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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 38688/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale (artt. 336, 337, 582 e 585, cod. pen.), e le consequenziali statuizioni risarcitorie in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Con atto del proprio difensore, l'imputato ricorre avverso tale decisione, per i seguenti motivi.

2.1. Nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, in ragione della riqualificazione come minaccia a pubblico ufficiale della condotta da lui tenuta nei confronti della predetta Gambari, originariamente rubricata come resistenza.

2.2. Violazione di legge penale, assenza di motivazione e travisamento della prova relativamente alla ritenuta sussistenza della minaccia a pubblico ufficiale.

La sentenza non indica quale sarebbe stato l'atto contrario ai doveri d'ufficio asseritamente sollecitato dall'imputato; la stessa Corte d'appello afferma che egli si è limitato a «lamentarsi» con la Gambari, comandante della polizia municipale del luogo, del rigetto di una sua istanza da parte di quell'ufficio; tale rigetto era illegittimo, essendo il diritto di accesso agli atti previsto dal provvedimento presupposto del sindaco.

L'assenza di motivazione, inoltre, non consente di verificare neppure se possa ricorrere l'ipotesi del secondo comma dell'art. 336, cod. peri..

2.3. Violazione di legge penale e vizi della motivazione relativamente alla esclusione della scriminante della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale (art. 393-bis, cod. pen.).

Quanto alla resistenza, l'agente Mandini ha agito con l'intenzione di arrestare esso ricorrente, perciò reiteratamente intimandogli di fermarsi, ostacolandone l'uscita, e trattenendolo per un braccio: tutto questo, in assenza dei presupposti di legge, in quanto l'ipotizzata interruzione di pubblico servizio comunque non consente l'arresto in flagranza e, inoltre, egli non aveva rivolto alla comandante Gambari alcuna minaccia funzionale al compimento di un atto di servizio, ma soltanto genericamente ritorsiva per il diniego opposto alla sua precedente richiesta.

Anche in relazione a tale minaccia andrebbe ravvisata la scriminante, avendo la Gambari negato arbitrariamente l'accesso agii atti richiesto dall'imputato e così eccedendo dai suoi poteri.

Infine, la Corte d'appello, pur in presenza di uno specifico motivo di gravame, omette di motivare sulla riconoscibilità di tale esimente comunque nella forma putativa.

2.4. Omessa motivazione sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena.

Avendo la Corte d'appello deciso di non tenere conto della recidiva, avrebbe dovuto specificamente motivare su quella richiesta difensiva, considerando che i precedenti dell'imputato riguardavano "patteggiamenti" di pena e reati di diverso tipo; invece, la sentenza si limita ad un rinvio di stile alla decisione di primo grado.3.

Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Ha depositato memoria di replica la difesa ricorrente, ribadendo le argomentazioni rassegnate in ricorso ed insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi due motivi di ricorso non possono essere ammessi, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto entrambi proposti per la prima volta con il presente ricorso e non anche con l'atto d'appello.

1.1. Quanto al primo, il difetto di correlazione tra accusa e sentenza è stato dedotto in appello con esclusivo riferimento all'imputazione riportata nell'epigrafe della sentenza di primo grado, relativa ad un delitto di calunnia (dal quale l'imputato era stato però assolto) e frutto di un semplice errore di collazione, così come rilevato dalla Corte d'appello, con affermazione non contestata in questa sede.

Con il presente ricorso, invece, l'imputato si duole della riqualificazione di parte della sua condotta complessiva da resistenza a minaccia a pubblico ufficiale.

1.2. Riguardo, invece, alla configurabilità della minaccia al pubblico ufficiale, l'atto d'appello aveva lamentato un profilo del tutto diverso, ovvero la formulazione delle minacce e non - come invece fa il ricorso in rassegna - la mancata individuazione dell'atto contrario ai doveri d'ufficio cui quelle sarebbero state funzionali.

2. Il terzo motivo, in tema di scriminante ex art. 393-bis, cod. pen., è manifestamente infondato in punto di ricorrenza degli elementi oggettivi della fattispecie.

L'arbitrarietà della condotta del pubblico ufficiale, che vale a scriminare la reazione di chi la subisca, non richiede un quid pluris rispetto all'eccesso dalle attribuzioni: sicché, in linea con l'interpretazione offerta da Corte cost., n. 140 del 1998, la reazione del privato può dirsi giustificata a fronte di un comportamento oggettivamente illegittimo del pubblico agente, il quale si presenti disfunzionale rispetto al fine per cui il potere è conferito, anche solo per le modalità scorrette, incivili e sconvenienti di attuazione, senza peraltro essere necessario che il pubblico agente abbia consapevolezza dell'illiceità della propria condotta diretta a commettere un arbitrio in danno del privato (Sez. 6, n. 7255 del 26/11/2021, dep. 2022, Guarnieri, Rv. 282906).9 o Così definita la linea di confine dell'attività arbitraria del pubblico ufficiale, non v'è dubbio che quella tenuta nello specifico dalle odierne parti civili, per come descritta dai giudici di merito, sia stata rispettosa dei canoni della legittimità e della continenza: la comandante Gambari - secondo la stessa prospettazione difensiva - si sarebbe limitata alla mera adozione di un provvedimento, soltanto in tesi, illegittimo, ma indiscutibilmente rientrante nei propri poteri istituzionali; mentre l'agente Mandini è intervenuto anzitutto per identificare il Pellinghelli, esercitando un potere officioso indiscutibilmente riconosciutogli, in presenza di una condotta di costui astrattamente suscettibile finanche di rilevanza penale - qUal è la minaccia a pubblico ufficiale, quand'anche non qualificata - ed avvenuta, peraltro, a sèguito dell'ingresso non autorizzato negli uffici al di fuori dell'orario di accesso al pubblico. 3.

