CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 13364/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il Tribunale di Sorveglianza di Trento dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di detenzione domiciliare e rigettava quella di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; - ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge ed erronea applicazione della giurisprudenza di legittimità in materia di affidamento in prova al servizio sociale. Considerato che il ricorso è inammissibile: - non sussiste alcuna violazione di legge né la motivazione del provvedimento impugnato appare manifestamente illogica: questa Corte ha ritenuto che, ai fini del diniego della concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale può legittimamente valutare l'ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima, non ostando a ciò la mancata previsione del risarcimento dei danni quale condizione per la concessione del beneficio suddetto; ancora, ha precisato che, agli stessi fini, se non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti, occorre, invece, valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale. Si aggiunga che lo stesso ricorrente ammette che la richiesta della misura dell'affidamento in prova è stata avanzata senza che il detenuto abbia fatto esperienza dei permessi premio, ciò contrastando con il principio di gradualità del trattamento penitenziario. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore