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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 21455/2026

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o Crapolicchio- ricorrente -contro- intimato -avverso il decreto cron. n. 524/2021 del Tribunale di Massa,depositato il 22.11.2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del4.6.2026 dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il difensore del ricorrente ha depositato indata 28.5.2026 dichiarazione di rinuncia al ricorso, con allegataprocura speciale sottoscritta personalmente dalla parte;rilevato che la controparte è rimasta intimata;Numero registro generale 31168/2021Numero sezionale 2481/2026Numero di raccolta generale 21455/2026Data pubblicazione 24/06/2026ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto per effettodella dichiarazione di rinuncia del ricorrente, senza che si dialuogo a decisione sulle spese di lite (artt. 390 e 391 c.p.c.);dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, nonsussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificatoai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata inquella disposizione; P.Q.Mdichiara l’estinzione del processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del4.6.2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Crapolicchio- ricorrente -contro- intimato -avverso il decreto cron. n. 524/2021 del Tribunale di Massa,depositato il 22.11.2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del4.6.2026 dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il difensore del ricorrente ha depositato indata 28.5.2026 dichiarazione di rinuncia al ricorso, con allegataprocura speciale sottoscritta personalmente dalla parte;rilevato che la controparte è rimasta intimata;Numero registro generale 31168/2021Numero sezionale 2481/2026Numero di raccolta generale 21455/2026Data pubblicazione 24/06/2026ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto per effettodella dichiarazione di rinuncia del ricorrente, senza che si dialuogo a decisione sulle spese di lite (artt. 390 e 391 c.p.c.);dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, nonsussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificatoai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata inquella disposizione; P.Q.Mdichiara l’estinzione del processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del4.6.2026.Il Presidente
Decreto Cassazione n. 21455/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris