CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 25635/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5325/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], difeso da se stesso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -intimati- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 649 /2023 depositata il 01/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le osservazioni del P.M, nella persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Si tratta di opposizione proposta dalla società Creditalia avverso il decreto di liquidazione del compenso emesso dal giudice dellesecuzione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] , in favore del professionista delegato Avv. [OSCURATO:PERSONA], nellambito della procedura esecutiva immobiliare. In particolare, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento del 17/10/2016, aveva inizialmente determinato il compenso, successivamente latto veniva annullato e sostituito con nuovo decreto del 24/10/2016 . La ricorrente contestava i criteri di liquidazione adottati (liquidazione per lotti, per fase di distribuzione, per fase di assegnazione e aumento del 60% per complessità delle attività), chiedendo lannullamento e la rideterminazione del compenso. Il resistente eccepiva linammissibilità del ricorso per tardività, avendo la società ricorrente impugnato il decreto solo il 22/11/2016, oltre il termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione del primo decreto del 17/10/2016 , che già esplicitava i criteri adottati; domandava inoltre la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento e, in subordine, il rigetto nel merito. Il giudice preliminarmente dichiarava inammissibile il ricorso riguardo ai criteri già esplicitati nel primo decreto (liquidazione per lotti, fase di distribuzione e fase di assegnazione), poiché il secondo decreto del 24/10/2016 , emesso a seguito di correzione di errore materiale, era innovativo soltanto riguardo alla maggiorazione del 60% del compenso, mentre i criteri erano già noti dal primo provvedimento. Richiamava in proposito giurisprudenza di questa Corte per ribadire che il termine di impugnazione decorre nuovamente solo per le parti innovate. D ichiarava invece ammissibile e fondata nel merito la doglianza relativa allapplicazione dellaumento del 60%, rilevando che il giudice dell'esecuzione non avesse adeguatamente motivato l'aumento, il quale, ai sensi dell'art. 2 co. 3 d.m. n. 227/2015, deve essere giustificato dalla straordinarietà dellattività svolta, e che, nel caso di specie, i due tentativi di vendita e le due assegnazioni non fossero elementi di eccezionale complessità. Pertanto, il Tribunale accoglieva in parte il ricorso, rideterminando il compenso in favore del professionista delegato in 18.845,53 a carico della procedura e in 7.444,00 a carico della società assegnataria, condannando [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione delleccedenza eventualmente percepita. Compensava integralmente le spese di lite per la parziale soccombenza reciproca. Avverso questa decisione è stato proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. , affidato a tre motivi, illustrati da memoria. Rimangonointimate le contropart i . Il P.M. ha depositato requisitoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 288 c.p.c. , 121 disp. att. c.p.c. , 170 d.p.r. 115/2002, 15 d.lgs. 150/2011, 324 c.p.c. e 2909 c.c. , affermando che il Tribunale abbia erroneamente considerato tempestiva l'impugnazione del decreto di liquidazione del 17/10/2016 nella parte relativa alla maggiorazione del compenso del 60%. Si sostiene che tale maggiorazione era già chiaramente disposta nel decreto originario, mentre il decreto correttivo del 24/10/2016 si sarebbe limitato soltanto a correggere un errore materiale di calcolo, senza modificare i criteri già adottati, per cui non poteva riaprirsi il termine per impugnare una questione ormai coperta da giudicato. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per motivazione apparente. Si censura che il Tribunale abbia dichiarato da una parte l'inammissibilità dell'opposizione ai criteri di liquidazione già indicati nel decreto originario del 17/10/2016 e dall'altra l'ammissibilità della contestazione sulla maggiorazione del 60%, affermando erroneamente che questa maggiorazione sarebbe stata introdotta soltanto con il decreto correttivo del 24/10/2016. Si contesta, quindi, che il Tribunale non abbia chiarito in modo coerente e logico le ragioni per le quali ha ritenuto innovativa tale correzione e abbia ammesso la relativa impugnazione, rendendo così apparente e contraddittoria la motivazione adottata. Il terzo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo, costituito dal contenuto del decreto del 17/10/2016 che aveva già indicatola maggiorazione del 60%. Si sostiene che il Tribunale abbia erroneamente affermato che tale maggiorazione fosse stata introdotta solo con il decreto correttivo, trascurando così di considerare il contenuto effettivo del primo provvedimento e decidendo di conseguenza in modo errato nel senso dellammissibilità della censura relativa alla maggiorazione. 2. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente perché ruotano tutti intorno alla stessa questione, che è ben esposta nel primo motivo. Essi sono fondati. Il provvedimento impugnato richiama lorientamento di questa Corte secondo il quale: « Il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati errores in iudicando o in procedendo evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato; diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione» (così, tra le altre, Cass.n. 8863 del 2018 ). Senonché, tale orientamento, cui questo Collegio intende dare continuità, è applicato falsamente nel caso di specie, poiché laccesso ai fascicoli di causa, consentito dallerror in procedendo constatato, consente di appurare che in effetti già nel primo decreto del 17/10/2016 , lapplicazione della maggiorazione del 60% era già disposta«in virtù dei due tentativi di vendita effettuati e delle due assegnazioni su cui il professionista ha espletato la propria attività». Nello stesso giorno lAvv. [OSCURATO:PERSONA] presentava listanza di correzione, facendo valere errori di calcolo della cifra da corrispondere quale maggiorazione del 60%. Listanzaveniva accolta con il decreto del 24/10/2016 con rideterminazione in aumento d i tale cifra. Pertanto, trattandosi di meri errori di calcolo rispetto allapplicazione di un criterio già disposta nel primo decreto, l'adozione della misura correttiva non è valsa aposticipare i termini di impugnazione del provvedimento , il quale è stat o oggetto di eliminazione di « errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione»: così, appunto, Cass. 8863 del 2018 , che deve essere applicata in questi termini e non in quelli accreditati erroneamente dal provvedimento in epigrafe. 3. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile per tardività loriginaria opposizione;liquida le spese in dispositivo . P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile per tardività loriginaria opposizione; conferma la compensazione delle s