamente vi sia stata sottoscrizione del mandatopoi autenticata dal difensore. Sul punto, le SU di questa Corte, con la sentenza n. 35466 del 2021, hanno esplicitamente affermato che «l'incorporazione Ric. 2017 n. 03939 sez. S2 -ud. 06-04-2022 -6- della procura rilasciata ex articolo 83, terzo comma, cod.proc.cic. nell'atto di impugnazione estende la data di quest'ultimo alla procura medesima, per cui si presume che quest'ultima sia stata rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene. Pertanto non rileva, ai fini della verifica della sussistenza o meno della procura, l'eventuale mancata riproduzione o segnalazione di essa nella copia notificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, la presenza della procura nell'atto originale». Il secondo motivo, da esaminarsi per primo per logica di esposizione, èfondato. Come riportato, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., convenuta da [OSCURATO:SOCIETA]. appaltatrice per il risarcimento dei danni per vizi nell’esecuzione della pavimentazione del capannone di cui le era stata appaltata la costruzione, ha rappresentato in primo grado di avere stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]. contratto di subappalto e ne ha chiesto perciò la chiamata per essere tenuta indenne dall’eventuale accoglimento della domanda di AIRONs.r.l.. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, riconosciuta la sussistenza dei vizi di esecuzione della pavimentazione, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., di Euro 87.881,00, rigettando la domanda di manleva di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. perché i cedimenti strutturali della pavimentazione non erano riconducibili a vizi di esecuzioneda parte della subappaltatrice. Nella sentenza impugnata la Corte d’appello ha dichiarato l’estinzione per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e da quest’ultima accettata, non ritenendo necessaria l’accettazione di [OSCURATO:SOCIETA]. e affermando il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado Ric. 2017 n. 03939 sez. S2 -ud. 06-04-2022 -7- «accertativa del presupposto per l’esercizio della garanzia nei confronti del preteso garante»; ha fondato questa statuizione, in riferimento alla pronuncia resa a SU da questa Corte, n.24707/2015. Quindi, ha comunque proceduto ad accertare nuovamente la responsabilità del garante, dando tuttavia per presupposta l’immutabilità della condanna per vizi dell’opera del garantito, senza aver consentito al garante di interloquire opponendosi alla rinuncia agli atti di impugnazione. Larinuncia agli atti costituisce, invero, un atto di abdicazione al diritto di ottenere una decisione di merito al termine del processo, ma se manifestata in grado di appello implica necessariamente il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado: con la sua decisione, pertanto, la Corte veneziana ha pregiudicato il diritto di [OSCURATO:SOCIETA]. ad una pronuncia sull’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della statuizione di condanna principale in suo danno, sul presupposto della coesistenza di più rapporti di impugnazione, tra loro indipendenti, nell’unico processo trattato. Questo presupposto, tuttavia, è stato ritenuto erroneo in diritto proprio dalla pronuncia delle SU n. 204707/2015 richiamata nella pronuncia impugnata. Con la chiamata in manleva, l'accertamento del rapporto principale è stato allargato sul piano della legittimazione al subappaltante [OSCURATO:SOCIETA].: conseguentemente, l’estensione soggettiva del rapporto processuale deve essere mantenuta se giustificata dall’interesse del chiamato. E questo interesse certamente ricorre nella fattispecie, perché il garantito [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non si è limitato ad esercitare l'impugnazione nei confronti del solo appaltante vittorioso [OSCURATO:SOCIETA]., senza mettere in discussione la propria Ric. 2017 n. 03939 sez. S2 -ud. 06-04-2022 -8- soccombenza rispetto al chiamato garante; al contrario, la società garantita ha inteso impugnare anche nei confronti del terzo chiamato, in tal modo manifestando la volontà di mantenere l'estensione a quest’ultimo della legittimazione rispetto al rapporto principale. Dal suo canto, poi, come risulta dall’esame della comparsa di appello (esaminabile da questa Corte di legittimità perché è in scrutinio un errore in procedendo ) e dalla stessa motivazione della sentenza di appello qui impugnata, il terzo chiamato ha contestato in radice,oltre alla sua responsabilità, la sussistenza stessa dei vizie la loro imputabilità e non ha affatto riconosciuto la responsabilità del garantito nei confronti dell’attore principale (ad esempio, contestando a pag.8 della comparsa inappello che i cedimenti strutturali fossero conseguenza del peso dei macchinari utilizzati da [OSCURATO:SOCIETA]e dal peso dei materiali). In conseguenza, [OSCURATO:SOCIETA]. era certamente interessata a porre in discussione l'esito del giudizio, sia pure nella sua qualità di parte non del rapporto oggetto del giudizio principale, ma di parte alla quale era stato esteso l’accertamento e a cui era stata conferita legittimazione a contraddire: diversamente ritenendo, [OSCURATO:SOCIETA]. subirebbe (come in realtà nel caso in esame subisce) il pregiudizio dell’esito del giudizio originario e, cioè l'essere vincolata all'accertamento positivo della responsabilità del garantito. Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, pertanto, l’accettazione di [OSCURATO:SOCIETA]. della rinuncia agli atti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era necessaria per la natura litisconsortile necessaria del giudizio di impugnazione insorta sul piano processuale: l'impugnazione esercitata nei confronti di tutte le parti ha, infatti, messo in discussione la decisione riguardo a Ric. 2017 n. 03939 sez. S2 -ud. 06-04-2022 -9- tutti i destinatari dell'impugnazione ed il rapporto è rimasto trilatero e inscindibile, come in primo grado. Sul punto, la Corte veneziana non ha considerato che, se nell’unico rapporto di impugnazione del giudizio instauratosi tra attore, convenuto e terzo chiamato «sivuole parlare di "cause", si deve considerare che la "causa" originariaproposta dall'attore contro il solo garantito e la "causa" introdotta […] contro il garante per ottenere la sola estensione a costui dell'accertamento sulla prima, sono in nesso di inscindibilità,nel senso chel'accertamento del rapporto principale […], per effetto della chiamata, è divenuto un accertamento da svolgere con l'assicurazione della legittimazione a contraddire del terzo. Parlare di due cause distinte è, dunque, privo difondamento: la causa originaria è evoluta sul piano soggettivo nel senso chela chiamata ha determinato l'estensione al garante della legittimazione a contraddire su di essa .» (così S.U. n.24707/2015, proprio in riferimento all’ipotesi del garantito soccombente che abbia contestualmente impugnato la condanna nei confronti dell’attore principale e il rigetto della domanda di garanzia). Dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso, consegue l’assorbimento dei restanti motivi di impugnazione. 3. Per tali ragioni, in accoglimento del secondo motivo di impugnazione la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Venezia in diversa composizione che, in ipotesi di mancata accettazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. della rinuncia all’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., provvederà all’accertamento della sussistenza dei vizi nel contraddittorio di tutte le parti, impregiudicata la responsabilità del garantito. Ric. 2017 n. 03939 sez. S2 -ud. 06-04-2022 -10- La statuizione delle spese di legittimità è rimessa al Giudice del rinvio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo, il terzo e il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata in riferimento al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione anch
Sentenza Cassazione n. 27977/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris