CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24595/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, oltre che riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con il giudizio di appello, risulta anche manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale, con congrua motivazione, conforme a quanto disposto dall'art. 131- bis cod. pen. e ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ha individuato plurime ragioni ostative alla applicabilità della invocata causa di non punibilità nel caso di specie (cfr. le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza, ove si è sottolineato: l'aver agito per futili motivi; la particolare intensità del dolo; l'avere la condotta dell'imputato cagionato non solo un danno patrimoniale non irrisorio all'amministrazione penitenziaria, ma anche un pregiudizio collettivo per gli altri detenuti; l'abitualità del comportamento, desunta dalle numerose precedenti condanne); considerato che parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge in relazione all'applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, tenuto conto che i giudici di merito hanno confermato la sussistenza dei presupposti applicativi della suddetta aggravante evidenziando adeguatamente come il rapporto tra il reato per cui si procede e i precedenti penali a carico dell'imputato sia dimostrativo della sua pervicacia criminale e della sua maggiore pericolosità sociale (si veda la pag. 3 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.Mf. 12 G 6 ;