Sulla base della ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, l'anzidetta scriminante non risulta configurabile nemmeno nella forma putativa.

La relativa allegazione difensiva si presenta puramente assertiva e, in ogni caso, l'erronea supposizione dell'agente avrebbe dovuto investire la oggettiva illegittimità del comportamento tenuto dal pubblico ufficiale nei suoi confronti e la contrarietà di esso alle forme corrette di esercizio del relativo potere, non potendo ridursi alla pura e semplice convinzione personale della generica "ingiustizia" di quel contegno.

La relativa doglianza, dunque, risulta infondata e dev'essere perciò respinta.

4. Inammissibile, infine, è l'ultimo motivo di ricorso, in tema di sospensione condizionale della pena, poiché aspecifico (non adducendosi néppure l'esistenza delle condizioni formali per la concessione di tale beneficio) nonché funzionale ad una rivalutazione del merito della decisione impugnata.

La motivazione di quest'ultima sul punto, infatti, benché implicita, è inequivoca, e la mancata considerazione della recidiva - addotta dal ricorrente a sostegno della denunciata lacunosità od incoerenza complessiva della decisione - non è stata giustificata dai giudici d'appello per motivi relativi alla pericolosità dell'imputato e, quindi, alla prognosi di reiterazione criminosa, bensì soltanto per la diversa natura dei precedenti reati da lui commessi e per la situazione contingente in cui sono maturati quelli oggetto di giudizio, non presentando, perciò, alcun profilo d'intrinseca incoerenza.

5. Nel suo complesso, dunque, il ricorso dev'essere rigettato, con la conseguente condanna obbligatoria del proponente a sostenere le spese del procedimento (art. 616, cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale (artt. 336, 337, 582 e 585, cod. pen.), e le consequenziali statuizioni risarcitorie in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con atto del proprio difensore, l'imputato ricorre avverso tale decisione, per i seguenti motivi. 2.1. Nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, in ragione della riqualificazione come minaccia a pubblico ufficiale della condotta da lui tenuta nei confronti della predetta Gambari, originariamente rubricata come resistenza. 2.2. Violazione di legge penale, assenza di motivazione e travisamento della prova relativamente alla ritenuta sussistenza della minaccia a pubblico ufficiale. La sentenza non indica quale sarebbe stato l'atto contrario ai doveri d'ufficio asseritamente sollecitato dall'imputato; la stessa Corte d'appello afferma che egli si è limitato a «lamentarsi» con la Gambari, comandante della polizia municipale del luogo, del rigetto di una sua istanza da parte di quell'ufficio; tale rigetto era illegittimo, essendo il diritto di accesso agli atti previsto dal provvedimento presupposto del sindaco. L'assenza di motivazione, inoltre, non consente di verificare neppure se possa ricorrere l'ipotesi del secondo comma dell'art. 336, cod. peri.. 2.3. Violazione di legge penale e vizi della motivazione relativamente alla esclusione della scriminante della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale (art. 393-bis, cod. pen.). Quanto alla resistenza, l'agente Mandini ha agito con l'intenzione di arrestare esso ricorrente, perciò reiteratamente intimandogli di fermarsi, ostacolandone l'uscita, e trattenendolo per un braccio: tutto questo, in assenza dei presupposti di legge, in quanto l'ipotizzata interruzione di pubblico servizio comunque non consente l'arresto in flagranza e, inoltre, egli non aveva rivolto alla comandante Gambari alcuna minaccia funzionale al compimento di un atto di servizio, ma soltanto genericamente ritorsiva per il diniego opposto alla sua precedente richiesta. Anche in relazione a tale minaccia andrebbe ravvisata la scriminante, avendo la Gambari negato arbitrariamente l'accesso agii atti richiesto dall'imputato e così eccedendo dai suoi poteri. Infine, la Corte d'appello, pur in presenza di uno specifico motivo di gravame, omette di motivare sulla riconoscibilità di tale esimente comunque nella forma putativa. 2.4. Omessa motivazione sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena. Avendo la Corte d'appello deciso di non tenere conto della recidiva, avrebbe dovuto specificamente motivare su quella richiesta difensiva, considerando che i precedenti dell'imputato riguardavano "patteggiamenti" di pena e reati di diverso tipo; invece, la sentenza si limita ad un rinvio di stile alla decisione di primo grado.3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Ha depositato memoria di replica la difesa ricorrente, ribadendo le argomentazioni rassegnate in ricorso ed insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi di ricorso non possono essere ammessi, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto entrambi proposti per la prima volta con il presente ricorso e non anche con l'atto d'appello. 1.1. Quanto al primo, il difetto di correlazione tra accusa e sentenza è stato dedotto in appello con esclusivo riferimento all'imputazione riportata nell'epigrafe della sentenza di primo grado, relativa ad un delitto di calunnia (dal quale l'imputato era stato però assolto) e frutto di un semplice errore di collazione, così come rilevato dalla Corte d'appello, con affermazione non contestata in questa sede. Con il presente ricorso, invece, l'imputato si duole della riqualificazione di parte della sua condotta complessiva da resistenza a minaccia a pubblico ufficiale. 1.2. Riguardo, invece, alla configurabilità della minaccia al pubblico ufficiale, l'atto d'appello aveva lamentato un profilo del tutto diverso, ovvero la formulazione delle minacce e non - come invece fa il ricorso in rassegna - la mancata individuazione dell'atto contrario ai doveri d'ufficio cui quelle sarebbero state funzionali. 2. Il terzo motivo, in tema di scriminante ex art. 393-bis, cod. pen., è manifestamente infondato in punto di ricorrenza degli elementi oggettivi della fattispecie. L'arbitrarietà della condotta del pubblico ufficiale, che vale a scriminare la reazione di chi la subisca, non richiede un quid pluris rispetto all'eccesso dalle attribuzioni: sicché, in linea con l'interpretazione offerta da Corte cost., n. 140 del 1998, la reazione del privato può dirsi giustificata a fronte di un comportamento oggettivamente illegittimo del pubblico agente, il quale si presenti disfunzionale rispetto al fine per cui il potere è conferito, anche solo per le modalità scorrette, incivili e sconvenienti di attuazione, senza peraltro essere necessario che il pubblico agente abbia consapevolezza dell'illiceità della propria condotta diretta a commettere un arbitrio in danno del privato (Sez. 6, n. 7255 del 26/11/2021, dep. 2022, Guarnieri, Rv. 282906).9 o Così definita la linea di confine dell'attività arbitraria del pubblico ufficiale, non v'è dubbio che quella tenuta nello specifico dalle odierne parti civili, per come descritta dai giudici di merito, sia stata rispettosa dei canoni della legittimità e della continenza: la comandante Gambari - secondo la stessa prospettazione difensiva - si sarebbe limitata alla mera adozione di un provvedimento, soltanto in tesi, illegittimo, ma indiscutibilmente rientrante nei propri poteri istituzionali; mentre l'agente Mandini è intervenuto anzitutto per identificare il Pellinghelli, esercitando un potere officioso indiscutibilmente riconosciutogli, in presenza di una condotta di costui astrattamente suscettibile finanche di rilevanza penale - qUal è la minaccia a pubblico ufficiale, quand'anche non qualificata - ed avvenuta, peraltro, a sèguito dell'ingresso non autorizzato negli uffici al di fuori dell'orario di accesso al pubblico. 3. Sulla base della ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, l'anzidetta scriminante non risulta configurabile nemmeno nella forma putativa. La relativa allegazione difensiva si presenta puramente assertiva e, in ogni caso, l'erronea supposizione dell'agente avrebbe dovuto investire la oggettiva illegittimità del comportamento tenuto dal pubblico ufficiale nei suoi confronti e la contrarietà di esso alle forme corrette di esercizio del relativo potere, non potendo ridursi alla pura e semplice convinzione personale della generica "ingiustizia" di quel contegno. La relativa doglianza, dunque, risulta infondata e dev'essere perciò respinta. 4. Inammissibile, infine, è l'ultimo motivo di ricorso, in tema di sospensione condizionale della pena, poiché aspecifico (non adducendosi néppure l'esistenza delle condizioni formali per la concessione di tale beneficio) nonché funzionale ad una rivalutazione del merito della decisione impugnata. La motivazione di quest'ultima sul punto, infatti, benché implicita, è inequivoca, e la mancata considerazione della recidiva - addotta dal ricorrente a sostegno della denunciata lacunosità od incoerenza complessiva della decisione - non è stata giustificata dai giudici d'appello per motivi relativi alla pericolosità dell'imputato e, quindi, alla prognosi di reiterazione criminosa, bensì soltanto per la diversa natura dei precedenti reati da lui commessi e per la situazione contingente in cui sono maturati quelli oggetto di giudizio, non presentando, perciò, alcun profilo d'intrinseca incoerenza. 5. Nel suo complesso, dunque, il ricorso dev'essere rigettato, con la conseguente condanna obbligatoria del proponente a sostenere le spese del procedimento (art. 616, cod. proc. pen.). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna
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